Tributario e Fiscale

Monday 22 January 2007

Lo sconto in banca di fatture per prestazioni inesistenti non è frode fiscale

Lo sconto in banca di fatture per
prestazioni inesistenti non è frode fiscale

Commissione tributaria regionale
di Roma – Sezione 39ma – sentenza 29 novembre-30 dicembre 2006, n. 539

Presidente Varrone – Relatore
Martinelli

Ricorrente Prisma Cart Sud Sas

L’Agenzia delle Entrate di Sora
propone appello alla Ctr del Lazio, Sezione Staccata di Latina, avverso la
sentenza 365/04/02 del 23 maggio 2002, pronunciata dalla Ctp di Frosinone sul
ricorso proposto dalla Soc. Prisma Carta Sud Sas avverso l’avviso di rettifica
n. 837252/2001 relativo all’imposta Iva per l’anno
1996.

L’Ufficio:

– eccepisce l’illegittimità della
sentenza per questioni di fatto e di diritto;

– ricorda che dal processo
verbale della Guardia di Finanza di Ceprano del 20.07,00 emergeva che il
contribuente compilava delle fatture emesse per prestazioni inesistenti e le
presentava ai vari Istituti di Credito per consentire l’accredito salvo buon
fine delle corrispondenti ricevute bancarie;

– evidenzia:

1. in primo luogo, che i
primi Giudici sono incorsi nell’evidente violazione del principio della
domanda, infatti hanno rilevato il difetto di
motivazione mai eccepito dalla parte;

2. in secondo luogo, che la
sentenza appare illegittima in quanto emessa nei confronti di soggetto
giuridicamente inesistente al momento della pronuncia; la soc. risulta infatti essere in amministrazione controllata;

– rimarca che l’obbligo di
motivazione può ritenersi assolto quando è fatto
esplicito riferimento ad atti conosciuti dal contribuente stesso;

– insiste sul fatto che il
contribuente ha equivocato su fatture utilizzate e fatture emesse, in effetti le ricevute presentate alle Banche, per ottenere
le anticipazioni, sono altre da quelle contabilizzate e dichiarate, che non
hanno trovato alcun riscontro presso la contabilità ufficiale;

– chiede, quindi, in riforma
della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’appello; con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio. La Soc. Prisma Carta Sud Sas, rappresentata e difesa
dal Dott. Benito Fuoco, si costituisce in giudizio e deposita controdeduzioni,
con cui confuta punto per punto quanto esposto dall’Ufficio con l’appello;
conclude chiedendo la conferma della sentenza opposta e la condanna alle spese
di lite.

Motivi della decisione

Il Collegio osserva:

– che i Giudici di prime cure non
sono incorsi in nessuna violazione del principio della domanda in quanto
evidenziano che, non essendo stato allegato il p.v. di constatazione della GdF,
non sono stati messi in grado di controllare la rispondenza, l’esistenza e la
conformità delle motivazioni della rettifica con le contestazioni risultanti dallo stesso fatte proprie dall’Ufficio;

– che, per quanto riguarda
l’illegittimità della sentenza in quanto emessa nei confronti di soggetto in
amministrazione controllata, la
Suprema corte di Cassazione si è più volte espressa sul caso
specifico, valga per tutte la sentenza n. 5440 01
gennaio ‑ 19 maggio 1995 della prima Sezione Civile, affermando

“…..dall’ammissione
all’amministrazione controllata non consegue la perdita della capacità
processuale degli organi normali della società, neanche in caso di affidamento
al commissario giudiziale … … … per cui ogni contestazione sui suoi
poteri di rappresentanza è inammissibile. .. … … “.

