Enti pubblici
Lodo Alfano. Ecco il testo approvato dal Senato il 22 Luglio 2008.
Ddl Camera 1442 – Disposizioni in
materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono
la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della
Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione
e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica
anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o
della funzione.
2. L’imputato
o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento
alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne
ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice
di procedurapenale[2],
per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice
penale[3].
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o
della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso
della stessa legislatura né si applica in caso di
successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell’articolo75, comma 3, del
codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l’azione
in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di
procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice
fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo
relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.