Civile

Monday 28 July 2008

Lista Nera vettori aerei. Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, di modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 istituvo dell’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno della Comunità .

REGOLAMENTO
(CE) N. 715/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24
luglio 2008

recante
modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario
dei vettori

aerei
soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo
rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce
la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n.
2111/2005 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 14 dicembre
2005, relativo all’istituzione di

un elenco comunitario di vettori
aerei soggetti a un divieto

operativo all’interno della
Comunità e alle informazioni da fornire

ai passeggeri del trasporto aereo
sull’identità del vettore

aereo effettivo e che abroga
l’articolo 9 della direttiva

2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del

22 marzo 2006, ha istituito
l’elenco comunitario dei

vettori aerei soggetti a un
divieto operativo all’interno

della Comunità ai sensi del capo
II del regolamento

(CE) n. 2111/2005 (2).

(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 2111/2005 e dell’articolo
2 del regolamento

(CE) n. 473/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006,

che stabilisce le norme di
attuazione relative all’elenco

comunitario dei vettori aerei
soggetti a un divieto operativo

all’interno della Comunità, ai
sensi del capo II del

regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro

ha chiesto di aggiornare l’elenco
comunitario.

(3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

(CE) n. 2111/2005, alcuni Stati
membri hanno comunicato

alla Commissione informazioni
utili nel contesto

dell’aggiornamento dell’elenco
comunitario. Informazioni

utili sono state comunicate anche
da paesi terzi. Sulla

base di tali informazioni è
opportuno aggiornare l’elenco

comunitario.

(4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati,

direttamente o, laddove ciò non
era possibile, per

il tramite delle autorità
responsabili della sorveglianza

regolamentare nei loro confronti,
indicando i fatti salienti

e le considerazioni atte a
motivare una decisione volta a

imporre loro un divieto operativo
all’interno della Comunità

o a modificare le condizioni di
un divieto operativo

imposto a un vettore aereo
incluso nell’elenco comunitario.

(5) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la

possibilità di consultare la
documentazione fornita dagli

Stati membri, di trasmettere
osservazioni scritte e di essere

ascoltati, entro 10 giorni
lavorativi, dalla Commissione

nonché dal comitato per la
sicurezza aerea istituito

dal regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio, del

16 dicembre 1991, concernente
l’armonizzazione di regole

tecniche e di procedure
amministrative nel settore

dell’aviazione civile (4).

(6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri

hanno consultato le autorità
responsabili della sorveglianza

regolamentare nei confronti dei
vettori aerei interessati.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento

(CE) n. 474/2006.

Mahan Air

(8) Come prevede il considerando 41 del regolamento n.

331/2008 della Commissione e
facendo seguito all’invito

del vettore Mahan Air, un gruppo
di esperti europei ha

effettuato una missione
conoscitiva nella Repubblica islamica

dell’Iran, dal 16 al 20 giugno
2008, allo scopo di

verificare l’attuazione da parte
del vettore delle azioni

correttive dirette a porre
rimedio alle carenze in materia

di sicurezza precedentemente
individuate. La relazione

indica che sono stati compiuti
importanti progressi da

parte del vettore dopo la sua
inclusione nell’elenco comunitario

e ha confermato che sono state
completate le

azioni correttive necessarie per
porre rimedio a tutte le

carenze in materia di sicurezza
che hanno portato al

divieto.

(9) La relazione indica inoltre che alcune altre carenze potrebbero

ancora incidere sul mantenimento
dell’aeronavigabilità

di parti della flotta del vettore
in questione, con

l’esclusione dei due aeromobili
del tipo Airbus A-310

immatricolati in Francia (F-OJHH
e F-OJHI). Una serie

di misure in fase di
applicazione, come l’introduzione

di un nuovo software e la nomina
di un nuovo engineering

manager e di un nuovo quality
manager, sono dirette

ad impedire che tali anomalie
possano ripetersi in

futuro. La Commissione ha inoltre
preso atto dell’intenzione

del vettore di utilizzare per i
voli verso la Comunità

solo i due aeromobili
immatricolati in Francia.

L 197/36 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 331/2008
(GU L 102 del 12.4.2008,

pag. 3).

(3) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(4) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n.
8/2008 della Commissione (GU

L 10 del 12.1.2008, pag 1).

(10) Sulla base dei criteri comuni si ritiene che la compagnia

Mahan Air abbia adottato tutte le
misure necessarie per

soddisfare le pertinenti norme di
sicurezza e che pertanto

possa essere ritirata dall’elenco
di cui all’allegato A. La

Commissione continuerà a seguire
da vicino l’attività del

vettore. Gli Stati membri
intendono verificare sistematicamente

l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza

pertinenti rendendo prioritarie
le ispezioni a terra da

effettuare sugli aeromobili del
vettore in questione a

norma del regolamento Regolamento
(CE) n. 351/2008

della Commissione, del 16 aprile
2008, recante modalità

di esecuzione della direttiva
2004/36/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio,
relativamente alla definizione

delle priorità per le ispezioni a
terra degli aeromobili

che utilizzano aeroporti
comunitari (1).

Vettori
aerei della Repubblica del Gabon

(11) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo

della sicurezza a carico di
alcuni vettori aerei certificati

nella Repubblica del Gabon.
L’ICAO nel 2007 ha
effettuato

una verifica nell’ambito del
programma Universal

Safety Oversight Audit
riscontrando un numero rilevante

di gravi carenze per quanto
riguarda la capacità delle

autorità dell’aviazione civile
della Repubblica del Gabon

di esercitare le proprie
responsabilità di sorveglianza in

materia di sicurezza. Più del 93%
delle norme ICAO non

erano rispettate al momento della
verifica in questione.

(12) Si riscontrano gravi, ripetute e comprovate carenze sotto

il profilo della sicurezza a
carico di vettori aerei certificati

nella Repubblica del Gabon e che
operano nella Comunità.

Tali carenze sono state
individuate dalle autorità

competenti francesi, nel corso di
ispezioni a terra effettuate

nell’ambito del programma SAFA (2).

(13) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che in

data 4 aprile 2008, in considerazione
dei risultati della

relazione di controllo dell’ICAO,
ha negato l’autorizzazione

a operare a Gabon Airlines Cargo,
tenendo conto

dei criteri comuni, a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1,

del regolamento (CE) n.
2111/2005. Inoltre, in considerazione

dei dubbi sollevati dall’ICAO in
merito alla capacità

della Repubblica del Gabon di
esercitare una adeguata

sorveglianza in materia di
sicurezza sui vettori

titolari di licenze rilasciate
dalle autorità gabonesi, il Regno

Unito ha presentato alla
Commissione, il 7 aprile

2008, una richiesta di aggiornare
l’elenco comunitario,

a norma dell’articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 2111/2005 e dell’articolo
6, del regolamento

(CE) n. 473/2006, allo scopo di
imporre un divieto operativo

su tutti i vettori certificati
dalle autorità competenti

della Repubblica del Gabon.

