Civile
Lista Nera vettori aerei. Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, di modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 istituvo dell’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno della Comunità .
REGOLAMENTO
(CE) N. 715/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24
luglio 2008
recante
modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario
dei vettori
aerei
soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce
la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n.
2111/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 dicembre
2005, relativo all’istituzione di
un elenco comunitario di vettori
aerei soggetti a un divieto
operativo all’interno della
Comunità e alle informazioni da fornire
ai passeggeri del trasporto aereo
sull’identità del vettore
aereo effettivo e che abroga
l’articolo 9 della direttiva
2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del
22 marzo 2006, ha istituito
l’elenco comunitario dei
vettori aerei soggetti a un
divieto operativo all’interno
della Comunità ai sensi del capo
II del regolamento
(CE) n. 2111/2005 (2).
(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2111/2005 e dell’articolo
2 del regolamento
(CE) n. 473/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006,
che stabilisce le norme di
attuazione relative all’elenco
comunitario dei vettori aerei
soggetti a un divieto operativo
all’interno della Comunità, ai
sensi del capo II del
regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro
ha chiesto di aggiornare l’elenco
comunitario.
(3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 2111/2005, alcuni Stati
membri hanno comunicato
alla Commissione informazioni
utili nel contesto
dell’aggiornamento dell’elenco
comunitario. Informazioni
utili sono state comunicate anche
da paesi terzi. Sulla
base di tali informazioni è
opportuno aggiornare l’elenco
comunitario.
(4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati,
direttamente o, laddove ciò non
era possibile, per
il tramite delle autorità
responsabili della sorveglianza
regolamentare nei loro confronti,
indicando i fatti salienti
e le considerazioni atte a
motivare una decisione volta a
imporre loro un divieto operativo
all’interno della Comunità
o a modificare le condizioni di
un divieto operativo
imposto a un vettore aereo
incluso nell’elenco comunitario.
(5) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la
possibilità di consultare la
documentazione fornita dagli
Stati membri, di trasmettere
osservazioni scritte e di essere
ascoltati, entro 10 giorni
lavorativi, dalla Commissione
nonché dal comitato per la
sicurezza aerea istituito
dal regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio, del
16 dicembre 1991, concernente
l’armonizzazione di regole
tecniche e di procedure
amministrative nel settore
dell’aviazione civile (4).
(6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri
hanno consultato le autorità
responsabili della sorveglianza
regolamentare nei confronti dei
vettori aerei interessati.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 474/2006.
Mahan Air
(8) Come prevede il considerando 41 del regolamento n.
331/2008 della Commissione e
facendo seguito all’invito
del vettore Mahan Air, un gruppo
di esperti europei ha
effettuato una missione
conoscitiva nella Repubblica islamica
dell’Iran, dal 16 al 20 giugno
2008, allo scopo di
verificare l’attuazione da parte
del vettore delle azioni
correttive dirette a porre
rimedio alle carenze in materia
di sicurezza precedentemente
individuate. La relazione
indica che sono stati compiuti
importanti progressi da
parte del vettore dopo la sua
inclusione nell’elenco comunitario
e ha confermato che sono state
completate le
azioni correttive necessarie per
porre rimedio a tutte le
carenze in materia di sicurezza
che hanno portato al
divieto.
(9) La relazione indica inoltre che alcune altre carenze potrebbero
ancora incidere sul mantenimento
dell’aeronavigabilità
di parti della flotta del vettore
in questione, con
l’esclusione dei due aeromobili
del tipo Airbus A-310
immatricolati in Francia (F-OJHH
e F-OJHI). Una serie
di misure in fase di
applicazione, come l’introduzione
di un nuovo software e la nomina
di un nuovo engineering
manager e di un nuovo quality
manager, sono dirette
ad impedire che tali anomalie
possano ripetersi in
futuro. La Commissione ha inoltre
preso atto dell’intenzione
del vettore di utilizzare per i
voli verso la Comunità
solo i due aeromobili
immatricolati in Francia.
L 197/36 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 331/2008
(GU L 102 del 12.4.2008,
pag. 3).
(3) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.
(4) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n.
8/2008 della Commissione (GU
L 10 del 12.1.2008, pag 1).
(10) Sulla base dei criteri comuni si ritiene che la compagnia
Mahan Air abbia adottato tutte le
misure necessarie per
soddisfare le pertinenti norme di
sicurezza e che pertanto
possa essere ritirata dall’elenco
di cui all’allegato A. La
Commissione continuerà a seguire
da vicino l’attività del
vettore. Gli Stati membri
intendono verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza
pertinenti rendendo prioritarie
le ispezioni a terra da
effettuare sugli aeromobili del
vettore in questione a
norma del regolamento Regolamento
(CE) n. 351/2008
della Commissione, del 16 aprile
2008, recante modalità
di esecuzione della direttiva
2004/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
relativamente alla definizione
delle priorità per le ispezioni a
terra degli aeromobili
che utilizzano aeroporti
comunitari (1).
Vettori
aerei della Repubblica del Gabon
(11) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo
della sicurezza a carico di
alcuni vettori aerei certificati
nella Repubblica del Gabon.
L’ICAO nel 2007 ha
effettuato
una verifica nell’ambito del
programma Universal
Safety Oversight Audit
riscontrando un numero rilevante
di gravi carenze per quanto
riguarda la capacità delle
autorità dell’aviazione civile
della Repubblica del Gabon
di esercitare le proprie
responsabilità di sorveglianza in
materia di sicurezza. Più del 93%
delle norme ICAO non
erano rispettate al momento della
verifica in questione.
(12) Si riscontrano gravi, ripetute e comprovate carenze sotto
il profilo della sicurezza a
carico di vettori aerei certificati
nella Repubblica del Gabon e che
operano nella Comunità.
Tali carenze sono state
individuate dalle autorità
competenti francesi, nel corso di
ispezioni a terra effettuate
nell’ambito del programma SAFA (2).
(13) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che in
data 4 aprile 2008, in considerazione
dei risultati della
relazione di controllo dell’ICAO,
ha negato l’autorizzazione
a operare a Gabon Airlines Cargo,
tenendo conto
dei criteri comuni, a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n.
2111/2005. Inoltre, in considerazione
dei dubbi sollevati dall’ICAO in
merito alla capacità
della Repubblica del Gabon di
esercitare una adeguata
sorveglianza in materia di
sicurezza sui vettori
titolari di licenze rilasciate
dalle autorità gabonesi, il Regno
Unito ha presentato alla
Commissione, il 7 aprile
2008, una richiesta di aggiornare
l’elenco comunitario,
a norma dell’articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2111/2005 e dell’articolo
6, del regolamento
(CE) n. 473/2006, allo scopo di
imporre un divieto operativo
su tutti i vettori certificati
dalle autorità competenti
della Repubblica del Gabon.
(14) La Commissione, visti i risultati dell’ispezione dell’ICAO e
la richiesta del Regno Unito, ha
consultato le autorità
competenti del Gabon in merito
alle iniziative da esse
intraprese per porre rimedio alle
carenze osservate dall’ICAO
e dagli Stati membri. Le suddette
autorità hanno
reagito prontamente a queste
preoccupazioni, impegnandosi
ad adottare tutte le misure
necessarie per attuare le
norme ICAO applicabili e ad
assicurarne il rispetto
quanto prima possibile. Inoltre,
le autorità competenti
del Gabon hanno fornito alla
Commissione le prove dell’adozione,
nel maggio 2008, di un nuovo
codice dell’aviazione
civile, dell’elaborazione di
regolamenti operativi
specifici per l’aeronavigabilità
e le attività di volo e
l’hanno informata che era stata
presa la decisione di
istituire un’agenzia indipendente
per l’aviazione civile
(ANAC), decisione che deve essere
promulgata nel luglio
2008. Queste importanti
iniziative, che sono state prese
in modo rapido ed efficace dalla
Repubblica del Gabon,
prevedono un sistema
dell’aviazione civile completamente
nuovo che potrebbe essere
realizzato entro dicembre
2008. Le autorità competenti del
Gabon hanno inoltre
informato la Commissione e il
comitato per la sicurezza
aerea di aver stipulato un
contratto con l’ICAO, della
durata di dodici mesi a partire
dal luglio 2008, inteso
a fornire assistenza al Gabon
nello sviluppo del suo
nuovo sistema di sorveglianza
dell’aviazione civile.
