Civile

Thursday 17 July 2003

Lo sconto subordinato ad un minimo di spesa deve essere dichiarato altrimenti la pubblicità è ingannevole

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 12159 del 26 giugno 2003 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 26 giugno 2003; sentito il relatore Professor Carlo Santagata; visto il decreto legislativo 74/1992, come modificato dal decreto legislativo 67/2000; visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Dpr 627/96; visti gli atti del procedimento; considerato quanto segue: I. Richiesta di intervento Con richiesta di intervento pervenuta in data 2 dicembre 2002 e integrata, ai fini dell’identificazione dell’operatore pubblicitario, in data 7 gennaio 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, di un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il quotidiano L’Adige del 23 novembre 2002 dalla società Derta spa, avente ad oggetto un’offerta presso il punto vendita Euronics ubicato a Pergine Valsugana, valida fino al 30 novembre 2002. Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio, in quanto esso prospetta uno sconto del 10% su qualsiasi prodotto, mentre tale sconto è stato applicato nel punto vendita solo per acquisti di importo superiore a 150 euro. II. Messaggio Il messaggio, avente lo spazio di una pagina del quotidiano L’Adige, è incentrato sul claim: «Carta Euronics: richiedila, è gratis – risparmio garantito e paghi nel 2003 – sconto 10% su tutto». Con carattere più piccolo, il messaggio indica: «Sino al 30 novembre 2002 potrete acquistare tutto, ma proprio tutto, con il fantastico sconto del 10%. Questa opportunità è riservata ai possessori della Euronics Card che può essere richiesta gratuitamente. Infatti è solo pagando con la carta di credito Euronics Card che avrete diritto al supersconto del 10%. E ancora, avrete tre mesi per decidere come e quando pagare. Insomma 10% di sconto subito e pagamento nell’anno 2003». Sono poi riportati “alcuni esempi”, con la raffigurazione di tredici prodotti (elettrodomestici, prodotti telefonici e di elettronica di consumo). Per undici prodotti il prezzo è indicato con e senza sconto del 10%. I prezzi scontati di questi undici prodotti variano da 89,10 euro a 1.188,00 euro; cinque di tali prodotti hanno un prezzo inferiore a 150 euro. Il prezzo dei restanti due prodotti è connotato come “prezzo netto” (29,90 euro per un prodotto e 39,90 euro per l’altro). In verticale, su un bordo della pagina, vi è un’avvertenza a caratteri molto piccoli: «I fogli illustrativi delle condizioni finanziarie sono disponibili presso il punto vendita». In fondo alla pagina vi sono il logo Euronics e l’indicazione del punto vendita esistente nella zona di diffusione del messaggio. III. Comunicazioni alle parti In data 5 marzo 2003 è stata inviata al segnalante e alla società Derta spa, in qualità di operatore pubblicitario, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del decreto legislativo 74/1992, nella quale è stato precisato che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto, con particolare riferimento alle effettive modalità di vendita praticate durante il periodo dell’offerta pubblicizzata e segnatamente ai prezzi e alle condizioni di pagamento, nonché alla rilevanza di omissioni circa l’esistenza di condizioni e di limitazioni per la fruibilità dell’offerta stessa. IV. Risultanze istruttorie Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr 627/96, di fornire informazioni, corredate da documentazione, in merito, tra l’altro, alle modalità e alle condizioni, nell’ambito dell’offerta di cui al messaggio segnalato, per il rilascio della Carta Euronics, per la concessione dello sconto del 10% e per la dilazione di pagamento all’anno 2003. Con memoria pervenuta in data 21 marzo 2003, l’operatore pubblicitario ha affermato: – che lo sconto del 10% è stato concesso solo per acquisti di importo minimo di 150 euro (raggiungibile anche acquistando più di un prodotto), se effettuati mediante con la Carta di Credito Euronics, emessa da Findomestic Banca spa; – che per tali acquisti è stata accordata al consumatore una dilazione di pagamento di tre mesi; entro il termine del periodo di dilazione, il consumatore ha potuto optare per il saldo in unica soluzione senza interessi o per un rimborso in rate mensili con interessi. Nella memoria si fa presente, altresì, che all’interno del punto vendita i consumatori hanno potuto ottenere dagli operatori informazioni e documentazione circa le condizioni per il rilascio della Carta e per l’ottenimento dello sconto. L’operatore pubblicitario aggiunge che, oltre al segnalato messaggio diffuso attraverso il quotidiano L’Adige, è stato diffuso in migliaia di copie, anche sul territorio di Pergine, un catalogo indicante, nell’ultima pagina, che lo sconto del 10% è accordato per acquisti di importo minimo di 150 euro. V. Parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni Poiché il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 16 aprile 2003 stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 74/1992. Nel parere, pervenuto in data 8 maggio 2003, si osserva che il messaggio segnalato enfatizza lo sconto del 10% e la dilazione del pagamento “su tutto” e che in nessuna parte del messaggio vi è l’avvertenza che lo sconto e la dilazione sono applicati solo per acquisti di importo superiore a 150 euro. Essendo inferiore a 150 euro il prezzo di molti dei prodotti indicati come acquistabili fruendo dello sconto pubblicizzato, l’omessa informazione sulla condizione relativa all’ammontare minimo della spesa da