(14) La Commissione, visti i risultati dell’ispezione dell’ICAO e

la richiesta del Regno Unito, ha
consultato le autorità

competenti del Gabon in merito
alle iniziative da esse

intraprese per porre rimedio alle
carenze osservate dall’ICAO

e dagli Stati membri. Le suddette
autorità hanno

reagito prontamente a queste
preoccupazioni, impegnandosi

ad adottare tutte le misure
necessarie per attuare le

norme ICAO applicabili e ad
assicurarne il rispetto

quanto prima possibile. Inoltre,
le autorità competenti

del Gabon hanno fornito alla
Commissione le prove dell’adozione,

nel maggio 2008, di un nuovo
codice dell’aviazione

civile, dell’elaborazione di
regolamenti operativi

specifici per l’aeronavigabilità
e le attività di volo e

l’hanno informata che era stata
presa la decisione di

istituire un’agenzia indipendente
per l’aviazione civile

(ANAC), decisione che deve essere
promulgata nel luglio

2008. Queste importanti
iniziative, che sono state prese

in modo rapido ed efficace dalla
Repubblica del Gabon,

prevedono un sistema
dell’aviazione civile completamente

nuovo che potrebbe essere
realizzato entro dicembre

2008. Le autorità competenti del
Gabon hanno inoltre

informato la Commissione e il
comitato per la sicurezza

aerea di aver stipulato un
contratto con l’ICAO, della

durata di dodici mesi a partire
dal luglio 2008, inteso

a fornire assistenza al Gabon
nello sviluppo del suo

nuovo sistema di sorveglianza
dell’aviazione civile.

(15) Nel periodo di transizione, prima che l’ANAC sia pienamente

operativo e i vettori siano
ricertificati nell’ambito

del nuovo quadro legislativo e
istituzionale, la Repubblica

del Gabon ha informato la
Commissione e il comitato

per la sicurezza aerea che è
stata presa una serie di

misure: il ritiro del certificato
di operatore aereo

(«COA») a Gabon Airlines Cargo il
13 giugno 2008;

l’imposizione di limitazioni alle
attività dei vettori aerei

gabonesi che volano nella
Comunità allo scopo di vietare

loro l’utilizzo di aeromobili
immatricolati fuori dalla Repubblica

del Gabon; l’introduzione
dell’obbligo di effettuare

ispezioni pre-volo su tutti gli
aeromobili in partenza

dagli aeroporti del Gabon verso
la Comunità, lasciando

a terra quelli in condizioni non
soddisfacenti fino

a quando non sia stato posto
rimedio alle carenze riscontrate

in materia di sicurezza.

(16) Da un riesame effettuato dalla Commissione della situazione

dei COA dei vettori Solenta
Aviation Gabon, Sky

Gabon, Nouvelle Air Affaires
Gabon, SCD Aviation, Nationale

et Régionale Transport, Air
Services SA, Air Tourist

(Allegiance) emergono
preoccupazioni per quanto

riguarda le specifiche operative.
In particolare, l’area di

esercizio permette di operare in
tutto il mondo, anche se

le autorità competenti del Gabon
dichiarano che le attività

di volo si limitano al Gabon e/o
alla sottoregione.

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/37

(1) GU L 109 del 19.4.2008, pagg. 7.

(2) DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291,

DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405,
DGAC/F-2008-44.

Inoltre, sembra che per queste
attività siano applicate

solo le norme per il volo a vista
(VFR), che non sarebbero

sufficienti per operare in
condizioni di sicurezza in

Europa. Le autorità competenti
del Gabon hanno dichiarato

che intendono chiarire
rapidamente la
situazione. La

Commissione ritiene che, in
attesa che la situazione in

materia di sicurezza della
Repubblica del Gabon sia riesaminata

nella prossima riunione del
comitato per la

sicurezza aerea e dopo la
ricertificazione di questi vettori

in conformità alle norme ICAO,
detti vettori devono

essere soggetti a un divieto
operativo e pertanto devono

essere inclusi nell’elenco di cui
all’allegato A sulla base dei

criteri comuni.

(17) Tenendo conto dei risultati delle ispezioni a terra effettuate

negli aeroporti comunitari
nell’ambito del programma

SAFA, nonché dell’impegno delle
competenti

autorità del Gabon di stipulare
contratti con ispettori

esterni incaricati di effettuare
ispezioni a terra sistematiche

prima della partenza di voli
internazionali verso la

Comunità e della decisione del
governo del Gabon di

vietare tali voli qualora
dovessero emergere carenze in

materia di sicurezza, la
Commissione ritiene che le attività

all’interno della Comunità dei
due rimanenti vettori

aerei, Gabon Airlines e Afrijet,
debbano essere autorizzate,

a condizione che esse siano
strettamente limitate al

livello attuale con gli
aeromobili attualmente utilizzati.

Sulla base dei criteri comuni
essi devono quindi essere

inclusi nell’elenco di cui
all’allegato B.

(18) La Commissione continuerà a monitorare da vicino le

attività di questi due vettori.
Gli Stati membri intendono

verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle

norme di sicurezza pertinenti
rendendo prioritarie le

ispezioni a terra da effettuare
sugli aeromobili dei vettori

in questione a norma del
regolamento (CE) n. 351/2008.

La Commissione, in cooperazione
con gli Stati membri,

intende verificare l’effettiva
attuazione delle misure annunciate

attraverso una visita in loco da
effettuare a

tempo debito.

Vettori
aerei della Repubblica del Kirghizistan

(19) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito

alla Commissione informazioni
indicanti il rilascio di

un certificato di operatore aereo
ai vettori Valor Air e

Artik Avia. Considerato che le
suddette autorità non si

sono dimostrate in grado di
esercitare un’adeguata sorveglianza

in materia di sicurezza sui
vettori da esse certificati,

i due vettori in questione devono
essere inclusi nell’elenco

di cui all’allegato A.

(20) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito

alla Commissione la prova di aver
proceduto al ritiro

del certificato di operatore
aereo dei vettori Botir Avia,

Intal Avia e Air Central Asia.
Poiché i vettori in questione

hanno conseguentemente cessato le
attività, devono essere

ritirati dall’elenco di cui
all’allegato A.

Cubana de
Aviación SA

(21) Come prevede il considerando 24 del regolamento (CE)

n. 331/2008, le autorità
competenti della Repubblica di

Cuba, il 19 giugno 2008, hanno
informato la Commissione

che un dispositivo E-GPWS è stato
installato sull’aeromobile

del tipo Ilyushin IL-62 con
marche di immatricolazione

CU-T1284 e CU-T1280 del vettore
Cubana

de Aviación. L’aeromobile del
tipo IL-62 con marca

di immatricolazione CU-T1283 è
stato ritirato dal servizio

in quanto aveva raggiunto il
limite di durata. Inoltre,

le autorità competenti della
Repubblica di Cuba hanno

informato la Commissione di aver
verificato che il vettore

in questione ha posto efficacemente
rimedio a tutte le

carenze in materia di sicurezza
precedentemente riscontrate.

(22) La Commissione ha esaminato queste informazioni e ritiene

che le misure siano atte a porre
rimedio a tutte le

carenze in materia di sicurezza
individuate in precedenza

sull’aeromobile operato da Cubana
de Aviación nella Comunità.

Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente

l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza

pertinenti rendendo prioritarie
le ispezioni a terra da

effettuare sugli aeromobili del
vettore in questione ai

sensi del regolamento (CE) n.
351/2008.

Iran Air

(23) Sono state riscontrate comprovate inottemperanze agli

standard specifici di sicurezza
stabiliti dalla Convenzione

di Chicago da parte del vettore
Iran National Airlines

(«Iran Air») nelle sue attività
nella Comunità. Tali carenze

sono state individuate dalle
autorità competenti di Austria,

Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Svezia, Regno

Unito e Svizzera, nel corso di
ispezioni a terra effettuate

nell’ambito del programma SAFA (1).

L 197/38 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

(1) ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58,

ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198,
DGAC/F-2004-456, DGAC/F-

2004-1218, DGAC/F-2005-194,
DGAC/F-2005-523, DGAC/F-

2005-1333, DGAC/F-2006-197,
DGAC/F-2006-404, DGAC/F-

2006-531, DGAC/F-2006-767,
DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-

2007-185, DGAC/F-2007-575,
DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-

2007-1802, DGAC/F-2007-2074,
DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-

2007-2471, DGAC/F-2008-303,
DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-

42, LBA/D-2004-359,
LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-

2005-521, LBA/D-2005-593,
LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425,

LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520,
LBA/D-2007-536, LBA/D-

2007-724, LBA/D-2008-209,
LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441,

ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85,
ENAC-IT-2005-168, ENACIT-

2005-349, ENAC-IT-2006-843,
ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-

2007-417, ENAC-IT-2007-572,
ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-

2008-104, CAA-NL-2004-91,
CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-

15, CAA-NL-2005-36,
CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190,

CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32,
SCAA-2005-57, SCAA-2007-

60, CAA-UK-2004-24,
CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158,

CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34,
CAA-UK-2008-76, CAAUK-

2008-100, FOCA-2005-308,
FOCA-2007-494.

(24) Il vettore ha presentato una serie di azioni correttive che

sono state proposte alle
competenti autorità dei suddetti

Stati membri, nonché un piano di
azioni correttive diretto

a porre rimedio in modo
sistematico alle carenze

esistenti riguardo a vari aspetti
che rientrano nella responsabilità

del vettore. In seguito
all’invito del vettore

e delle autorità competenti della
Repubblica islamica dell’Iran,

un gruppo di esperti europei ha
effettuato una

missione conoscitiva in tale
paese, dal 16 al 20 giugno

2008, per verificare l’attuazione
da parte del vettore in

questione delle diverse misure
correttive. Nella relazione

si segnala che il vettore ha
organizzato, nell’ambito del

dipartimento «qualità», un
reparto con il compito di monitorare

e correggere le carenze
individuate in materia di

sicurezza e analizzarne le cause
in modo da impedirne il

ripetersi.

(25) Sulla base dei criteri comuni si conclude che la compagnia

Iran Air sta costantemente
adottando tutte le misure

necessarie per correggere in modo
soddisfacente le carenze

in materia di sicurezza
precedentemente individuate,

nel rispetto delle pertinenti
norme di sicurezza.

Pertanto, non è necessario per il
momento intraprendere

ulteriori azioni. La Commissione
continuerà a seguire da

vicino le attività del vettore.
Gli Stati membri intendono

verificare sistematicamente
l’effettiva conformità alle

norme di sicurezza pertinenti
rendendo prioritarie le

ispezioni a terra da effettuare
sugli aeromobili del vettore

in questione a norma del
regolamento (CE) n. 351/2008.

Yemenia Yemen Airways

(26) È stata dimostrata la non ottemperanza agli standard

specifici di sicurezza stabiliti
dalla Convenzione di Chicago

da parte del vettore Yemenia — Yemen Airways

quando opera nella Comunità. Tali
carenze sono state

individuate dalle autorità
competenti di Francia, Germania

e Italia, nel corso di ispezioni
a terra effettuate nell’ambito

del programma SAFA (1).

(27) Yemenia ha concluso un contratto con il costruttore

aeronautico Airbus che prevede la
fornitura di esperti

tecnici e di controllori per
l’addestramento del personale

(piloti e tecnici) e per
monitorare l’attività del vettore in

due settori specifici:
manutenzione e engineering e esercizio

degli aeromobili. Il vettore è
stato sottoposto a una

serie di verifiche da parte di
Airbus in questi due settori

nel novembre e dicembre 2007, al
termine delle quali

sono state presentate alcune
azioni correttive dirette a

migliorare la sicurezza e
affrontare in modo sistematico

le carenze in materia di sicurezza
individuate nel corso

delle ispezioni a terra. Il 26
maggio 2008 è stato presentato

un piano di azioni correttive.

(28) La Commissione ritiene che il piano di azioni correttive

non risponda in modo
soddisfacente a tutti i problemi

individuati in materia di
sicurezza. Mentre il vettore ha

dimostrato di disporre di una
struttura e di un’organizzazione

efficienti e in grado di
conformarsi complessivamente

ad una politica di sicurezza,
restano tuttavia alcune

questioni ancora aperte. Nel
settore dell’esercizio, in

particolare per quanto riguarda
l’addestramento a terra e

in volo, non è stato
adeguatamente dimostrato se e in

che modo le azioni correttive
verranno attuate, in quanto

non sono disponibili informazioni
sulle qualifiche e l’esperienza

necessarie del personale
incaricato. Nel settore

della manutenzione e
dell’engineering, il piano d’azione

contiene molti punti aperti come
ETOPS, Engineering,

documentazione tecnica, che sono
presupposti essenziali

per un’attività di volo sicura o
per il corretto funzionamento

della manutenzione. Non è
possibile effettuare

una valutazione approfondita del
piano d’azione in questo

settore a causa delle risposte
incomplete fornite dal

vettore. In data 12 e 25 giugno
2008 è stato inviato alla

Commissione un supplemento di
documentazione. Tale

documentazione contiene un piano
di azione correttivo

riveduto che fa seguito ad
ulteriori contatti con Airbus. Il

7 luglio 2008 è stata presentata
alla Commissione la

documentazione giustificativa per
il piano di azione correttivo

riveduto.

(29) Affinché la Commissione e gli Stati membri possano

completare la valutazione della
documentazione giustificativa

dettagliata presentata da
Yemenia, la Commissione

intende chiedere alla compagnia
ulteriori chiarimenti in

merito alla revisione del piano
di azione correttivo tenendo

conto dei contatti fra il vettore
e Airbus.

(30) La Commissione riconosce gli sforzi messi in atto da

Yemenia per porre rimedio alle
carenze riscontrate in

materia di sicurezza. Inoltre, va
detto che le ultime ispezioni

a terra effettuate nella Comunità
non hanno individuato

gravi carenze. La Commissione,
tuttavia, ritiene

che le azioni correttive
presentate da Yemenia debbano

essere pienamente attuate e
monitorate da vicino e che

gli Stati membri debbano
verificare sistematicamente l’effettiva

conformità alle norme di
sicurezza pertinenti rendendo

prioritarie le ispezioni a terra
da effettuare sugli

aeromobili del vettore in
questione a norma del regolamento

(CE) n. 351/2008.