(15) Nel periodo di transizione, prima che l’ANAC sia pienamente
operativo e i vettori siano
ricertificati nell’ambito
del nuovo quadro legislativo e
istituzionale, la Repubblica
del Gabon ha informato la
Commissione e il comitato
per la sicurezza aerea che è
stata presa una serie di
misure: il ritiro del certificato
di operatore aereo
(«COA») a Gabon Airlines Cargo il
13 giugno 2008;
l’imposizione di limitazioni alle
attività dei vettori aerei
gabonesi che volano nella
Comunità allo scopo di vietare
loro l’utilizzo di aeromobili
immatricolati fuori dalla Repubblica
del Gabon; l’introduzione
dell’obbligo di effettuare
ispezioni pre-volo su tutti gli
aeromobili in partenza
dagli aeroporti del Gabon verso
la Comunità, lasciando
a terra quelli in condizioni non
soddisfacenti fino
a quando non sia stato posto
rimedio alle carenze riscontrate
in materia di sicurezza.
(16) Da un riesame effettuato dalla Commissione della situazione
dei COA dei vettori Solenta
Aviation Gabon, Sky
Gabon, Nouvelle Air Affaires
Gabon, SCD Aviation, Nationale
et Régionale Transport, Air
Services SA, Air Tourist
(Allegiance) emergono
preoccupazioni per quanto
riguarda le specifiche operative.
In particolare, l’area di
esercizio permette di operare in
tutto il mondo, anche se
le autorità competenti del Gabon
dichiarano che le attività
di volo si limitano al Gabon e/o
alla sottoregione.
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/37
(1) GU L 109 del 19.4.2008, pagg. 7.
(2) DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291,
DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405,
DGAC/F-2008-44.
Inoltre, sembra che per queste
attività siano applicate
solo le norme per il volo a vista
(VFR), che non sarebbero
sufficienti per operare in
condizioni di sicurezza in
Europa. Le autorità competenti
del Gabon hanno dichiarato
che intendono chiarire
rapidamente la
situazione. La
Commissione ritiene che, in
attesa che la situazione in
materia di sicurezza della
Repubblica del Gabon sia riesaminata
nella prossima riunione del
comitato per la
sicurezza aerea e dopo la
ricertificazione di questi vettori
in conformità alle norme ICAO,
detti vettori devono
essere soggetti a un divieto
operativo e pertanto devono
essere inclusi nell’elenco di cui
all’allegato A sulla base dei
criteri comuni.
(17) Tenendo conto dei risultati delle ispezioni a terra effettuate
negli aeroporti comunitari
nell’ambito del programma
SAFA, nonché dell’impegno delle
competenti
autorità del Gabon di stipulare
contratti con ispettori
esterni incaricati di effettuare
ispezioni a terra sistematiche
prima della partenza di voli
internazionali verso la
Comunità e della decisione del
governo del Gabon di
vietare tali voli qualora
dovessero emergere carenze in
materia di sicurezza, la
Commissione ritiene che le attività
all’interno della Comunità dei
due rimanenti vettori
aerei, Gabon Airlines e Afrijet,
debbano essere autorizzate,
a condizione che esse siano
strettamente limitate al
livello attuale con gli
aeromobili attualmente utilizzati.
Sulla base dei criteri comuni
essi devono quindi essere
inclusi nell’elenco di cui
all’allegato B.
(18) La Commissione continuerà a monitorare da vicino le
attività di questi due vettori.
Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle
norme di sicurezza pertinenti
rendendo prioritarie le
ispezioni a terra da effettuare
sugli aeromobili dei vettori
in questione a norma del
regolamento (CE) n. 351/2008.
La Commissione, in cooperazione
con gli Stati membri,
intende verificare l’effettiva
attuazione delle misure annunciate
attraverso una visita in loco da
effettuare a
tempo debito.
Vettori
aerei della Repubblica del Kirghizistan
(19) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito
alla Commissione informazioni
indicanti il rilascio di
un certificato di operatore aereo
ai vettori Valor Air e
Artik Avia. Considerato che le
suddette autorità non si
sono dimostrate in grado di
esercitare un’adeguata sorveglianza
in materia di sicurezza sui
vettori da esse certificati,
i due vettori in questione devono
essere inclusi nell’elenco
di cui all’allegato A.
(20) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito
alla Commissione la prova di aver
proceduto al ritiro
del certificato di operatore
aereo dei vettori Botir Avia,
Intal Avia e Air Central Asia.
Poiché i vettori in questione
hanno conseguentemente cessato le
attività, devono essere
ritirati dall’elenco di cui
all’allegato A.
Cubana de
Aviación SA
(21) Come prevede il considerando 24 del regolamento (CE)
n. 331/2008, le autorità
competenti della Repubblica di
Cuba, il 19 giugno 2008, hanno
informato la Commissione
che un dispositivo E-GPWS è stato
installato sull’aeromobile
del tipo Ilyushin IL-62 con
marche di immatricolazione
CU-T1284 e CU-T1280 del vettore
Cubana
de Aviación. L’aeromobile del
tipo IL-62 con marca
di immatricolazione CU-T1283 è
stato ritirato dal servizio
in quanto aveva raggiunto il
limite di durata. Inoltre,
le autorità competenti della
Repubblica di Cuba hanno
informato la Commissione di aver
verificato che il vettore
in questione ha posto efficacemente
rimedio a tutte le
carenze in materia di sicurezza
precedentemente riscontrate.
(22) La Commissione ha esaminato queste informazioni e ritiene
che le misure siano atte a porre
rimedio a tutte le
carenze in materia di sicurezza
individuate in precedenza
sull’aeromobile operato da Cubana
de Aviación nella Comunità.
Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza
pertinenti rendendo prioritarie
le ispezioni a terra da
effettuare sugli aeromobili del
vettore in questione ai
sensi del regolamento (CE) n.
351/2008.
Iran Air
(23) Sono state riscontrate comprovate inottemperanze agli
standard specifici di sicurezza
stabiliti dalla Convenzione
di Chicago da parte del vettore
Iran National Airlines
(«Iran Air») nelle sue attività
nella Comunità. Tali carenze
sono state individuate dalle
autorità competenti di Austria,
Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Svezia, Regno
Unito e Svizzera, nel corso di
ispezioni a terra effettuate
nell’ambito del programma SAFA (1).
L 197/38 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
(1) ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58,
ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198,
DGAC/F-2004-456, DGAC/F-
2004-1218, DGAC/F-2005-194,
DGAC/F-2005-523, DGAC/F-
2005-1333, DGAC/F-2006-197,
DGAC/F-2006-404, DGAC/F-
2006-531, DGAC/F-2006-767,
DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-
2007-185, DGAC/F-2007-575,
DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-
2007-1802, DGAC/F-2007-2074,
DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-
2007-2471, DGAC/F-2008-303,
DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-
42, LBA/D-2004-359,
LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-
2005-521, LBA/D-2005-593,
LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425,
LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520,
LBA/D-2007-536, LBA/D-
2007-724, LBA/D-2008-209,
LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441,
ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85,
ENAC-IT-2005-168, ENACIT-
2005-349, ENAC-IT-2006-843,
ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-
2007-417, ENAC-IT-2007-572,
ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-
2008-104, CAA-NL-2004-91,
CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-
15, CAA-NL-2005-36,
CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190,
CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32,
SCAA-2005-57, SCAA-2007-
60, CAA-UK-2004-24,
CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158,
CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34,
CAA-UK-2008-76, CAAUK-
2008-100, FOCA-2005-308,
FOCA-2007-494.
