Enti pubblici

Tuesday 10 June 2003

Lo stato finanzia le pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – CIRCOLARE 4 giugno 2003, n.68 (GU n. 130 del 7-6-2003)

Lo stato finanzia le pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

CIRCOLARE 4 giugno 2003, n.68

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (GU n. 130 del 7-6-2003)

All’Associazione italiana editori

                              All’UNIGEC-CONFAPI

                              All’Unione stampa periodica italiana

                              Alla   Federazione   italiana   editori

                               giornali

                              Alla   Federazione   nazionale   stampa

                              italiana

                              Al Sindacato nazionale scrittori

                              Al Sindacato libero scrittori

                                e, per conoscenza:

                              Al  Ministero per i beni e le attivita’

                              culturali    –   Gabinetto   dell’on.le

                              Ministro

                               Alla   Presidenza   del  Consiglio  del

                              Ministri     –     Dipartimento     per

                              l’informazione e l’editoria

                              Al      Ministero      dell’istruzione,

                               dell’universita’ e della ricerca

  I  contributi  alle  pubblicazioni  periodiche  di  elevato  valore

culturale,  istituiti dall’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416,

e  confermati  in via permanente dall’art. 18 della legge 25 febbraio

1987,  n.  67,  nella  misura  di  Euro  2.065.828,00  annui, vengono

concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

  Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel

decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la

domanda  per  la  concessione  dei contributi, relativi all’esercizio

finanziario  2003,  in  regola con le norme sul bollo, da presentarsi

per  ogni  rivista  concorrente dalle imprese editoriali proprietarie

delle  testate  o  comunque  dai  proprietari o legali rappresentanti

delle  pubblicazioni, dovra’ essere inoltrata al Ministero per i beni

e  le  attivita’  culturali – Direzione generale per i beni librari e

gli  istituti  culturali – Servizio IV – Promozione del libro e della

lettura, via dell’Umilta’ n. 33 – 00187 Roma, entro e non oltre il 30

giugno 2003.

  Detta  domanda  dovra’ essere accompagnata dal questionario redatto

secondo  il  modello  di cui all’allegato A, dai fascicoli pubblicati

nell’anno  precedente,  da  spedirsi  separatamente  dalla domanda, e

corredata dalla documentazione di cui all’allegato B.

  Al  riguardo  si  ribadisce  la  necessita’  dell’osservanza  degli

obblighi  stabiliti  dagli  articoli 18  e 19 della legge n. 416/1981

quale  condizione  inderogabile per l’accesso alle provvidenze di cui

alla  citata  legge.  A  tale  proposito  si  sottolinea che ai sensi

dell’art.  1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio

1997,  n.  249  e  dell’art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n.

236/01/CONS  dell’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni, il

Registro  nazionale  della stampa e’ stato soppresso e, dal 29 agosto

2001,  sostituito  dal  Registro  degli  operatori  di  comunicazione

(R.O.C.).

  Ai  sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001,

n.  236/01/CONS l’iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di

cui  all’art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l’accesso

alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

  Si  informa,  al  riguardo,  che  le  imprese  editrici tenute alla

predetta  iscrizione,  in  base  al disposto dell’art. 16 della legge

7 marzo  2001,  n.  62,  sono  esentate dalla iscrizione degli stessi

periodici presso la cancelleria del tribunale.

  Si  rammenta,  inoltre,  che il pagamento del contributo assegnato,

estinguibile  mediante  emissione  di  vaglia  cambiario  della Banca

d’Italia  avvero  accreditamento  in  c/c  bancario  o postale, sara’

erogato in euro secondo la normativa vigente.

  Si  informa, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.

675,  che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati

nel  rispetto  della  citata  legge  e degli obblighi di riservatezza

esclusivamente   per   gli   adempimenti  previsti  dalla  legge,  da

regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria, nonche’ per effetto di

disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

  Si  pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare

la   piu’  larga  diffusione  alla  presente  circolare,  richiamando

l’attenzione   dei  propri  aderenti  sul  rispetto  del  termine  di

presentazione   della  domanda  e  sulla  puntuale  osservanza  degli

adempimenti  previsti, al fine di consentire l’espletamento, in tempo

utile,  delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla

normativa in vigore.

    Roma, 4 giugno 2003

                                              Il direttore generale

                                                per i beni librari

                                              e gli istituti culturali

                                                      Sicilia