(31) Pertanto, per il momento, la Commissione ritiene che il

vettore in questione non debba
essere inserito nell’elenco

di cui all’allegato A. Una volta
completato l’esame del

piano di azione correttivo
riveduto e della documentazione

giustificativa, la Commissione
deciderà le misure

appropriate da adottare.

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/39

(1) DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054,

DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60,
DGAC/F-2006-601,

DGAC/F-2006-716,
DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760,

DGAC/F-2006-2066,
DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002,

DGAC/F-2007-1332,
DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478,

DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47,
LBA/D-2006-103, LBA/D-

2006-157, LBA/D-2007-477,
ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-

218, ENAC-IT-2005-648,
ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

Vettori
aerei della Cambogia

(32) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo

della sicurezza a carico di tutti
i vettori aerei certificati in

Cambogia. Il suddetto Stato, nel
novembre e dicembre

2007, è stato sottoposto ad una
verifica dell’ICAO, che

ha constatato numerose
inosservanze delle norme internazionali.

Inoltre l’ICAO ha segnalato a
tutte le parti

contraenti l’esistenza di gravi
problemi per quanto riguarda

la capacità delle autorità
dell’aviazione civile della

Cambogia di esercitare le proprie
responsabilità di sorveglianza

in materia di sicurezza.

(33) Le autorità competenti della Cambogia non hanno dimostrato

sufficiente capacità di applicare
e far rispettare le

norme di sicurezza dell’ICAO. In
particolare, la Cambogia

ha rilasciato nove certificati di
operatore aereo («COA»)

senza aver istituito un sistema
per la certificazione dei

propri operatori aerei. Il
personale tecnico e operativo del

Segretariato di Stato
dell’Aviazione civile («SSCA») non

partecipa alle procedure di
autorizzazione dei candidati.

Lo SSCA non è in grado di
garantire che i titolari di COA

rispettino le disposizioni
dell’allegato 6 dell’ICAO e i

requisiti nazionali applicabili.
Inoltre, non è stato possibile

accertare con sicurezza l’attuale
status di aeronavigabilità

degli aeromobili immatricolati in
Cambogia.

(34) La Commissione ha consultato le autorità competenti

cambogiane in merito alle
iniziative da esse intraprese

per porre rimedio alle carenze
osservate dall’ICAO. Lo

SSCA ha dimostrato il proprio
impegno a migliorare la

situazione e ha iniziato una
serie di importanti azioni

correttive, fra le quali
l’istituzione di un registro aeronautico,

la radiazione di una parte
rilevante della flotta, la

sospensione di quattro dei nove
COA, nonché la pubblicazione

di una serie di regolamenti che
diventeranno

pienamente vincolanti nel
novembre 2008. La Commissione

considera incoraggianti queste
prime azioni correttive

e ritiene che i problemi in
materia di sicurezza individuati

dall’ICAO possano essere
affrontati una volta che

siano state completate tutte le
azioni correttive.

(35) La Commissione sollecita lo SSCA ad adottare azioni

decisive per quanto riguarda le
carenze in materia di

sicurezza, in particolare per quanto
riguarda la completa

ricertificazione degli operatori
attualmente titolari di licenze

rilasciate in Cambogia, per
arrivare ad una piena

conformità con le norme ICAO. A
questo fine, lo SSCA

trasmetterà, prima della prossima
riunione del comitato

per la sicurezza aerea nel
novembre 2008, tutte le informazioni

pertinenti relative
all’attuazione di azioni correttive

dirette a porre rimedio alle
carenze in materia di

sicurezza riscontrate dall’ICAO.
Qualora ciò non avvenga

la Commissione sarà costretta a
decidere l’inclusione di

tutti i vettori titolari di
licenze rilasciate in Cambogia

nell’elenco di cui all’allegato
A.

Vettori
aerei della Sierra Leone

(36) Le autorità competenti della Sierra Leone hanno informato

la Commissione di aver adottato
le misure necessarie

per procedere alla radiazione di
tutti gli aeromobili

immatricolati in Sierra Leone e
hanno chiesto che tutti i

vettori aerei titolari di licenza
rilasciata in Sierra Leone

siano ritirati dall’allegato A.
Inoltre hanno informato la

Commissione che il vettore
Bellview Airlines (SL) non è

più titolare di COA e che quindi
deve essere ritirato

dall’elenco dell’allegato A.

(37) La Commissione ritiene che il ritiro dall’allegato A di tutti

i vettori titolari di licenze della
Sierra Leone non sia

giustificata, in quanto non vi
sono prove che tali vettori

abbiano cessato di operare.
Questi vettori, pertanto, devono

continuare ad essere inclusi
nell’elenco di cui all’allegato

A.

(38) Per quanto riguarda lo schema di piano d’azione correttivo

inviato dalle autorità competenti
della Sierra Leone

all’ICAO, la Commissione non ha
ricevuto la prova (documentazione

pertinente) che esso ponga
rimedio alle

carenze relative alla
sorveglianza in materia di sicurezza

e alle norme e pratiche
raccomandate nell’ambito dell’aviazione

civile nei termini fissati per la
messa in conformità.

Vettori
aerei della Repubblica d’Indonesia

(39) Il 16 maggio la Commissione ha ricevuto un aggiornamento

sullo stato di avanzamento del
piano di azione

correttivo da parte delle
autorità competenti dell’Indonesia.

Le relative prove documentali,
ricevute dalla Commissione

il 16 giugno 2008, dimostrano che
le autorità

nazionali non sono in grado, in
questa fase, di garantire

la sorveglianza dei vettori che esse
certificano, in particolare

per quanto riguarda la
sorveglianza delle attività di

volo.

(40) Il 2 giugno 2008 la Commissione ha inoltre ricevuto

dalle competenti autorità
indonesiane informazioni relative

alla programmazione e attuazione
delle attività di

sorveglianza per i vettori Garuda
Indonesia, Ekpres Transportasi

Antar Benua, Airfast Indonesia e
Mandala Airlines.

Le relative prove documentali,
ricevute dalla Commissione

il 16 giugno 2008, dimostrano che
la sorveglianza

effettuata sulle attività di volo
dei vettori summenzionati

è insufficiente.

L 197/40 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

(41) Il 10 luglio 2008 le autorità competenti dell’Indonesia

hanno fatto delle dichiarazioni
al comitato per la sicurezza

aerea circa le azioni correttive
dirette a risolvere le

carenze in materia di sicurezza
riscontrate dall’ICAO. Tali

dichiarazioni si sono basate
sulla documentazione a sostegno

relativa all’attuazione del piano
di azione correttivo

presentato dall’Indonesia il 1o luglio 2008. Le autorità

competenti dell’Indonesia hanno
compiuto sforzi

considerevoli per correggere la
situazione in materia di

sicurezza del loro paese: è in
corso di attuazione una

serie di vaste azioni correttive,
che dovrebbero essere

completate nei prossimi mesi.
Dette autorità hanno inoltre

confermato che l’ICAO non ha
ancora acconsentito a

chiudere nessuno dei casi
sollevati nel corso delle verifiche

effettuate nel novembre 2000,
nell’aprile 2004 e nel

febbraio 2007.