(24) Il vettore ha presentato una serie di azioni correttive che
sono state proposte alle
competenti autorità dei suddetti
Stati membri, nonché un piano di
azioni correttive diretto
a porre rimedio in modo
sistematico alle carenze
esistenti riguardo a vari aspetti
che rientrano nella responsabilità
del vettore. In seguito
all’invito del vettore
e delle autorità competenti della
Repubblica islamica dell’Iran,
un gruppo di esperti europei ha
effettuato una
missione conoscitiva in tale
paese, dal 16 al 20 giugno
2008, per verificare l’attuazione
da parte del vettore in
questione delle diverse misure
correttive. Nella relazione
si segnala che il vettore ha
organizzato, nell’ambito del
dipartimento «qualità», un
reparto con il compito di monitorare
e correggere le carenze
individuate in materia di
sicurezza e analizzarne le cause
in modo da impedirne il
ripetersi.
(25) Sulla base dei criteri comuni si conclude che la compagnia
Iran Air sta costantemente
adottando tutte le misure
necessarie per correggere in modo
soddisfacente le carenze
in materia di sicurezza
precedentemente individuate,
nel rispetto delle pertinenti
norme di sicurezza.
Pertanto, non è necessario per il
momento intraprendere
ulteriori azioni. La Commissione
continuerà a seguire da
vicino le attività del vettore.
Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle
norme di sicurezza pertinenti
rendendo prioritarie le
ispezioni a terra da effettuare
sugli aeromobili del vettore
in questione a norma del
regolamento (CE) n. 351/2008.
Yemenia — Yemen Airways
(26) È stata dimostrata la non ottemperanza agli standard
specifici di sicurezza stabiliti
dalla Convenzione di Chicago
da parte del vettore Yemenia — Yemen Airways
quando opera nella Comunità. Tali
carenze sono state
individuate dalle autorità
competenti di Francia, Germania
e Italia, nel corso di ispezioni
a terra effettuate nell’ambito
del programma SAFA (1).
(27) Yemenia ha concluso un contratto con il costruttore
aeronautico Airbus che prevede la
fornitura di esperti
tecnici e di controllori per
l’addestramento del personale
(piloti e tecnici) e per
monitorare l’attività del vettore in
due settori specifici:
manutenzione e engineering e esercizio
degli aeromobili. Il vettore è
stato sottoposto a una
serie di verifiche da parte di
Airbus in questi due settori
nel novembre e dicembre 2007, al
termine delle quali
sono state presentate alcune
azioni correttive dirette a
migliorare la sicurezza e
affrontare in modo sistematico
le carenze in materia di sicurezza
individuate nel corso
delle ispezioni a terra. Il 26
maggio 2008 è stato presentato
un piano di azioni correttive.
(28) La Commissione ritiene che il piano di azioni correttive
non risponda in modo
soddisfacente a tutti i problemi
individuati in materia di
sicurezza. Mentre il vettore ha
dimostrato di disporre di una
struttura e di un’organizzazione
efficienti e in grado di
conformarsi complessivamente
ad una politica di sicurezza,
restano tuttavia alcune
questioni ancora aperte. Nel
settore dell’esercizio, in
particolare per quanto riguarda
l’addestramento a terra e
in volo, non è stato
adeguatamente dimostrato se e in
che modo le azioni correttive
verranno attuate, in quanto
non sono disponibili informazioni
sulle qualifiche e l’esperienza
necessarie del personale
incaricato. Nel settore
della manutenzione e
dell’engineering, il piano d’azione
contiene molti punti aperti come
ETOPS, Engineering,
documentazione tecnica, che sono
presupposti essenziali
per un’attività di volo sicura o
per il corretto funzionamento
della manutenzione. Non è
possibile effettuare
una valutazione approfondita del
piano d’azione in questo
settore a causa delle risposte
incomplete fornite dal
vettore. In data 12 e 25 giugno
2008 è stato inviato alla
Commissione un supplemento di
documentazione. Tale
documentazione contiene un piano
di azione correttivo
riveduto che fa seguito ad
ulteriori contatti con Airbus. Il
7 luglio 2008 è stata presentata
alla Commissione la
documentazione giustificativa per
il piano di azione correttivo
riveduto.
(29) Affinché la Commissione e gli Stati membri possano
completare la valutazione della
documentazione giustificativa
dettagliata presentata da
Yemenia, la Commissione
intende chiedere alla compagnia
ulteriori chiarimenti in
merito alla revisione del piano
di azione correttivo tenendo
conto dei contatti fra il vettore
e Airbus.
(30) La Commissione riconosce gli sforzi messi in atto da
Yemenia per porre rimedio alle
carenze riscontrate in
materia di sicurezza. Inoltre, va
detto che le ultime ispezioni
a terra effettuate nella Comunità
non hanno individuato
gravi carenze. La Commissione,
tuttavia, ritiene
che le azioni correttive
presentate da Yemenia debbano
essere pienamente attuate e
monitorate da vicino e che
gli Stati membri debbano
verificare sistematicamente l’effettiva
conformità alle norme di
sicurezza pertinenti rendendo
prioritarie le ispezioni a terra
da effettuare sugli
aeromobili del vettore in
questione a norma del regolamento
(CE) n. 351/2008.
(31) Pertanto, per il momento, la Commissione ritiene che il
vettore in questione non debba
essere inserito nell’elenco
di cui all’allegato A. Una volta
completato l’esame del
piano di azione correttivo
riveduto e della documentazione
giustificativa, la Commissione
deciderà le misure
appropriate da adottare.
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/39
(1) DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054,
DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60,
DGAC/F-2006-601,
DGAC/F-2006-716,
DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760,
DGAC/F-2006-2066,
DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002,
DGAC/F-2007-1332,
DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478,
DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47,
LBA/D-2006-103, LBA/D-
2006-157, LBA/D-2007-477,
ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-
218, ENAC-IT-2005-648,
ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.
Vettori
aerei della Cambogia
(32) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo
della sicurezza a carico di tutti
i vettori aerei certificati in
Cambogia. Il suddetto Stato, nel
novembre e dicembre
2007, è stato sottoposto ad una
verifica dell’ICAO, che
ha constatato numerose
inosservanze delle norme internazionali.
Inoltre l’ICAO ha segnalato a
tutte le parti
contraenti l’esistenza di gravi
problemi per quanto riguarda
la capacità delle autorità
dell’aviazione civile della
Cambogia di esercitare le proprie
responsabilità di sorveglianza
in materia di sicurezza.
(33) Le autorità competenti della Cambogia non hanno dimostrato
sufficiente capacità di applicare
e far rispettare le
norme di sicurezza dell’ICAO. In
particolare, la Cambogia
ha rilasciato nove certificati di
operatore aereo («COA»)
senza aver istituito un sistema
per la certificazione dei
propri operatori aerei. Il
personale tecnico e operativo del
Segretariato di Stato
dell’Aviazione civile («SSCA») non
partecipa alle procedure di
autorizzazione dei candidati.
Lo SSCA non è in grado di
garantire che i titolari di COA
rispettino le disposizioni
dell’allegato 6 dell’ICAO e i
requisiti nazionali applicabili.
Inoltre, non è stato possibile
accertare con sicurezza l’attuale
status di aeronavigabilità
degli aeromobili immatricolati in
Cambogia.
