Civile

Thursday 13 May 2004

Lo schema della riforma delle professioni. (Schema dlgs Cdm 8.5.2004)

Lo schema della riforma delle professioni.

(Schema dlgs Cdm 8.5.2004)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N.131 IN MATERIA DI PROFESSIONI

Il Presidente della Repubblica,

visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche comunitarie, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività produttive, della salute, per i beni e le attività culturali,

emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito d’applicazione

Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti.

Capo II

Principi fondamentali

Art. 2

Libertà professionale

L’esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

E’ vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Art. 3

Tutela della concorrenza e del mercato

L’attività professionale è equiparata all’attività d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

Art. 4

Formazione professionale

Il rilascio di titoli relativi all’esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto dei livelli standard di preparazione professionale stabiliti dalle leggi statali.

Art. 5

Accesso alle professioni

Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.

Art. 6

Regolazione delle attività professionali

La regolazione delle attività professionali s’ispira ai principi della tutela della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

Capo III

Individuazione DELLE DISPOSIZIONI di COMPETENZA legislativa esclusiva STATALE

Art. 7

Discipline di competenza legislativa esclusiva statale

Ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

la disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi;

la disciplina concernente l’individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici;

la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;

la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi nazionali;

la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico e la sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;

la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell’esercizio dell’attività professionale;

la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;

la disciplina sanzionatoria concernente l’esercizio delle professioni intellettuali;

la determinazione dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell’affidamento del pubblico e degli utenti;

la disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

m) la disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.