(42) Il 7 maggio 2008 il vettore Garuda Indonesia ha presentato

il complemento di informazioni
richiesto dalla Commissione,

nel corso dell’audizione del
vettore da parte del

comitato per la sicurezza aerea
avvenuta il 3 aprile 2008,

in merito alle azioni correttive
da esso intraprese per

quanto riguarda i sistemi di
controllo interni e l’installazione

di E-GPWS (impianto avvisatore di
prossimità del

terreno) sulla flotta di B-737.
Dall’analisi della documentazione

sembrerebbe che Garuda Indonesia
abbia completato

le azioni necessarie per
conformarsi alle norme

ICAO. Permangono tuttavia delle
preoccupazioni per

quanto riguarda le attività di
volo dopo i due incidenti

simili avvenuti il 9 e il 28
maggio 2008.

(43) Sulla base dei criteri comuni, e in considerazione del

fatto che, a tutt’oggi, l’ICAO
non ha acconsentito a chiudere

nessuno dei casi sollevati
durante le sue verifiche, la

Commissione ritiene che, per il
momento, le autorità

competenti dell’Indonesia non
siano state in grado di

dimostrare di aver esercitato le
loro responsabilità in

materia di regolamentazione e
sorveglianza in conformità

alle norme dell’ICAO per quanto
riguarda i vettori da

esse certificati. Di conseguenza,
nessun vettore indonesiano

per il momento può essere
ritirato dall’elenco della

Comunità.

(44) La Commissione si terrà in stretto contatto con l’ICAO al

fine di valutare la capacità
delle autorità competenti dell’Indonesia

di attuare e applicare le norme
di sicurezza

internazionali. La Commissione
intende effettuare una

visita in Indonesia prima che
vengano introdotte eventuali

modifiche delle misure correnti.

(45) I vettori Airfast Indonesia, Garuda Indonesia e Mandala

Airlines hanno chiesto
individualmente di presentare le

proprie osservazioni orali al
comitato per la sicurezza

aerea e sono stati
successivamente sentiti il 9 e il 10 luglio

2008.

(46) Le autorità competenti dell’Indonesia hanno fornito alla

Commissione la prova della revoca
del certificato di operatore

aereo al vettore Adam Sky
Connection Airlines. Il

vettore in questione ha
conseguentemente cessato la sua

attività e deve essere quindi
ritirato dall’elenco di cui

all’allegato A.

(47) Le autorità competenti dell’Indonesia hanno trasmesso

alla Commissione un elenco
aggiornato dei vettori aerei

titolari di un certificato di
operatore aereo. Attualmente, i

vettori aerei certificati in
Indonesia sono i seguenti: Garuda

Indonesia, Merpati Nusantara,
Kartika Airlines, Mandala

Airlines, Trigana Air Service,
Metro Batavia, Pelita

Air Service (COA 121-008 e
135-001), Indonesia Air

Asia, Lion Mentari Airlines, Wing
Adabi Nusantara, Cardig

Air, Riau Airlines, Trans Wisata
Prima Aviation, Tri

MG Intra Airlines (COA 121-018 e
135-037), Ekspres

Transportasi Antar Benua,
Manunggal Air Service, Megantara

Airlines, Sriwijaya Air, Adam
Skyconnection Airlines,

Travel Expres Airlines, Republic
Expres Airlines,

Airfast Indonesia, Travira Utama,
Derazona Air Service,

National Utility Helicopter,
Deraya Air Taxi, Dirgantara

Air Service, SMAC, Kura-Kura
Aviation, Indonesia Air

Transport, Gatari Air Service,
Intan Angkasa Air Service,

Air Pacific Utama, Transwisata
Prima Aviation, Asco

Nusa Air Transport, Pura Wisata
Baruna, Panarbangan

Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti,
Aviastar Mandiri, Dabi

Air Nusantara, Balai Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan, Sampurna

Air Nusantara e Eastindo. È
quindi opportuno

aggiornare l’elenco comunitario e
includere i vettori in

questione nell’allegato A.

(48) Inoltre, le autorità competenti dell’Indonesia hanno informato

la Commissione che i COA dei
vettori aerei Helizona,

Dirgantara Air Service, Kura-Kura
Aviation, Asco

Nusa Air e Tri MG Intra Airlines
sono stati sospesi. Dato

che queste misure sono di
carattere temporaneo, la Commissione

ritiene che il ritiro
dall’allegato A non sia giustificato.

Vettori
aerei della Repubblica delle Filippine

(49) L’U.S. Department of Transportation’s Federal Aviation

Administration (FAA) ha abbassato
il rating di sicurezza

della Repubblica delle Filippine
nel suo programma IASA,

perché la Repubblica delle
Filippine non riesce a rispettare

le norme internazionali di
sicurezza stabilite dall’ICAO.

Di conseguenza i vettori della
Repubblica delle

Filippine possono solo continuare
la loro attività ai livelli

correnti sotto una rafforzata
sorveglianza della FAA. Non

è consentito espandere o
modificare i servizi verso gli

Stati Uniti operati da tali
vettori.

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/41

(50) L’ICAO ha comunicato che, nel novembre 2008, condurrà

un’ispezione approfondita
dell’Ufficio per il trasporto

aereo della Repubblica delle
Filippine nel quadro

dell’Universal Safety Oversight
Audit Programme

(USOAP).

(51) La Commissione ha avviato una consultazione con le

competenti autorità delle
Filippine sollevando la questione

della sicurezza delle attività
dei vettori titolari di

una licenza di tale paese. Le
Filippine hanno dichiarato

che, nel marzo 2008, è stata
adottata una nuova legge

concernente l’Autorità per
l’aviazione civile e che l’autorità

competente è stata trasformata in
un’agenzia totalmente

indipendente che ha iniziato la
sua attività il 7 luglio

2008. Al momento attuale, però,
non è stato ancora

presentato un dettagliato piano
di azione correttivo.

(52) La Commissione ritiene che la decisione in merito all’eventuale

inserimento di tutti i vettori
certificati nella Repubblica

delle Filippine nell’elenco della
Comunità debba

essere rinviata fino a quando non
saranno noti i risultati

della verifica effettuata
dall’ICAO. Nel frattempo, la Commissione

e gli Stati membri continueranno
a monitorare

la situazione in materia di
sicurezza dei vettori in questione.

Vettori
aerei della Federazione russa

(53) In seguito all’adozione del regolamento (CE) n.

331/2008, la Commissione e alcuni
Stati membri, dal

21 al 23 aprile 2008, hanno
effettuato l’audizione di

13 vettori russi sottoposti a
restrizioni operative in virtù

della decisione presa dalle
autorità competenti della Federazione

russa. La documentazione
presentata da questi

vettori e le dichiarazioni fatte
dalle autorità aventi responsabilità

di sorveglianza hanno permesso di
chiarire

la situazione in materia di
sicurezza di questi vettori e la

loro conformità alle norme
dell’ICAO applicabili per le

attività internazionali. Le
audizioni hanno inoltre consentito

di accertare che diversi
aeromobili, in base ai documenti

forniti dalle autorità
aeronautiche della Federazione

russa, non sono attrezzati per
compiere voli internazionali

secondo le norme ICAO, in quanto
mancano, in

particolare, dei necessari
equipaggiamenti TAWS/EGPWS.