(34) La Commissione ha consultato le autorità competenti
cambogiane in merito alle
iniziative da esse intraprese
per porre rimedio alle carenze
osservate dall’ICAO. Lo
SSCA ha dimostrato il proprio
impegno a migliorare la
situazione e ha iniziato una
serie di importanti azioni
correttive, fra le quali
l’istituzione di un registro aeronautico,
la radiazione di una parte
rilevante della flotta, la
sospensione di quattro dei nove
COA, nonché la pubblicazione
di una serie di regolamenti che
diventeranno
pienamente vincolanti nel
novembre 2008. La Commissione
considera incoraggianti queste
prime azioni correttive
e ritiene che i problemi in
materia di sicurezza individuati
dall’ICAO possano essere
affrontati una volta che
siano state completate tutte le
azioni correttive.
(35) La Commissione sollecita lo SSCA ad adottare azioni
decisive per quanto riguarda le
carenze in materia di
sicurezza, in particolare per quanto
riguarda la completa
ricertificazione degli operatori
attualmente titolari di licenze
rilasciate in Cambogia, per
arrivare ad una piena
conformità con le norme ICAO. A
questo fine, lo SSCA
trasmetterà, prima della prossima
riunione del comitato
per la sicurezza aerea nel
novembre 2008, tutte le informazioni
pertinenti relative
all’attuazione di azioni correttive
dirette a porre rimedio alle
carenze in materia di
sicurezza riscontrate dall’ICAO.
Qualora ciò non avvenga
la Commissione sarà costretta a
decidere l’inclusione di
tutti i vettori titolari di
licenze rilasciate in Cambogia
nell’elenco di cui all’allegato
A.
Vettori
aerei della Sierra Leone
(36) Le autorità competenti della Sierra Leone hanno informato
la Commissione di aver adottato
le misure necessarie
per procedere alla radiazione di
tutti gli aeromobili
immatricolati in Sierra Leone e
hanno chiesto che tutti i
vettori aerei titolari di licenza
rilasciata in Sierra Leone
siano ritirati dall’allegato A.
Inoltre hanno informato la
Commissione che il vettore
Bellview Airlines (SL) non è
più titolare di COA e che quindi
deve essere ritirato
dall’elenco dell’allegato A.
(37) La Commissione ritiene che il ritiro dall’allegato A di tutti
i vettori titolari di licenze della
Sierra Leone non sia
giustificata, in quanto non vi
sono prove che tali vettori
abbiano cessato di operare.
Questi vettori, pertanto, devono
continuare ad essere inclusi
nell’elenco di cui all’allegato
A.
(38) Per quanto riguarda lo schema di piano d’azione correttivo
inviato dalle autorità competenti
della Sierra Leone
all’ICAO, la Commissione non ha
ricevuto la prova (documentazione
pertinente) che esso ponga
rimedio alle
carenze relative alla
sorveglianza in materia di sicurezza
e alle norme e pratiche
raccomandate nell’ambito dell’aviazione
civile nei termini fissati per la
messa in conformità.
Vettori
aerei della Repubblica d’Indonesia
(39) Il 16 maggio la Commissione ha ricevuto un aggiornamento
sullo stato di avanzamento del
piano di azione
correttivo da parte delle
autorità competenti dell’Indonesia.
Le relative prove documentali,
ricevute dalla Commissione
il 16 giugno 2008, dimostrano che
le autorità
nazionali non sono in grado, in
questa fase, di garantire
la sorveglianza dei vettori che esse
certificano, in particolare
per quanto riguarda la
sorveglianza delle attività di
volo.
(40) Il 2 giugno 2008 la Commissione ha inoltre ricevuto
dalle competenti autorità
indonesiane informazioni relative
alla programmazione e attuazione
delle attività di
sorveglianza per i vettori Garuda
Indonesia, Ekpres Transportasi
Antar Benua, Airfast Indonesia e
Mandala Airlines.
Le relative prove documentali,
ricevute dalla Commissione
il 16 giugno 2008, dimostrano che
la sorveglianza
effettuata sulle attività di volo
dei vettori summenzionati
è insufficiente.
L 197/40 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
(41) Il 10 luglio 2008 le autorità competenti dell’Indonesia
hanno fatto delle dichiarazioni
al comitato per la sicurezza
aerea circa le azioni correttive
dirette a risolvere le
carenze in materia di sicurezza
riscontrate dall’ICAO. Tali
dichiarazioni si sono basate
sulla documentazione a sostegno
relativa all’attuazione del piano
di azione correttivo
presentato dall’Indonesia il 1o luglio 2008. Le autorità
competenti dell’Indonesia hanno
compiuto sforzi
considerevoli per correggere la
situazione in materia di
sicurezza del loro paese: è in
corso di attuazione una
serie di vaste azioni correttive,
che dovrebbero essere
completate nei prossimi mesi.
Dette autorità hanno inoltre
confermato che l’ICAO non ha
ancora acconsentito a
chiudere nessuno dei casi
sollevati nel corso delle verifiche
effettuate nel novembre 2000,
nell’aprile 2004 e nel
febbraio 2007.
(42) Il 7 maggio 2008 il vettore Garuda Indonesia ha presentato
il complemento di informazioni
richiesto dalla Commissione,
nel corso dell’audizione del
vettore da parte del
comitato per la sicurezza aerea
avvenuta il 3 aprile 2008,
in merito alle azioni correttive
da esso intraprese per
quanto riguarda i sistemi di
controllo interni e l’installazione
di E-GPWS (impianto avvisatore di
prossimità del
terreno) sulla flotta di B-737.
Dall’analisi della documentazione
sembrerebbe che Garuda Indonesia
abbia completato
le azioni necessarie per
conformarsi alle norme
ICAO. Permangono tuttavia delle
preoccupazioni per
quanto riguarda le attività di
volo dopo i due incidenti
simili avvenuti il 9 e il 28
maggio 2008.
(43) Sulla base dei criteri comuni, e in considerazione del
fatto che, a tutt’oggi, l’ICAO
non ha acconsentito a chiudere
nessuno dei casi sollevati
durante le sue verifiche, la
Commissione ritiene che, per il
momento, le autorità
competenti dell’Indonesia non
siano state in grado di
dimostrare di aver esercitato le
loro responsabilità in
materia di regolamentazione e
sorveglianza in conformità
alle norme dell’ICAO per quanto
riguarda i vettori da
esse certificati. Di conseguenza,
nessun vettore indonesiano
per il momento può essere
ritirato dall’elenco della
Comunità.
(44) La Commissione si terrà in stretto contatto con l’ICAO al
fine di valutare la capacità
delle autorità competenti dell’Indonesia
di attuare e applicare le norme
di sicurezza
internazionali. La Commissione
intende effettuare una
visita in Indonesia prima che
vengano introdotte eventuali
modifiche delle misure correnti.
(45) I vettori Airfast Indonesia, Garuda Indonesia e Mandala
Airlines hanno chiesto
individualmente di presentare le
proprie osservazioni orali al
comitato per la sicurezza
aerea e sono stati
successivamente sentiti il 9 e il 10 luglio
2008.
(46) Le autorità competenti dell’Indonesia hanno fornito alla
Commissione la prova della revoca
del certificato di operatore
aereo al vettore Adam Sky
Connection Airlines. Il
vettore in questione ha
conseguentemente cessato la sua
attività e deve essere quindi
ritirato dall’elenco di cui
all’allegato A.