sostenere induce nel consumatore l’erroneo convincimento che sia possibile beneficiare dell’offerta anche con acquisti d’importo inferiore. L’indicazione, contenuta nel messaggio, secondo cui «i fogli illustrativi delle condizioni finanziarie sono disponibili presso i punto vendita», è considerata nel parere, in ragione dei caratteri molto piccoli e della sua collocazione verticale lungo un bordo della pagina, difficilmente leggibile e, comunque, non sminuente il carattere decettivo del messaggio, in quanto rinvia la piena conoscenza delle condizioni di fruizione dell’offerta ad un momento successivo all’avvenuto contatto con il venditore. Considerato che il prezzo e le modalità di pagamento rappresentano uno degli elementi determinanti della scelta economica del consumatore, l’errore ad essi relativo è idoneo a pregiudicare detta scelta. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene, pertanto, che il messaggio in esame sia in contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 74/1992. VI. Valutazioni conclusive Il messaggio in esame, non recando alcun riferimento a limiti minimi di valore per la fruizione dell’offerta pubblicizzata, lascia intendere che lo sconto del 10% e la dilazione del pagamento sono accordati su qualsiasi prodotto, purché l’acquisto avvenga mediante la Carta di Credito Euronics, rilasciata gratuitamente. La circostanza che la fruizione dell’offerta è limitata, in realtà, da una soglia di acquisto minimo pari 150 euro non è desumibile da alcuna parte del messaggio. La specificazione “su tutto” – presente nel claim del messaggio – e l’affermazione «potrete acquistare tutto, ma proprio tutto, con il fantastico sconto del 10%» – nella spiegazione che segue – rafforzano la convinzione dei destinatari del messaggio circa l’inesistenza di qualsiasi condizioni o limite per la fruizione dell’offerta. In termini generali, secondo un consolidato orientamento dell’Autorità1, la valutazione circa la rilevanza di omissioni informative nei messaggi pubblicitari deve avere riguardo essenzialmente all’eventuale mancata comunicazione di elementi che sono in grado di attenuare la portata delle condizioni di offerta pubblicizzate. Nel caso di specie, essendovi vari prodotti il cui prezzo è inferiore a 150 euro, l’omissione informativa circa l’esistenza della soglia minima di 150 euro per la fruizione dell’offerta pubblicizzata è tale da indurre in errore i destinatari in ordine ad un elemento significativo per quanto attiene all’effettiva portata dell’offerta stessa. L’omissione informativa non è sanata dall’indicazione secondo cui «i fogli illustrativi delle condizioni finanziarie sono disponibili presso i punti vendita», nei quali, secondo quanto affermato nella memoria presentata dall’operatore pubblicitario, erano a disposizione dei consumatori informazioni e documentazione circa le condizioni per il rilascio della Carta e per l’ottenimento dello sconto. Infatti, tale indicazione – anche a prescindere dalla constatazione della sua scarsa leggibilità per la collocazione con caratteri minuti, in verticale, su un bordo della pagina – rinvia la conoscenza della limitazione esistente nella fruizione dell’offerta ad un momento successivo all’avvenuta induzione del destinatario del messaggio a recarsi presso il punto vendita. Non vale, del pari, ad escludere la configurabilità di un’omissione informativa rilevante la circostanza, fatta presente nella memoria presentata dall’operatore pubblicitario, che un catalogo diffuso nella stessa area territoriale di diffusione del messaggio segnalato indicava che l’offerta era limitata ad acquisti di importo non inferiore a 150 euro. Non è possibile, infatti, considerare quanto indicato in un messaggio pubblicitario, pur se ad ampia diffusione, come una sorta di fatto notorio idoneo a sanare profili di ingannevolezza insiti in un altro messaggio. Peraltro, nel caso di specie non è possibile ritenere neppure che tutti coloro i quali sono stati raggiunti dal messaggio in esame abbiano avuto modo di prendere visione del catalogo al quale fa riferimento la memoria dell’operatore pubblicitario – diffuso con modalità diverse da quelle di diffusione del messaggio in esame – e abbiano letto specificamente l’indicazione relativa alla soglia minima di acquisto, riportata nell’ultima pagina di tale catalogo con scarsa evidenza grafica. Per quanto precede, nel messaggio in esame l’omissione informativa in ordine all’importo minimo di acquisto risulta idonea ad ingenerare nei destinatari del messaggio convinzioni erronee circa i prezzi di vendita e le modalità di pagamento; tali convinzioni sono rafforzate, peraltro, dalle affermazioni secondo cui “tutto” è acquistabile a prezzo scontato. Il rilevato profilo di ingannevolezza del messaggio è in grado di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, i quali possono essere stati indotti a recarsi presso il punto vendita nella falsa aspettativa di effettuare un acquisto di importo inferiore a 150 euro alle condizioni pubblicizzate. ritenuto, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario di cui trattasi è idoneo ad indurre in errore in destinatari in merito alle condizioni di fruizione dell’offerta, in modo da poterne pregiudicare il comportamento economico; Delibera che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Derta spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, lettera b) del decreto legislativo 74/1992, e ne vieta l’ulteriore diffusione. L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 74/1992, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.