Nel merito va rilevato che,
relativamente alla struttura e agli elementi costitutivi della frode fiscale
mediante l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti:

‑ l’articolo 4 lett. d)
della legge 516/82 qualifica come delitti i fatti di

utilizzazione
di fatture o di altri documenti contabili equipollenti, ideologicamente
falsificati, per operazioni in tutto o in parte inesistenti, connotati da un
lato dal dolo di evasione fiscale secondo lo schema tipico del dolo specifico e
dall’altro dalla lesione dell’interesse al corretto applicarsi della funzione
di accertamento e dall’esposizione a pericolo dell’interesse finale dell’Erario
alla riscossione delle imposte effettivamente dovute dal ‑contribuente;

‑l’articolo 4 lett. 1) della legge 516/92 prevede, a sua volta, un’ipotesi
complessa di frode fiscale costituita dall’indicare nella dichiarazione dei
redditi rivavi, proventi od altri componenti negativi di reddito in misura
diversa da quella effettiva, mediante l’utilizzazione dì documenti, ideologicamente
falsi, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, o con altri
comportamenti fraudolenti.

Va rilevato, altresì, che la
giurisprudenza della Sc di Cassazione si è più volte pronunciata, circa
l’oggettività giuridica del reato, nel senso che la condotta illecita di
“utilizzazione” può essere integrata da un qualsiasi impiego del documento
giuridicamente rilevante e strumentale all’evasione fiscale.

Pertanto le due ipotesi
delittuose, previste rispettivamente dalla lett. d) e dalla lett. f)
dell’articolo 4 della legge 516, sono caratterizzate dalla diversità della
condotta ( “utilizza”, “indica nella dichiarazione dei redditi … ..utilizzando”) dell’oggetto materiale (“fatture o altri
documenti”, “dichiarazione dei redditi”) e della natura permanente o istantanea
del reato.

La frode fiscale di cui alla
lett. d) integra, a differenza di quella di cui alla lett. 1), un ipotesi di reato permanente, posto che la consumazione di
esso perdura per tutto il tempo in cui il falso documento resta acquisito nella
contabilità con l’intento dì compiere la futura evasione fiscale o di eludere
il controllo degli uffici finanziari, e si protrae fino a quando possono
esercitarsi detti controlli o fino all’accertamento dell’illecito.

Quindi il delitto, di tipo
commissivo o di mera condotta, seppure teleologicamente diretta al risultato
dell’evasione d’imposta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione
della dichiarazione annuale; cioè l’utilizzazione di fatture e altri. documenti per operazioni inesistenti, rilevante nell’ottica
applicativa del delitto di frode fiscale di cui all’articolo 4 della legge 516,
è parzialmente superato dalla nuova, disciplina dei reati in materia tributaria
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (leggasi D.Lgs 74/2000).

Infatti
la nuova figura di reato resta integrata non dalla mera condotta di
utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la
presentazione della dichiarazione.

Nel caso de quo trattasi di
ricevute bancarie negoziate per ricorrere al credito bancario in misura
maggiore rispetto a quella spettante; documenti utilizzati esclusivamente per
il ricorso illegittimo al credito che non costituiscono, quindi, né evasione
fiscale né truffa all’Erario.

Presumibilmente, quindi, è da
ritenere che il Sig. Antonio Martino non ha mai emesso
fatture fiscali per operazioni inesistenti, ma solo ricevute bancarie per un
mero atto interno; infatti dal verbale di constatazione della Guardia di
Finanza nelle pagg. 11, 12, 35 e 36 si rileva che le ricevute bancarie
contestate, che sono alla base dell’accertamento, sono state rilevate solo
presso le banche e non anche presso i clienti.

Si deve, in conclusione, dedurre
che trattasi non già di fatture false per operazioni inesistenti, così come
ipotizzato dai verificatori, ma di ricevute bancarie la cui emissione non ha
arrecato alcun danno all’Erario; le stesse, infatti, sono state create ad hoc per soddisfare una richiesta di liquidità monetaria
presentandole agli Istituti di Credito, ai quali venivano chiesti prestiti c/o
anticipazioni sui crediti che erano del tutto illegittimi.

Sussistono giusti motivi per la
compensazione integrale delle spese fra le parti.

PQM

La Commissione rigetta
l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.