(47) Le autorità competenti dell’Indonesia hanno trasmesso
alla Commissione un elenco
aggiornato dei vettori aerei
titolari di un certificato di
operatore aereo. Attualmente, i
vettori aerei certificati in
Indonesia sono i seguenti: Garuda
Indonesia, Merpati Nusantara,
Kartika Airlines, Mandala
Airlines, Trigana Air Service,
Metro Batavia, Pelita
Air Service (COA 121-008 e
135-001), Indonesia Air
Asia, Lion Mentari Airlines, Wing
Adabi Nusantara, Cardig
Air, Riau Airlines, Trans Wisata
Prima Aviation, Tri
MG Intra Airlines (COA 121-018 e
135-037), Ekspres
Transportasi Antar Benua,
Manunggal Air Service, Megantara
Airlines, Sriwijaya Air, Adam
Skyconnection Airlines,
Travel Expres Airlines, Republic
Expres Airlines,
Airfast Indonesia, Travira Utama,
Derazona Air Service,
National Utility Helicopter,
Deraya Air Taxi, Dirgantara
Air Service, SMAC, Kura-Kura
Aviation, Indonesia Air
Transport, Gatari Air Service,
Intan Angkasa Air Service,
Air Pacific Utama, Transwisata
Prima Aviation, Asco
Nusa Air Transport, Pura Wisata
Baruna, Panarbangan
Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti,
Aviastar Mandiri, Dabi
Air Nusantara, Balai Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan, Sampurna
Air Nusantara e Eastindo. È
quindi opportuno
aggiornare l’elenco comunitario e
includere i vettori in
questione nell’allegato A.
(48) Inoltre, le autorità competenti dell’Indonesia hanno informato
la Commissione che i COA dei
vettori aerei Helizona,
Dirgantara Air Service, Kura-Kura
Aviation, Asco
Nusa Air e Tri MG Intra Airlines
sono stati sospesi. Dato
che queste misure sono di
carattere temporaneo, la Commissione
ritiene che il ritiro
dall’allegato A non sia giustificato.
Vettori
aerei della Repubblica delle Filippine
(49) L’U.S. Department of Transportation’s Federal Aviation
Administration (FAA) ha abbassato
il rating di sicurezza
della Repubblica delle Filippine
nel suo programma IASA,
perché la Repubblica delle
Filippine non riesce a rispettare
le norme internazionali di
sicurezza stabilite dall’ICAO.
Di conseguenza i vettori della
Repubblica delle
Filippine possono solo continuare
la loro attività ai livelli
correnti sotto una rafforzata
sorveglianza della FAA. Non
è consentito espandere o
modificare i servizi verso gli
Stati Uniti operati da tali
vettori.
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/41
(50) L’ICAO ha comunicato che, nel novembre 2008, condurrà
un’ispezione approfondita
dell’Ufficio per il trasporto
aereo della Repubblica delle
Filippine nel quadro
dell’Universal Safety Oversight
Audit Programme
(USOAP).
(51) La Commissione ha avviato una consultazione con le
competenti autorità delle
Filippine sollevando la questione
della sicurezza delle attività
dei vettori titolari di
una licenza di tale paese. Le
Filippine hanno dichiarato
che, nel marzo 2008, è stata
adottata una nuova legge
concernente l’Autorità per
l’aviazione civile e che l’autorità
competente è stata trasformata in
un’agenzia totalmente
indipendente che ha iniziato la
sua attività il 7 luglio
2008. Al momento attuale, però,
non è stato ancora
presentato un dettagliato piano
di azione correttivo.
(52) La Commissione ritiene che la decisione in merito all’eventuale
inserimento di tutti i vettori
certificati nella Repubblica
delle Filippine nell’elenco della
Comunità debba
essere rinviata fino a quando non
saranno noti i risultati
della verifica effettuata
dall’ICAO. Nel frattempo, la Commissione
e gli Stati membri continueranno
a monitorare
la situazione in materia di
sicurezza dei vettori in questione.
Vettori
aerei della Federazione russa
(53) In seguito all’adozione del regolamento (CE) n.
331/2008, la Commissione e alcuni
Stati membri, dal
21 al 23 aprile 2008, hanno
effettuato l’audizione di
13 vettori russi sottoposti a
restrizioni operative in virtù
della decisione presa dalle
autorità competenti della Federazione
russa. La documentazione
presentata da questi
vettori e le dichiarazioni fatte
dalle autorità aventi responsabilità
di sorveglianza hanno permesso di
chiarire
la situazione in materia di
sicurezza di questi vettori e la
loro conformità alle norme
dell’ICAO applicabili per le
attività internazionali. Le
audizioni hanno inoltre consentito
di accertare che diversi
aeromobili, in base ai documenti
forniti dalle autorità
aeronautiche della Federazione
russa, non sono attrezzati per
compiere voli internazionali
secondo le norme ICAO, in quanto
mancano, in
particolare, dei necessari
equipaggiamenti TAWS/EGPWS.
Dette autorità si sono impegnate
ad adottare le
necessarie misure previste dalla
normativa russa, allo
scopo di vietare le attività di
questi aeromobili in entrata,
all’interno o in uscita dallo
spazio aereo comunitario
nonché dallo spazio aereo
dell’Islanda, della Norvegia e
della Svizzera e a rivedere di
conseguenza il COA e le
specifiche operative dei vettori
in questione. Un COA
riveduto, assieme alle specifiche
operative 1 complete,
verrà notificato alla Commissione
prima dell’inizio di
qualsiasi attività da parte di
questi aeromobili nello spazio
aereo della Comunità. Le autorità
competenti della
Federazione russa hanno adottato
il 25 aprile 2008
una decisione entrata in vigore
il 26 aprile 2008.
(54) Secondo la suddetta decisione, i seguenti aeromobili sono
esclusi dalle attività in
entrata, all’interno e in uscita dalla
Comunità:
a) Air Company Yakutia: Tupolev
TU-154: RA-85007 e
RA-85790; Antonov AN-140:
RA-41250; AN-24RV:
RA-46496, RA-46665, RA-47304,
RA-47352, RA-
47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.
b) Gazpromavia: Tupolev TU-154M:
RA-85625 e RA-
85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511,
RA-88186 e
RA-88300; Yak-40K: RA-21505 e
RA-98109; Yak-
42D: RA-42437; tutti (22) gli
elicotteri Kamov Ka-
26 (immatricolazione
sconosciuta); tutti (49) gli elicotteri
Mi-8 (immatricolazione
sconosciuta); tutti (11)
gli elicotteri Mi-171
(immatricolazione sconosciuta);
tutti (8) gli elicotteri Mi-2
(immatricolazione sconosciuta);
tutti (1) gli elicotteri EC-120B
(immatricolazione
sconosciuta).
c) Kavminvodyavia: Tupolev
TU-154B: RA-85307, RA-
85494 e RA-85457.
d) Krasnoyarsky Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85505
e RA-85529; TU-154M: RA-85672,
RA-85678, RA-
85682, RA-85683, RA-85694,
RA-85759, RA-
85801, RA-85817 e RA-85821;
Ilyushin IL-86: RA-
86121, RA-86122, RA-86137 e
RA-86145;
e) Kuban Airlines: Yakovlev
Yak-42: RA-42331, RA-
42336, RA-42350, RA-42526,
RA-42538 e RA-
42541.
f) Orenburg Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85602;
tutti gli TU-134
(immatricolazione sconosciuta); tutti
gli Antonov An-24
(immatricolazione sconosciuta);
tutti gli An-2 (immatricolazione
sconosciuta); tutti
gli elicotteri Mi-2
(immatricolazione sconosciuta); tutti
gli elicotteri Mi-8
(immatricolazione sconosciuta) (1).
g) Siberia Airlines: Tupolev
TU-154M: RA-85613, RA-
85619, RA-85622, RA-85690 e
RA-85618.