Dette autorità si sono impegnate
ad adottare le

necessarie misure previste dalla
normativa russa, allo

scopo di vietare le attività di
questi aeromobili in entrata,

all’interno o in uscita dallo
spazio aereo comunitario

nonché dallo spazio aereo
dell’Islanda, della Norvegia e

della Svizzera e a rivedere di
conseguenza il COA e le

specifiche operative dei vettori
in questione. Un COA

riveduto, assieme alle specifiche
operative 1 complete,

verrà notificato alla Commissione
prima dell’inizio di

qualsiasi attività da parte di
questi aeromobili nello spazio

aereo della Comunità. Le autorità
competenti della

Federazione russa hanno adottato
il 25 aprile 2008

una decisione entrata in vigore
il 26 aprile 2008.

(54) Secondo la suddetta decisione, i seguenti aeromobili sono

esclusi dalle attività in
entrata, all’interno e in uscita dalla

Comunità:

a) Air Company Yakutia: Tupolev
TU-154: RA-85007 e

RA-85790; Antonov AN-140:
RA-41250; AN-24RV:

RA-46496, RA-46665, RA-47304,
RA-47352, RA-

47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b) Gazpromavia: Tupolev TU-154M:
RA-85625 e RA-

85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511,
RA-88186 e

RA-88300; Yak-40K: RA-21505 e
RA-98109; Yak-

42D: RA-42437; tutti (22) gli
elicotteri Kamov Ka-

26 (immatricolazione
sconosciuta); tutti (49) gli elicotteri

Mi-8 (immatricolazione
sconosciuta); tutti (11)

gli elicotteri Mi-171
(immatricolazione sconosciuta);

tutti (8) gli elicotteri Mi-2
(immatricolazione sconosciuta);

tutti (1) gli elicotteri EC-120B
(immatricolazione

sconosciuta).

c) Kavminvodyavia: Tupolev
TU-154B: RA-85307, RA-

85494 e RA-85457.

d) Krasnoyarsky Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85505

e RA-85529; TU-154M: RA-85672,
RA-85678, RA-

85682, RA-85683, RA-85694,
RA-85759, RA-

85801, RA-85817 e RA-85821;
Ilyushin IL-86: RA-

86121, RA-86122, RA-86137 e
RA-86145;

e) Kuban Airlines: Yakovlev
Yak-42: RA-42331, RA-

42336, RA-42350, RA-42526,
RA-42538 e RA-

42541.

f) Orenburg Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85602;

tutti gli TU-134
(immatricolazione sconosciuta); tutti

gli Antonov An-24
(immatricolazione sconosciuta);

tutti gli An-2 (immatricolazione
sconosciuta); tutti

gli elicotteri Mi-2
(immatricolazione sconosciuta); tutti

gli elicotteri Mi-8
(immatricolazione sconosciuta) (1).

g) Siberia Airlines: Tupolev
TU-154M: RA-85613, RA-

85619, RA-85622, RA-85690 e
RA-85618.

L 197/42 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

(1) Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato
la

Commissione il 6 giugno 2008
dell’installazione dell’attrezzatura EGPWS

sui seguenti aeromobili del
vettore aereo Orenburg Airlines:

Tupolev TU-154B con marche di
immatricolazione RA-85603, RA-

85604. Esse hanno inoltre
presentato le modifiche alle specifiche

operative del COA del vettore.

h) Tatarstan Airlines: Yakovlev
Yak-42D: RA-42347,

RA-42374, RA-42433; Yak-40:
RA-88287; tutti i Tupolev

TU-134A che includono: RA-65065,
RA-

65102, RA-65691, RA-65970 e
RA-65973. tutti gli

Antonov AN-24RV inclusi: RA-46625
e RA-47818.

i) Ural Airlines: Tupolev
TU-154B: RA-85319, RA-

85337, RA-85357, RA-85375,
RA-85374, RA-

85432 e RA-85508 (1);

j) UTAir: Tupolev TU-154M:
RA-85727, RA-85733,

RA-85755, RA-85788, RA-85789,
RA-85796, RA-

85803, RA-85806, RA-85820,
RA-85681 e RA-

85685; TU-154B: RA-85504,
RA-85550, RA-

85557; tutti (29) gli TU-134:
RA-65005, RA-

65024, RA-65033, RA-65055,
RA-65127, RA-

65143, RA-65148, RA-65560,
RA-65565, RA-

65572, RA-65575, RA-65607,
RA-65608, RA-

65609, RA-65611, RA-65613,
RA-65616, RA-

65618, RA-65620, RA-65622,
RA-65728, RA-

65755, RA-65777, RA-65780,
RA-65793, RA-

65901, RA-65902, RA-65916 e
RA-65977; tutti (1)

gli TU-134B: RA-65716; tutti (4)
gli Antonov AN-

24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289
e RA-

47847; tutti (3) gli AN-24 RV:
RA-46509, RA-

46519 e RA-47800; tutti (10) gli
Yakovlev Yak-40:

RA-87292, RA-87348, RA-87907,
RA-87941, RA-

87997, RA-88209, RA88210,
RA-88227, RA-

88244 e RA-88280; tutti gli
elicotteri Mil-26: (immatricolazione

sconosciuta); tutti gli
elicotteri Mil-10:

(immatricolazione sconosciuta);
tutti gli elicotteri

Mil-8 (immatricolazione
sconosciuta); tutti gli elicotteri

AS-355 (immatricolazione
sconosciuta); tutti gli

elicotteri BO-105
(immatricolazione sconosciuta).

k) Rossija (STC Russia): Tupolev
TU-134: RA-65093,

RA-65109, RA-65113, RA-65553,
RA-65555, RA-

65759, RA-65904, RA-65905,
RA-65911, RA-

65912, RA-65921, RA-65979 e
RA-65994; TU-

214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin
IL-18: RA-

75454 e RA-75464; Yakovlev
Yak-40: RA-87203,

RA-87968, RA-87969, RA-87971,
RA-87972 e RA-

88200.

(55) Nel caso dei vettori Airlines 400 JSC e Atlant Soyuz non

è stato identificato nessuno dei
suddetti aeromobili.

(56) Le autorità competenti della Federazione russa e della

Commissione mantengono l’impegno
a continuare la

loro stretta cooperazione e a
scambiare tutte le informazioni

necessarie relative alla
sicurezza dei rispettivi vettori

aerei. Gli Stati membri intendono
verificare sistematicamente

l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza pertinenti

rendendo prioritarie le ispezioni
a terra da effettuare

sugli aeromobili dei vettori in
questione a norma

del regolamento (CE) n. 351/2008.

Vettori
aerei dell’Ucraina

Ukraine
Cargo Airways

(57) Come indicato nel considerando 18 del regolamento n.

331/2008, il vettore Ukraine
Cargo Airways ha presentato,

il 1o aprile 2008, un piano di azione
correttivo

riveduto, che tiene conto delle
modifiche richieste dalle

autorità competenti dell’Ucraina
in seguito ad una verifica

effettuata sulla compagnia. La Commissione
ha chiesto

l’11 aprile 2008 alle autorità
competenti dell’Ucraina di

presentare le prove della
verifica dell’efficacia dell’esecuzione

del piano correttivo di azione
riveduto entro il

10 maggio 2008.

