Civile

Tuesday 24 May 2005

Lo stato di adozione di un minore può essere reso pubblico solo previo consenso dei genitori. Lo ha stabilito il Garante per la privacy Garante per la protezione dei dati personali Newsletter 2 – 8 maggio 2005 (estratto)

Lo stato di adozione di un minore può essere reso pubblico solo previo consenso dei genitori. Lo ha stabilito il Garante per la privacy

Garante per la protezione dei dati personali   Newsletter 2 – 8 maggio 2005 (estratto)

Privacy e giornalismo

Paissan: non si può scrivere “bambino adottato” senza il consenso dei genitori

“Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti”. Lo afferma Mauro Paissan, componente del Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ripetersi di alcuni casi segnalati all’Autorità dai genitori interessati.

“Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato dice ancora il omponente del Garante ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell’essenzialità dell’informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca”.

“Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione”.

Paissan infine chiede ai mezzi di informazione “di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti il Garante dovrà assumere i conseguenti provvedimenti”.