L 197/42 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
(1) Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato
la
Commissione il 6 giugno 2008
dell’installazione dell’attrezzatura EGPWS
sui seguenti aeromobili del
vettore aereo Orenburg Airlines:
Tupolev TU-154B con marche di
immatricolazione RA-85603, RA-
85604. Esse hanno inoltre
presentato le modifiche alle specifiche
operative del COA del vettore.
h) Tatarstan Airlines: Yakovlev
Yak-42D: RA-42347,
RA-42374, RA-42433; Yak-40:
RA-88287; tutti i Tupolev
TU-134A che includono: RA-65065,
RA-
65102, RA-65691, RA-65970 e
RA-65973. tutti gli
Antonov AN-24RV inclusi: RA-46625
e RA-47818.
i) Ural Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85319, RA-
85337, RA-85357, RA-85375,
RA-85374, RA-
85432 e RA-85508 (1);
j) UTAir: Tupolev TU-154M:
RA-85727, RA-85733,
RA-85755, RA-85788, RA-85789,
RA-85796, RA-
85803, RA-85806, RA-85820,
RA-85681 e RA-
85685; TU-154B: RA-85504,
RA-85550, RA-
85557; tutti (29) gli TU-134:
RA-65005, RA-
65024, RA-65033, RA-65055,
RA-65127, RA-
65143, RA-65148, RA-65560,
RA-65565, RA-
65572, RA-65575, RA-65607,
RA-65608, RA-
65609, RA-65611, RA-65613,
RA-65616, RA-
65618, RA-65620, RA-65622,
RA-65728, RA-
65755, RA-65777, RA-65780,
RA-65793, RA-
65901, RA-65902, RA-65916 e
RA-65977; tutti (1)
gli TU-134B: RA-65716; tutti (4)
gli Antonov AN-
24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289
e RA-
47847; tutti (3) gli AN-24 RV:
RA-46509, RA-
46519 e RA-47800; tutti (10) gli
Yakovlev Yak-40:
RA-87292, RA-87348, RA-87907,
RA-87941, RA-
87997, RA-88209, RA88210,
RA-88227, RA-
88244 e RA-88280; tutti gli
elicotteri Mil-26: (immatricolazione
sconosciuta); tutti gli
elicotteri Mil-10:
(immatricolazione sconosciuta);
tutti gli elicotteri
Mil-8 (immatricolazione
sconosciuta); tutti gli elicotteri
AS-355 (immatricolazione
sconosciuta); tutti gli
elicotteri BO-105
(immatricolazione sconosciuta).
k) Rossija (STC Russia): Tupolev
TU-134: RA-65093,
RA-65109, RA-65113, RA-65553,
RA-65555, RA-
65759, RA-65904, RA-65905,
RA-65911, RA-
65912, RA-65921, RA-65979 e
RA-65994; TU-
214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin
IL-18: RA-
75454 e RA-75464; Yakovlev
Yak-40: RA-87203,
RA-87968, RA-87969, RA-87971,
RA-87972 e RA-
88200.
(55) Nel caso dei vettori Airlines 400 JSC e Atlant Soyuz non
è stato identificato nessuno dei
suddetti aeromobili.
(56) Le autorità competenti della Federazione russa e della
Commissione mantengono l’impegno
a continuare la
loro stretta cooperazione e a
scambiare tutte le informazioni
necessarie relative alla
sicurezza dei rispettivi vettori
aerei. Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza pertinenti
rendendo prioritarie le ispezioni
a terra da effettuare
sugli aeromobili dei vettori in
questione a norma
del regolamento (CE) n. 351/2008.
Vettori
aerei dell’Ucraina
Ukraine
Cargo Airways
(57) Come indicato nel considerando 18 del regolamento n.
331/2008, il vettore Ukraine
Cargo Airways ha presentato,
il 1o aprile 2008, un piano di azione
correttivo
riveduto, che tiene conto delle
modifiche richieste dalle
autorità competenti dell’Ucraina
in seguito ad una verifica
effettuata sulla compagnia. La Commissione
ha chiesto
l’11 aprile 2008 alle autorità
competenti dell’Ucraina di
presentare le prove della
verifica dell’efficacia dell’esecuzione
del piano correttivo di azione
riveduto entro il
10 maggio 2008.
(58) Il 19 giugno 2008 le autorità competenti dell’Ucraina
hanno informato la Commissione di
non essere in grado
di confermare l’esecuzione delle
azioni correttive da parte
del vettore Ukraine Cargo
Airways. Esse hanno inoltre
dichiarato di considerare
inefficaci alcune delle azioni
correttive. Il 27 giugno dette
autorità hanno presentato
una documentazione giustificativa
e hanno informato la
Commissione che il vettore aveva
compiuto «progressi
essenziali nel migliorare le
condizioni tecniche della propria
flotta, la documentazione, la
strategia e le procedure
nonché la formazione degli
equipaggi» ma che «i vincoli
di tempo e altre circostanze,
inclusi i ritardi delle organizzazioni
di manutenzione, impediscono
all’operatore di
completare l’insieme dei lavori
da effettuare su tutti gli
aeromobili e di migliorare la
formazione del personale di
volo». Le autorità competenti
dell’Ucraina hanno confermato
la loro disponibilità a
continuare la sorveglianza
approfondita di Ukraine Cargo
Airways e il loro impegno
a fornire al comitato per la
sicurezza aerea la decisione
completa concernente l’efficienza
dell’attuazione da parte
di Ukraine Cargo Airways del
proprio piano di azione
correttivo. L’8 luglio le
autorità competenti dell’Ucraina
hanno presentato alla Commissione
la loro decisione di
togliere le restrizioni operative
su alcuni aeromobili di
Ukraine Cargo Airways in seguito
alla verifica dell’attuazione
da parte del vettore del piano
correttivo di azione.
(59) Secondo le dichiarazioni fatte al comitato per la sicurezza
aerea, il 10 luglio 2008, dalle
autorità competenti dell’Ucraina
e da Ukraine Cargo Airways, i
controlli a terra
effettuati su 15 aeromobili del
vettore hanno rivelato
che il piano di azione correttivo
è stato attuato solo
nel caso di 6 aeromobili che
rispettano le norme
ICAO, per i quali è stato deciso
di togliere le restrizioni
precedentemente imposte da queste
autorità. Inoltre, secondo
dette autorità, gli altri 9
aeromobili non risultano
conformi in quanto non sono state
prese le misure necessarie
ai fini dell’attuazione delle
norme ICAO e continuano
quindi ad essere soggetti a
restrizioni operative in
Ucraina.
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/43
(1) Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato
la
Commissione il 6 giugno 2008
dell’installazione dell’attrezzatura EGPWS
sui seguenti aeromobili del
vettore aereo Ural Airlines: Ilyushin
IL-86 con marche di
immatricolazione RA-86078, RA-86093,
RA-86114 e RA-86120. Esse hanno
inoltre presentato le modifiche
alle specifiche operative del COA
del vettore.
(60) La Commissione riconosce che il vettore ha dimostrato la
propria volontà di adottare
azioni correttive per porre
rimedio alle carenze in materia
di sicurezza che affliggono
l’intera flotta. Tuttavia, sulla
base delle prove documentali
concernenti i risultati delle
verifiche intraprese
finora dalle autorità competenti
dell’Ucraina nonché delle
dichiarazioni fatte al comitato
per la sicurezza aerea da
queste autorità, si ritiene che
il piano non sia stato pienamente
attuato dal vettore in quanto la
verifica effettuata
dalle competenti autorità
dell’Ucraina indica una
mancanza di adeguatezza ed
efficienza delle azioni correttive
attuate finora. In effetti la
Commissione continua
ad essere preoccupata per il fatto
che il vettore è stato in
grado di garantire il rispetto
delle norme di sicurezza
solo per una parte della sua
flotta, mentre secondo il
piano la compagnia doveva
realizzare un sistema di gestione
della flotta in grado di
garantire che tutte le misure
previste sarebbero state
applicate senza distinzione a tutti
gli aeromobili. Pertanto, sulla
base dei criteri comuni, in
questa fase il vettore non può
essere ritirato dall’elenco di
cui all’allegato A.