(58) Il 19 giugno 2008 le autorità competenti dell’Ucraina

hanno informato la Commissione di
non essere in grado

di confermare l’esecuzione delle
azioni correttive da parte

del vettore Ukraine Cargo
Airways. Esse hanno inoltre

dichiarato di considerare
inefficaci alcune delle azioni

correttive. Il 27 giugno dette
autorità hanno presentato

una documentazione giustificativa
e hanno informato la

Commissione che il vettore aveva
compiuto «progressi

essenziali nel migliorare le
condizioni tecniche della propria

flotta, la documentazione, la
strategia e le procedure

nonché la formazione degli
equipaggi» ma che «i vincoli

di tempo e altre circostanze,
inclusi i ritardi delle organizzazioni

di manutenzione, impediscono
all’operatore di

completare l’insieme dei lavori
da effettuare su tutti gli

aeromobili e di migliorare la
formazione del personale di

volo». Le autorità competenti
dell’Ucraina hanno confermato

la loro disponibilità a
continuare la sorveglianza

approfondita di Ukraine Cargo
Airways e il loro impegno

a fornire al comitato per la
sicurezza aerea la decisione

completa concernente l’efficienza
dell’attuazione da parte

di Ukraine Cargo Airways del
proprio piano di azione

correttivo. L’8 luglio le
autorità competenti dell’Ucraina

hanno presentato alla Commissione
la loro decisione di

togliere le restrizioni operative
su alcuni aeromobili di

Ukraine Cargo Airways in seguito
alla verifica dell’attuazione

da parte del vettore del piano
correttivo di azione.

(59) Secondo le dichiarazioni fatte al comitato per la sicurezza

aerea, il 10 luglio 2008, dalle
autorità competenti dell’Ucraina

e da Ukraine Cargo Airways, i
controlli a terra

effettuati su 15 aeromobili del
vettore hanno rivelato

che il piano di azione correttivo
è stato attuato solo

nel caso di 6 aeromobili che
rispettano le norme

ICAO, per i quali è stato deciso
di togliere le restrizioni

precedentemente imposte da queste
autorità. Inoltre, secondo

dette autorità, gli altri 9
aeromobili non risultano

conformi in quanto non sono state
prese le misure necessarie

ai fini dell’attuazione delle
norme ICAO e continuano

quindi ad essere soggetti a
restrizioni operative in

Ucraina.

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/43

(1) Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato
la

Commissione il 6 giugno 2008
dell’installazione dell’attrezzatura EGPWS

sui seguenti aeromobili del
vettore aereo Ural Airlines: Ilyushin

IL-86 con marche di
immatricolazione RA-86078, RA-86093,

RA-86114 e RA-86120. Esse hanno
inoltre presentato le modifiche

alle specifiche operative del COA
del vettore.

(60) La Commissione riconosce che il vettore ha dimostrato la

propria volontà di adottare
azioni correttive per porre

rimedio alle carenze in materia
di sicurezza che affliggono

l’intera flotta. Tuttavia, sulla
base delle prove documentali

concernenti i risultati delle
verifiche intraprese

finora dalle autorità competenti
dell’Ucraina nonché delle

dichiarazioni fatte al comitato
per la sicurezza aerea da

queste autorità, si ritiene che
il piano non sia stato pienamente

attuato dal vettore in quanto la
verifica effettuata

dalle competenti autorità
dell’Ucraina indica una

mancanza di adeguatezza ed
efficienza delle azioni correttive

attuate finora. In effetti la
Commissione continua

ad essere preoccupata per il fatto
che il vettore è stato in

grado di garantire il rispetto
delle norme di sicurezza

solo per una parte della sua
flotta, mentre secondo il

piano la compagnia doveva
realizzare un sistema di gestione

della flotta in grado di
garantire che tutte le misure

previste sarebbero state
applicate senza distinzione a tutti

gli aeromobili. Pertanto, sulla
base dei criteri comuni, in

questa fase il vettore non può
essere ritirato dall’elenco di

cui all’allegato A.

Sorveglianza
globale in materia di sicurezza dei vettori aerei

dell’Ucraina

(61) Come previsto al considerando 21 del regolamento (CE)

n. 331/2008, la Commissione ha
invitato l’11 aprile

2008 le competenti autorità
dell’Ucraina a presentare

entro il 10 maggio 2008 un piano
di misure diretto a

migliorare l’esercizio della
sorveglianza in materia di sicurezza

degli operatori posti sotto la
loro autorità di

regolamentazione e degli
aeromobili immatricolati in

Ucraina. Nel corso delle
consultazioni svoltesi con le

autorità competenti dell’Ucraina
il 22 maggio 2008, a

norma dell’articolo 3 del
regolamento (CE) n.

473/2006, la Commissione ha
rinnovato la sua richiesta

di informazioni. Le autorità
competenti dell’Ucraina

hanno presentato il piano in
questione il 31 maggio

2008. Tale piano si concentra sui
seguenti aspetti: la

legislazione relativa
all’elaborazione, all’attuazione e all’applicazione

di una regolamentazione e di
norme in

materia di sicurezza precise,
vincolanti e chiaramente

identificabili, utilizzate dall’Ucraina
per l’autorizzazione

e la sorveglianza di
organizzazioni, aeromobili e personale;

le risorse dell’amministrazione
dell’aviazione nazionale,

comprese le qualifiche e la
formazione del personale,

per garantire che il numero, le
qualifiche e l’esperienza

del personale, inclusa la
formazione iniziale e

quella ricorrente, siano adeguati
per gestire il carico di

lavoro che comporta la
sorveglianza in materia di sicurezza

di operatori, aeromobili e
personale in Ucraina; e

infine la sorveglianza del mantenimento
dell’aeronavigabilità

e della manutenzione degli
aeromobili, indicando in

che modo le autorità competenti
dell’Ucraina garantiscono

il mantenimento
dell’aeronavigabilità degli aeromobili

posti sotto la loro
responsabilità di regolamentazione

e la manutenzione degli stessi
secondo programmi

autorizzati, periodicamente
riveduti.

(62) Inoltre, le autorità competenti dell’Ucraina hanno presentato

le prove di misure legislative
che sono applicabili

fino all’entrata in vigore del
nuovo codice dell’aviazione

che riguarderà anche gli aspetti
relativi alla sicurezza.

(63) La Commissione ritiene che il piano di azione presentato

contenga iniziative dirette a
migliorare e rafforzare l’esercizio

della sorveglianza in materia di
sicurezza in

Ucraina. Tuttavia, l’efficacia di
questo piano non può

essere valutata in questa fase,
in quanto il calendario delle

azioni correttive arriva fino al
2011, mentre la maggior

parte delle misure che riguardano
la sorveglianza del

mantenimento della
aeronavigabilità e la manutenzione

devono essere applicate entro il
2008.

