Penale
Lo Stato paga l’ avvocato solo se iscritto alle apposite liste per il patrocinio a spese dello Stato. Corte di Appello di Napoli, Sezione I Penale, Ordinanza 31 marzo 2003
Lo Stato paga lavvocato solo se iscritto alle apposite liste per il patrocinio a spese dello Stato
Corte di Appello di Napoli, Sezione I Penale, Ordinanza 31 marzo 2003
N. 3557/0 Reg. C. Cons. Sez
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Lanno 2003 il giorno 31 del mese di marzo in Napoli
La Corte di Appello di Napoli _ Prima Sezione composta di signori
1. Dott. Filippo Ingala Presidente
2. Dott. Rosaria Persico Consigliere
3. Dott Claudio DIsa Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emessa la seguente
ORDINANZA
Letta listanza depositata dallavv. Susanna Denaro, nominato difensore di fiducia da Musto Ciro nel procedimento N. 3557/02 , ammesso al gratuito patrocinio con decreto dell8.10.2001 di questa Corte, tendente ad ottenere la liquidazione degli onorari e delle spese per la Difesa svolta nonostante la sua non iscrizione nellelenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Osserva
La richiesta di liquidazione fa riferimento a giurisprudenza di merito (Decreto Tribunale di Roma, VII sez. penale, del 5 ottobre 2002 ed Ordinanza del Tribunale di Napoli, III sez. penale del 7 febbraio 2003) secondo cui, nella normativa sul patrocinio dei non abbienti, attesa la sua generale ratio, le cause di inammissibilità non possono essere che quelle espressamente previste, tantè che in nessuna norma del D.P.R. 115/2002 la nomina, da parte di chi chiede lammissione al patrocinio a spese dello Stato, di un difensore con anzianità professionale inferiore a sei anni o, in genere, non iscritto negli elenchi di cui allart. 81 del richiamato D.P.R., è prevista quale causa di inammissibilità dellistanza di ammissione; e tale inammissibilità non la si ritrova neanche nella disposizione prevista allart. 91, lett. B) D.P.R. 115/2002, in cui viene sancita una causa di inammissibilità solo con riferimento alla nomina di un secondo difensore.
Inoltre, si evidenzia che, anche nella norma di cui allart. 82 citato D.P.R., laddove si regola la liquidazione spettante al difensore nominato da chi è stato ammesso al gratuito patrocinio, non si richiede che questi debba essere iscritto negli elenchi, ma si fa unico riferimento allattività dallo stesso effettivamente svolta.
In definitiva, per la richiamata giurisprudenza, lelenco di cui allart. 80 D.P.R. 115/2002, già previsto dallart 17 bis della L.217/1990, avrebbe una funzione informativa, mettendo cioè a disposizione degli utenti i nominativi dei legali disponibili ad assumere la difesa dei non abbienti.
Le argomentazioni svolte non possono essere accolte.
Innanzitutto, già lart. 17 bis della L. 30 luglio 1990 n. 217, introdotto dalla L. 29 marzo 2001, e, quindi, in vigore al momento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata da Musto Ciro,aveva imposto listituzione del predetto elenco ed, in riferimento alla legittimità costituzionale di tale disposizione normativa, si è espressa la Corte Costituzionale con ordinanza del 19-28 giugno 2002 n. 299 (quando ancora non era entrato in vigore il D.P.R. 115/2002).
La Corte, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale del detto art. 17 bis in riferimento agli artt. 3 e 24 terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale per i minori di Catania nella parte in cui prevede che limputato, istante per lammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nellambito di uno speciale elenco , ha tra laltro affermato :<< che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco nellambito del quale limputato, istante per lammissione al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dallattitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dallassenza di sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al consiglio dellordine degli avvocati;
che tale meccanismo, dunque – lungi dal prospettarsi irragionevole, anche in comparazione con la disciplina della difesa di ufficio contenuta nella legge 60/2001 – rivela piuttosto lesigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare lesercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;
che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza nellesercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in violazione dellarticolo 24, terzo comma, della Costituzione, alcuna concreta limitazione allesplicazione del diritto di difesa: questultimo, seppure da intendersi anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui – come nel caso dello speciale elenco previsto dalla norma censurata – risulti comunque assicurata unampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti, proprio in quanto «la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli» (vedi la citata sentenza 394/00);>>.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che lart. 80 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, (T.U. sulle spese di giustizia) ha tolto ogni dubbio circa i limiti nella scelta del difensore da parte dei fruitori del patrocinio a spese dello Stato, con lo stabilire al comma 1 che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto soltanto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dellordine del distretto della Corte dAppello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Dunque, il problema, sul piano interpretativo, è mal posto, poiché la nomina del difensore iscritto nellelenco in parola può essere fatta da chi già è stato ammesso al patrocinio a s. d. S., di conseguenza la relativa iscrizione del legale non è una condizione di ammissibilità richiesta dalla normativa di cui trattasi, tantè che nel contenuto dellistanza di ammissione al patrocinio a s. d. S. (art. 79 e 92, questultimo per quanto riguarda il patrocinio a s. d. S. nel processo penale, D.P.R. cit.), richiesto a pena di inammissibilità, non è prevista lindicazione del difensore di fiducia.
Orbene, se la nomina del difensore iscritto nellelenco de quo non è una condizione di ammissibilità dellistanza per lammissione, essa va ritenuta, correttamente, come una modalità richiesta dalla legge per lesercizio di un diritto già riconosciuto, la cui inosservanza non può che essere sancita dal rigetto della richiesta di liquidazione dellonorario e delle spese per lattività espletata dal difensore non inserito nellelenco.
Si potrebbe obbiettare che se così fosse, verrebbe frustrata la ratio della norma, che è quella di assicurare la difesa ai non abbienti, atteso che in tal caso il difensore per i suoi compensi dovrebbe rivolgersi direttamente allassistito.
A parte le considerazioni già svolte sul punto dalla richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, agevolmente può rispondersi che uneventuale richiesta in tal senso in sede civile, sia nella forma cognitiva che quella esecutiva, non potrebbe trovare accoglimento, atteso che destinatario della norma di cui allart. 80 D.P.R. 115/2002 è anche il professionista che non può, certo, ignorare la disposizione relativa alla sua iscrizione nellelenco in questione, se, quindi, ha accettato lincarico imputet sibi.
Quanto, poi, alle disposizioni previste dagli artt. 82 e 91 del richiamato D.P.R., cui ha fatto riferimento il Decreto del Tribunale di Roma, riportato in premessa, si osserva che la prima specifica quali sono i criteri a cui si deve attenere il giudice per procedere alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore nominato dal fruitore del patrocinio a s. d. S., ovviamente, scelto nellelenco de quo; la seconda attiene a cause di esclusione dal patrocinio nellambito del processo penale, mentre liscrizione nellelenco è richiesta per tutti i procedimenti giudiziari, quindi, non si comprende per quale ragione, una causa di esclusione di ordine generale doveva essere prevista in tale norma.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Si comunichi.
I Consiglieri Il Presidente