Sorveglianza
globale in materia di sicurezza dei vettori aerei
dell’Ucraina
(61) Come previsto al considerando 21 del regolamento (CE)
n. 331/2008, la Commissione ha
invitato l’11 aprile
2008 le competenti autorità
dell’Ucraina a presentare
entro il 10 maggio 2008 un piano
di misure diretto a
migliorare l’esercizio della
sorveglianza in materia di sicurezza
degli operatori posti sotto la
loro autorità di
regolamentazione e degli
aeromobili immatricolati in
Ucraina. Nel corso delle
consultazioni svoltesi con le
autorità competenti dell’Ucraina
il 22 maggio 2008, a
norma dell’articolo 3 del
regolamento (CE) n.
473/2006, la Commissione ha
rinnovato la sua richiesta
di informazioni. Le autorità
competenti dell’Ucraina
hanno presentato il piano in
questione il 31 maggio
2008. Tale piano si concentra sui
seguenti aspetti: la
legislazione relativa
all’elaborazione, all’attuazione e all’applicazione
di una regolamentazione e di
norme in
materia di sicurezza precise,
vincolanti e chiaramente
identificabili, utilizzate dall’Ucraina
per l’autorizzazione
e la sorveglianza di
organizzazioni, aeromobili e personale;
le risorse dell’amministrazione
dell’aviazione nazionale,
comprese le qualifiche e la
formazione del personale,
per garantire che il numero, le
qualifiche e l’esperienza
del personale, inclusa la
formazione iniziale e
quella ricorrente, siano adeguati
per gestire il carico di
lavoro che comporta la
sorveglianza in materia di sicurezza
di operatori, aeromobili e
personale in Ucraina; e
infine la sorveglianza del mantenimento
dell’aeronavigabilità
e della manutenzione degli
aeromobili, indicando in
che modo le autorità competenti
dell’Ucraina garantiscono
il mantenimento
dell’aeronavigabilità degli aeromobili
posti sotto la loro
responsabilità di regolamentazione
e la manutenzione degli stessi
secondo programmi
autorizzati, periodicamente
riveduti.
(62) Inoltre, le autorità competenti dell’Ucraina hanno presentato
le prove di misure legislative
che sono applicabili
fino all’entrata in vigore del
nuovo codice dell’aviazione
che riguarderà anche gli aspetti
relativi alla sicurezza.
(63) La Commissione ritiene che il piano di azione presentato
contenga iniziative dirette a
migliorare e rafforzare l’esercizio
della sorveglianza in materia di
sicurezza in
Ucraina. Tuttavia, l’efficacia di
questo piano non può
essere valutata in questa fase,
in quanto il calendario delle
azioni correttive arriva fino al
2011, mentre la maggior
parte delle misure che riguardano
la sorveglianza del
mantenimento della
aeronavigabilità e la manutenzione
devono essere applicate entro il
2008.
(64) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene necessario
monitorare da vicino l’attuazione
graduale di
questo piano. Le autorità
competenti dell’Ucraina sono
invitate a presentare una
relazione sullo stato di avanzamento
dei lavori a intervalli
trimestrali. Di conseguenza,
la Commissione intende effettuare
una visita alla autorità
competente dell’Ucraina per
verificare l’efficacia dell’attuazione
delle iniziative che devono
essere realizzate entro il
2008. Inoltre, gli Stati membri
intendono verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza
pertinenti, rendendo prioritarie
le ispezioni a terra
da effettuare sugli aeromobili di
vettori titolari di licenze
rilasciate in Ucraina a norma del
regolamento (CE) n.
351/2008.
Osservazioni
generali sugli altri vettori aerei inclusi
negli
allegati A e B
(65) A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la
Commissione non dispone di alcun
elemento di prova
circa la piena attuazione di
adeguate misure correttive da
parte degli altri vettori inclusi
nell’elenco comunitario
aggiornato alla data del 16
aprile 2008, né da parte delle
autorità responsabili della
sorveglianza regolamentare di
tali vettori aerei. Di
conseguenza, sulla base dei criteri
comuni, si ritiene che i suddetti
vettori aerei debbano
continuare a restare sottoposti a
un divieto operativo
(allegato A) o a restrizioni
operative (allegato B), a seconda
dei casi.
(66) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato per la
sicurezza aerea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo
1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è
così modificato:
1) l’allegato A è sostituito
dall’allegato A del presente regolamento;
2) l’allegato B è sostituito
dall’allegato B del presente regolamento.
L 197/44 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
Articolo
2
Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio
2008.
Per la
Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/45
ALLEGATO
A
ELENCO DEI
VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ (1)
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
AIR KORYO Sconosciuto KOR
Repubblica democratica popolare di Corea
(DPRK)
AIR WEST CO. LTD 004/A AWZ Sudan
ARIANA AFGHAN AIRLINES 009 AFG
Afghanistan
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS
Sconosciuto VRB Ruanda
TAAG ANGOLA AIRLINES 001 DTA
Angola
UKRAINE CARGO AIRWAYS 145 UKS
Ucraina
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES
164 UKM Ucraina
VOLARE AVIATION ENTREPRISE 143
VRE Ucraina
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della
Repubblica
democratica del Congo responsabili
della
sorveglianza regolamentare (RDC), compresi
i seguenti:
— Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICA ONE
409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER
SPRL 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo
(RDC)
AIGLE AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BOYOMA
409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR INFINI
409/CAB/MIN/TC/006/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI
409/CAB/MIN/TC/0118/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR NAVETTE
409/CAB/MIN/TC/015/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES S.P.R.L.
409/CAB/MIN/TC/0107/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
BEL GLOB AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0109/2006 BUL Repubblica democratica del Congo (RDC)
BRAVO AIR CONGO
409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION S.P.R.L.
409/CAB/MIN/TC/0117/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUTEMBO AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
CARGO BULL AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE
409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
L 197/46 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere
autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a
noleggio
con equipaggio (wet-leased) di un
vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano
rispettate tutte le pertinenti
norme di sicurezza.
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO
409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
EL SAM AIRLIFT
409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
ESPACE AVIATION SERVICE
409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR 409/CAB/MIN/TC/0008/2007
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
FREE AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY INCORPORATION
409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS
409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR 409/CAB/MIN/TC/0023/2005
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY
409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) 409/CAB/MIN/TC/0108/2006
ALX Repubblica democratica del Congo (RDC)
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS
AIR BUSINESS 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del
Congo (RDC)
KATANGA AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIVU AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES
Firma ministeriale (ordinanza
78/205)
LCG Repubblica democratica del
Congo (RDC)
MALU AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0113/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALILA AIRLIFT
409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0007/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
PIVA AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS
409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFARI LOGISTICS SPRL
409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY
409/CAB/MIN/TC/0004/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR
409/CAB/MIN/TC/0115/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
SUN AIR SERVICES
409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
TEMBO AIR SERVICES
409/CAB/MIN/TC/0089/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
THOM’S AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER
409/CAB/MIN/TC/020/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO
409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANS AIR CARGO SERVICE
409/CAB/MIN/TC/0110/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS
(TRACO) 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo
(RDC)
VIRUNGA AIR CHARTER
409/CAB/MIN/TC/018/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0116/2006 WDA Repubblica democratica del Congo (RDC)
ZAABU INTERNATIONAL
409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/47
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della
Guinea
equatoriale responsabili della sorveglianza
regolamentare,
compresi i seguenti:
Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES Sconosciuto
Sconosciuto Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL
Sconosciuto CEL Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACION Y
TRANSPORTES 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS EUG Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACION 002/ANAC n.
