Banca Dati
Lo smart working: il punto di equilibrio tra la limitazione degli spostamenti e dei contatti interpersonali, e la continuazione della produttività.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha posto le imprese di fronte a una grande sfida: garantire e salvaguardare la salute dei lavoratori, assicurando alti livelli di protezione, e continuare le proprie attività produttive.
Il Governo ha individuato il compromesso nello smart working, o altrimenti noto come lavoro agile, incentivando le imprese private al massimo utilizzo di questa particolare modalità per ogni rapporto subordinato e imponendola alle Pubbliche Amministrazioni.
Introdotto dalla L.81/2017 si tratta non di un nuovo contratto di lavoro, ma di una peculiare forma dello svolgimento della prestazione lavorativa, che viene posta in essere in parte in luogo diverso dalla sede di impresa con strumenti informatici forniti al lavoratore.
Spesso associato al noto istituto del telelavoro, lo smart working si può considerare una forma più flessibile per due motivi:
- la prestazione lavorativa non è svolta regolarmente al di fuori dei locali aziendali, ma solo eccezionalmente per periodi concordati tra il lavoratore e il proprio datore
- non vi è alcun vincolo di postazione ove eseguire la propria attività, né vincolo di orario, che comunque non potrà superare il massimo giornaliero e settimanale.
Come nel telelavoro invece, i diritti normativi e retributivi sono uguali a quelli applicati ai lavoratori che svolgono le medesime funzioni e vengono comunque riconosciuti gli incentivi di carattere fiscale e contributivo previsti dalla legge in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza.
Al fine di poter incentivare il massimo utilizzo della modalità smart working, il Dpcm dell’8 marzo 2020 all’articolo 2 comma 1 lett. R ha previsto delle semplificazioni valide fino al 31 luglio 2020 riguardanti: l’accordo tra datore e lavoratore, la comunicazione sul Portale servizi e l’assolvimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore.
All’art.19 della L.81/17 è previsto che vi sia un accordo scritto tra datore e lavoratore relativo alle modalità dello svolgimento del lavoro agile in cui vi sia specificato: l’esecuzione della prestazione lavorativa, il potere direttivo del datore, gli strumenti assegnati al lavoratore, i suoi tempi di riposo e infine le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore.
Tale accordo deve essere redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova ed è poi onere del datore di lavoro depositare la comunicazione contenente i suoi dati, quelli del lavoratore, la tipologia di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato) e la durata utilizzando l’apposita procedura telematica del Portale Servizi Lavoro sul sito del Ministero del Lavoro.
Allo scopo di agevolare al massimo l’utilizzo dello smart working da parte dei datori di lavoro, il Dpcm ha previsto la possibilità di scegliere questa modalità fino al 31 luglio 2020 anche senza un accordo individuale preesistente tra datore e lavoratore e ha concesso una procedura semplificata di deposito della comunicazione, anche massiva, di smart working presente sul sito del Ministero.
Per quanto riguarda gli oneri art. 22 della L. 81|2017 prescrive al datore di lavoro l’obbligo con cadenza annuale di consegna al lavoratore e al rappresentante della sicurezza dei lavoratori di un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi connessi al particolare svolgimento della prestazione e l’assunzione da parte del datore della responsabilità di garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore.
Con il Dpcm questo obbligo è assolto con una procedura semplificata: sarà sufficiente la consegna di moduli forniti da Inail al lavoratore e al rappresentante della sicurezza, i quali dovranno sottoscriverli e riconsegnarli al datore.
Concludendo secondo la procedura semplificata prevista per contrastare l’emergenza da Covid-19 sarà l’Azienda che unilateralmente comunicherà al proprio dipendente la prosecuzione del rapporto di lavoro in modalità di smart working allegando l’informativa sulla sicurezza che sarà cura del lavoratore sottoscrivere.
Il datore di lavoro potrà infine fare una comunicazione anche massivo sul sito del Ministero del Lavoro dell’impiego del lavoro agile utilizzando i moduli forniti dal Portale Lavoro.
Dott.ssa Elisa Pedrotti