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Monday 04 August 2003

LOCALIZZAZIONE DEI CELLULARI E CHIAMATE DI EMERGENZA – La Commissione europea chiede procedure trasparenti e chiare informazioni agli utenti

LOCALIZZAZIONE DEI CELLULARI E CHIAMATE DI EMERGENZA

La Commissione europea chiede procedure trasparenti e chiare informazioni agli utenti

In caso di chiamate di emergenza non dovrebbe essere necessario il consenso dellabbonato telefonico per localizzare il cellulare, ma occorre definire procedure assolutamente trasparenti in tutta lUnione Europea.

Lo scorso 25 luglio la Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione (disponibile allindirizzo http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2003/l_189/l_18920030729it00490051.pdf) con la quale invita gli Stati membri ad armonizzare le norme nazionali che consentono ai servizi di pronto intervento di conoscere la localizzazione delle chiamate effettuate al numero unico europeo 112. La direttiva europea finalizzata a garantire la privacy delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), stabilisce che per trattare i dati cosiddetti “di localizzazione”, i quali indicano la posizione geografica del terminale mobile o fisso dellutente e si associano ad ogni comunicazione effettuata attraverso reti e servizi pubblici, occorre il consenso dellabbonato che utilizza la singola linea. Tuttavia, la direttiva prevede anche che, in alcuni casi, si possa prescindere da tale consenso, in particolare se la chiamata è destinata ad un servizio di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, forze di polizia).

Con la Raccomandazione, la Commissione intende, dunque, promuovere la definizione di norme uniformi a livello dei singoli Stati membri per consentire che in tutto il territorio dellUnione Europea si possa utilizzare il numero unico di emergenza (112). In termini di privacy, ciò comporta la possibilità di prescindere, come detto, dal consenso dellabbonato ed è per questo che la Commissione invita gli Stati membri a stabilire procedure trasparenti per permettere ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di trattare i dati di localizzazione senza tenere conto del consenso dellabbonato.

La Commissione raccomanda, in particolare, di informare adeguatamente i cittadini sullesistenza e sulle modalità di funzionamento dei servizi che rispondono al numero unico di emergenza, e quindi sul fatto che chiamando tale numero verranno automaticamente trattati i dati di localizzazione. Occorre, inoltre, specificare quali soggetti siano titolari del trattamento (chi cè “allaltro capo del filo”), e quali garanzie siano previste per tutelare comunque i dati personali di chi effettua la chiamata.

Entro la fine del 2004 è previsto un riesame dellintero quadro applicativo riferito ai servizi E112, anche alla luce degli sviluppi nel frattempo intercorsi.

(Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, newsletter 21-27 luglio 2003).