Enti pubblici
Lo stato finanzia le pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – CIRCOLARE 4 giugno 2003, n.68 (GU n. 130 del 7-6-2003)
Lo stato finanzia le pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
CIRCOLARE 4 giugno 2003, n.68
Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (GU n. 130 del 7-6-2003)
All’Associazione italiana editori
All’UNIGEC-CONFAPI
All’Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori
giornali
Alla Federazione nazionale stampa
italiana
Al Sindacato nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attivita’
culturali – Gabinetto dell’on.le
Ministro
Alla Presidenza del Consiglio del
Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria
Al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore
culturale, istituiti dall’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e confermati in via permanente dall’art. 18 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono
concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.
Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la
domanda per la concessione dei contributi, relativi all’esercizio
finanziario 2003, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi
per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie
delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti
delle pubblicazioni, dovra’ essere inoltrata al Ministero per i beni
e le attivita’ culturali – Direzione generale per i beni librari e
gli istituti culturali – Servizio IV – Promozione del libro e della
lettura, via dell’Umilta’ n. 33 – 00187 Roma, entro e non oltre il 30
giugno 2003.
Detta domanda dovra’ essere accompagnata dal questionario redatto
secondo il modello di cui all’allegato A, dai fascicoli pubblicati
nell’anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e
corredata dalla documentazione di cui all’allegato B.
Al riguardo si ribadisce la necessita’ dell’osservanza degli
obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981
quale condizione inderogabile per l’accesso alle provvidenze di cui
alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi
dell’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio
1997, n. 249 e dell’art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n.
236/01/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il
Registro nazionale della stampa e’ stato soppresso e, dal 29 agosto
2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione
(R.O.C.).
Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001,
n. 236/01/CONS l’iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di
cui all’art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l’accesso
alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla
predetta iscrizione, in base al disposto dell’art. 16 della legge
7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi
periodici presso la cancelleria del tribunale.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato,
estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca
d’Italia avvero accreditamento in c/c bancario o postale, sara’
erogato in euro secondo la normativa vigente.
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati
nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche’ per effetto di
disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.
Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare
la piu’ larga diffusione alla presente circolare, richiamando
l’attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di
presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli
adempimenti previsti, al fine di consentire l’espletamento, in tempo
utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla
normativa in vigore.
Roma, 4 giugno 2003
Il direttore generale
per i beni librari
e gli istituti culturali
Sicilia