Ambiente
Lo Stato tutela l’ architettura rurale con una nuova legge. LEGGE 24 dicembre 2003, n.378
Lo Stato tutela l’architettura rurale con una nuova legge
LEGGE 24 dicembre 2003, n.378
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale. (GU n. 13 del 17-1-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le
tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli,
edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale,
realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono
testimonianza dell’economia rurale tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse
tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul
territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle
regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto sono definiti altresi’ i criteri
tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a
modalita’ e tecniche costruttive coerenti con i principi
dell’architettura bioecologica.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1, comma 2:
– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali), e’ il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Art. 2.
(Programmazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e
programmazione territoriale, possono individuare, sentita la
competente Soprintendenza per i beni e le attivita’ culturali, gli
insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai
sensi dell’articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono
provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione
delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e
ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi
programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli
elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche,
architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli
edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all’articolo 1,
al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero
funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione
tecnologica delle aziende agricole;
b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell’originaria
destinazione d’uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati
rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di
coltivazione tradizionali, e all’insediamento di attivita’
compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi’ individuare le
modalita’ di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani
finanziari e definire le forme di verifica sull’attuazione degli
interventi stessi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 3.
3. L’approvazione dei programmi di cui al comma 1 e’ condizione
necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 3. 4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di cui al
comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le
forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono
conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita’
culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali.
Art. 3.
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura
rurale)
1. Al fine di contribuire all’attuazione dei programmi di cui
all’articolo 2, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste
di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da
ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio, per i beni e le attivita’ culturali e delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite le modalita’ per il riparto delle risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 e’ determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere
dall’anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
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Nota all’art. 3, comma 2:
– Per il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.
Nota all’art. 3, comma 3:
– Per il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.
Nota all’art. 3, comma 4:
– Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita’ generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e’ il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo’ contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu’ di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu’ degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».
Art. 4.
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura
rurale)
1. Al fine di contribuire all’attuazione dei programmi di cui
all’articolo 2, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste
di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da
ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio, per i beni e le attivita’ culturali e delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite le modalita’ per il riparto delle risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 e’ determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere
dall’anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
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Nota all’art. 3, comma 2:
– Per il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.
Nota all’art. 3, comma 3:
– Per il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all’art. 1, comma 2.
Nota all’art. 3, comma 4:
– Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita’ generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e’ il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo’ contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu’ di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche’ per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu’ degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».
Art. 5.
(Sponsorizzazioni)
1. All’attuazione dei programmi di cui all’articolo 2 concorrono
anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali,
finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di
architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi
integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione
delle tipologie di architettura rurale.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’onere derivante dall’articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1087):
Presentato dai deputati de Ghislanzoni Cardoli e Armani
il 27 giugno 2001.
Assegnato alla VIII commissione (Territorio e lavori
pubblici), in sede referente, il 18 ottobre 2001, con
pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XIII e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
13 dicembre 2001; 20 novembre 2002; 20 e 26 marzo 2003;
6 maggio 2003; 3 giugno 2003.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 25 settembre 2003, con parere delle
commissioni I, V, VII, VIII, XIII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 25 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2517):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 14 ottobre 2003
con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 13ª e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 25 novembre 2003;
3 dicembre 2003 e approvato il 10 dicembre 2003.