d. Guinea equatoriale
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE
TRANSPORTES AEREOS
739 GET Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS 738 n. d. Guinea
equatoriale
UTAGE — UNION DE TRANSPORT
AEREO DE
GUINEA ECUATORIAL
737 UTG Guinea equatoriale
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità dell’Indonesia
responsabili
della sorveglianza regolamentare,
compresi i
seguenti:
Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA 135-020
Sconosciuto Indonesia
AIRFAST INDONESIA 135-002 AFE
Indonesia
ASCO NUSA AIR TRANSPORT 135-022
Sconosciuto Indonesia
ASI PUDJIASTUTI 135-028
Sconosciuto Indonesia
ATLAS DELTASATYA 135-023
Sconosciuto Indonesia
AVIASTAR MANDIRI 135-029
Sconosciuto Indonesia
BALAI KALIBRASI FASITAS
PENERBANGAN 135-031 Sconosciuto Indonesia
DABI AIR NUSANTARA 135-030
Sconosciuto Indonesia
DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY
Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE 135-010
Sconosciuto Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE 135-014
DIR Indonesia
EASTINDO 135-038 Sconosciuto Indonesia
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA
135-032 Sconosciuto Indonesia
GARUDA INDONESIA 121-001 GIA
Indonesia
GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS
Indonesia
HELIZONA 135-003 Sconosciuto
Indonesia
INDONESIA AIR ASIA 121-009 AWQ
Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT 135-017
IDA Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019
Sconosciuto Indonesia
KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE
Indonesia
KURA-KURA AVIATION 135-016
Sconosciuto Indonesia
LION MENTARI ARILINES 121-010 LNI
Indonesia
L 197/48 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
LINUS AIRWAYS 121-029 Sconosciuto
Indonesia
MANDALA AIRLINES 121-005 MDL
Indonesia
MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020
Sconosciuto Indonesia
MEGANTARA AIRLINES 121-025
Sconosciuto Indonesia
MERPATI NUSANTARA 121-002 MNA
Indonesia
METRO BATAVIA 121-007 BTV
Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER
135-011 Sconosciuto Indonesia
PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS
Indonesia
PELITA AIR SERVICE 135-001 PAS
Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
135-026 Sconosciuto Indonesia
PURA WISATA BARUNA 135-025
Sconosciuto Indonesia
REPUBLIC EXPRES AIRLINES 121-040
RPH Indonesia
RIAU AIRLINES 121-017 RIU
Indonesia
SAMPURNA AIR NUSANTARA 135-036
Sconosciuto Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH 135-004
Sconosciuto Indonesia
SMAC 135-015 SMC Indonesia
SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY
Indonesia
SURVEI UDARA PENAS 135-006
Sconosciuto Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION
135-021 Sconosciuto Indonesia
TRAVEL EXPRES AIRLINES 121-038
XAR Indonesia
TRAVIRA UTAMA 135-009 Sconosciuto
Indonesia
TRI MG INTRA AIRLINES 121-018 TMG
Indonesia
TRI MG INTRA AIRLINES 135-037 TMG
Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN
Indonesia
WING ABADI NUSANTARA 121-012 WON
Indonesia
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità responsabili
della
sorveglianza regolamentare della
Repubblica
del Kirghizistan, compresi i seguenti:
— Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS 17 MBB Repubblica del
Kirghizistan
ARTIK AVIA 13 ART Repubblica del
Kirghizistan
ASIA ALPHA AIRWAYS 32 SAL
Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ
Repubblica del Kirghizistan
BISTAIR-FEZ BISHKEK 08 BSC
Repubblica del Kirghizistan
CLICK AIRWAYS 11 CGK Repubblica
del Kirghizistan
DAMES 20 DAM Repubblica del
Kirghizistan
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/49
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
EASTOK AVIA 15 Sconosciuto
Repubblica del Kirghizistan
ESEN AIR 2 ESD Repubblica del
Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES 22 GRS
Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR 04 IKA Repubblica del
Kirghizistan
KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Repubblica
del Kirghizistan
KYRGYZSTAN 03 LYN Repubblica del
Kirghizistan
KYRGYZSTAN AIRLINES 01 KGA
Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA 33 MAI Repubblica del
Kirghizistan
OHS AVIA 09 OSH Repubblica del
Kirghizistan
S GROUP AVIATION 6 Sconosciuto
Repubblica del Kirghizistan
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION
14 SGD Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR 21 SAB Repubblica del
Kirghizistan
TENIR AIRLINES 26 TEB Repubblica
del Kirghizistan
TRAST AERO 05 TSJ Repubblica del
Kirghizistan
VALOR AIR 07 Sconosciuto Repubblica
del Kirghizistan
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della
Liberia
responsabili della sorveglianza regolamentare
— Liberia
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della
Repubblica
del Gabon responsabili della sorveglianza
regolamentare,
con l’eccezione di Gabon
Airlines e
Afrijet, compresi i seguenti:
Repubblica del Gabon
AIR SERVICES SA
0002/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon
AIR TOURIST (ALLEGIANCE)
0026/MTACCMDH/SGACC/DTA NIL Repubblica del Gabon
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT
(NATIONALE)
0020/MTACCMDH/SGACC/DTA
Sconosciuto Repubblica del Gabon
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON
(SN2AG) 0045/MTACCMDH/SGACC/DTA NVS Repubblica del Gabon
SCD AVIATION
0022/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon
SKY GABON 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA
SKG Repubblica del Gabon
SOLENTA AVIATION GABON
0023/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della
Sierra
Leone responsabili della sorveglianza regolamentare,
compresi i
seguenti:
— — Sierra Leone
AIR RUM, LTD Sconosciuto RUM
Sierra Leone
BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD
Sconosciuto BVU Sierra Leone
L 197/50 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008
Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel
suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se
diversa)
Numero del certificato di
operatore
aereo (COA) o della licenza di
esercizio
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore aereo
DESTINY AIR SERVICES, LTD
Sconosciuto DTY Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO Sconosciuto
Sconosciuto Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
Sconosciuto ORJ Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD
Sconosciuto PRR Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
Sconosciuto SVT Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS Sconosciuto
Sconosciuto Sierra Leone
Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità dello
Swaziland
responsabili della sorveglianza regolamentare,
compresi i
seguenti:
— — Swaziland
AERO AFRICA (PTY) LTD Sconosciuto
RFC Swaziland
JET AFRICA SWAZILAND Sconosciuto
OSW Swaziland
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS
CORPORATION
Sconosciuto RSN Swaziland
SCAN AIR CHARTER, LTD Sconosciuto
Sconosciuto Swaziland
SWAZI EXPRESS AIRWAYS Sconosciuto
SWX Swaziland
SWAZILAND AIRLINK Sconosciuto SZL
Swaziland
ALLEGATO
B
ELENCO DEI
VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL
TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ (1)
Denominazione legale
del vettore aereo come
indicato nel suo COA
(compresa la denominazione
commerciale,
se diversa)
Numero del certificato
di operatore aereo
(COA)
Codice ICAO di
designazione della
compagnia aerea
Stato dell’operatore
aereo Tipo di aeromobile
Marca di immatricolazione
e, se disponibile, numero
di serie di costruzione
Stato di immatricolazione
AFRIJET (1) 0027/MTAC/
SGACC/DTA
Repubblica del
Gabon
L’intera flotta, tranne:
2 aeromobili del tipo
Falcon 50; 1 aeromobile
del tipo Falcon
900;
L’intera flotta, tranne:
TR-LGV; TR-LGY; TRAFJ
Repubblica del
Gabon
AIR BANGLADESH 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh
AIR SERVICE COMORES
06-819/TA-15/
DGACM
KMD Comore L’intera flotta,
tranne:
LET 410 UVP
L’intera flotta, tranne:
D6-CAM (851336)
Comore
GABON AIRLINES
(2)
0040/MTAC/
SGACC/DTA
GBK Repubblica del
Gabon
L’intera flotta, tranne:
1 aeromobile del tipo
Boeing B-767-200
L’intera flotta, tranne:
TR-LHP
Repubblica del
Gabon
(1) Afrijet è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività
all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.
(2) Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali
attività all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente
indicati.
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/51
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere
autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a
noleggio
con equipaggio (wet-leased) di un
vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano
rispettate tutte le pertinenti
norme di sicurezza.