(64) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene necessario

monitorare da vicino l’attuazione
graduale di

questo piano. Le autorità
competenti dell’Ucraina sono

invitate a presentare una
relazione sullo stato di avanzamento

dei lavori a intervalli
trimestrali. Di conseguenza,

la Commissione intende effettuare
una visita alla autorità

competente dell’Ucraina per
verificare l’efficacia dell’attuazione

delle iniziative che devono
essere realizzate entro il

2008. Inoltre, gli Stati membri
intendono verificare sistematicamente

l’effettiva conformità alle norme
di sicurezza

pertinenti, rendendo prioritarie
le ispezioni a terra

da effettuare sugli aeromobili di
vettori titolari di licenze

rilasciate in Ucraina a norma del
regolamento (CE) n.

351/2008.

Osservazioni
generali sugli altri vettori aerei inclusi

negli
allegati A e B

(65) A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la

Commissione non dispone di alcun
elemento di prova

circa la piena attuazione di
adeguate misure correttive da

parte degli altri vettori inclusi
nell’elenco comunitario

aggiornato alla data del 16
aprile 2008, né da parte delle

autorità responsabili della
sorveglianza regolamentare di

tali vettori aerei. Di
conseguenza, sulla base dei criteri

comuni, si ritiene che i suddetti
vettori aerei debbano

continuare a restare sottoposti a
un divieto operativo

(allegato A) o a restrizioni
operative (allegato B), a seconda

dei casi.

(66) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi

al parere del comitato per la
sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo
1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è
così modificato:

1) l’allegato A è sostituito
dall’allegato A del presente regolamento;

2) l’allegato B è sostituito
dall’allegato B del presente regolamento.

L 197/44 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

Articolo
2

Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio
2008.

Per la
Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/45

ALLEGATO
A

ELENCO DEI
VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA

COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

AIR KORYO Sconosciuto KOR
Repubblica democratica popolare di Corea

(DPRK)

AIR WEST CO. LTD 004/A AWZ Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES 009 AFG
Afghanistan

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS
Sconosciuto VRB Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES 001 DTA
Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS 145 UKS
Ucraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES
164 UKM Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE 143
VRE Ucraina

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della

Repubblica
democratica del Congo responsabili

della
sorveglianza regolamentare (RDC), compresi

i seguenti:

— Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE
409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER
SPRL 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo
(RDC)

AIGLE AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA
409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI
409/CAB/MIN/TC/006/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI
409/CAB/MIN/TC/0118/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE
409/CAB/MIN/TC/015/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.
409/CAB/MIN/TC/0107/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0109/2006 BUL Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO
409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.
409/CAB/MIN/TC/0117/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE
409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

L 197/46 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

(1) I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere
autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a
noleggio

con equipaggio (wet-leased) di un
vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano
rispettate tutte le pertinenti

norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO
409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT
409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE
409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR 409/CAB/MIN/TC/0008/2007
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION
409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS
409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR 409/CAB/MIN/TC/0023/2005
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY
409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) 409/CAB/MIN/TC/0108/2006
ALX Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS
AIR BUSINESS 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del
Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006
Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES
Firma ministeriale (ordinanza

78/205)

LCG Repubblica democratica del
Congo (RDC)

MALU AVIATION
409/CAB/MIN/TC/0113/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT
409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0007/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES
409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS
409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL
409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY
409/CAB/MIN/TC/0004/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR
409/CAB/MIN/TC/0115/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES
409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES
409/CAB/MIN/TC/0089/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM’S AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER
409/CAB/MIN/TC/020/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO
409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE
409/CAB/MIN/TC/0110/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS
(TRACO) 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo
(RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER
409/CAB/MIN/TC/018/2005 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS
409/CAB/MIN/TC/0116/2006 WDA Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL
409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del Congo (RDC)

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/47

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della

Guinea
equatoriale responsabili della sorveglianza

regolamentare,
compresi i seguenti:

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES Sconosciuto
Sconosciuto Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL
Sconosciuto CEL Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y
TRANSPORTES 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS EUG Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION 002/ANAC n.
d. Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE

TRANSPORTES AEREOS

739 GET Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS 738 n. d. Guinea
equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT
AEREO DE

GUINEA ECUATORIAL

737 UTG Guinea equatoriale

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità dell’Indonesia

responsabili
della sorveglianza regolamentare,

compresi i
seguenti:

Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA 135-020
Sconosciuto Indonesia

AIRFAST INDONESIA 135-002 AFE
Indonesia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT 135-022
Sconosciuto Indonesia

ASI PUDJIASTUTI 135-028
Sconosciuto Indonesia

ATLAS DELTASATYA 135-023
Sconosciuto Indonesia

AVIASTAR MANDIRI 135-029
Sconosciuto Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS
PENERBANGAN 135-031 Sconosciuto Indonesia

DABI AIR NUSANTARA 135-030
Sconosciuto Indonesia

DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY
Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE 135-010
Sconosciuto Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE 135-014
DIR Indonesia

EASTINDO 135-038 Sconosciuto Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA
135-032 Sconosciuto Indonesia

GARUDA INDONESIA 121-001 GIA
Indonesia

GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS
Indonesia

HELIZONA 135-003 Sconosciuto
Indonesia

INDONESIA AIR ASIA 121-009 AWQ
Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT 135-017
IDA Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019
Sconosciuto Indonesia

KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE
Indonesia

KURA-KURA AVIATION 135-016
Sconosciuto Indonesia

LION MENTARI ARILINES 121-010 LNI
Indonesia

L 197/48 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

LINUS AIRWAYS 121-029 Sconosciuto
Indonesia

MANDALA AIRLINES 121-005 MDL
Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020
Sconosciuto Indonesia

MEGANTARA AIRLINES 121-025
Sconosciuto Indonesia

MERPATI NUSANTARA 121-002 MNA
Indonesia

METRO BATAVIA 121-007 BTV
Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER
135-011 Sconosciuto Indonesia

PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS
Indonesia

PELITA AIR SERVICE 135-001 PAS
Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
135-026 Sconosciuto Indonesia

PURA WISATA BARUNA 135-025
Sconosciuto Indonesia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES 121-040
RPH Indonesia

RIAU AIRLINES 121-017 RIU
Indonesia

SAMPURNA AIR NUSANTARA 135-036
Sconosciuto Indonesia

SAYAP GARUDA INDAH 135-004
Sconosciuto Indonesia

SMAC 135-015 SMC Indonesia

SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY
Indonesia

SURVEI UDARA PENAS 135-006
Sconosciuto Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION
135-021 Sconosciuto Indonesia

TRAVEL EXPRES AIRLINES 121-038
XAR Indonesia

TRAVIRA UTAMA 135-009 Sconosciuto
Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES 121-018 TMG
Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES 135-037 TMG
Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN
Indonesia

WING ABADI NUSANTARA 121-012 WON
Indonesia

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità responsabili

della
sorveglianza regolamentare della

Repubblica
del Kirghizistan, compresi i seguenti:

— Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS 17 MBB Repubblica del
Kirghizistan

ARTIK AVIA 13 ART Repubblica del
Kirghizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS 32 SAL
Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ
Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK 08 BSC
Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS 11 CGK Repubblica
del Kirghizistan

DAMES 20 DAM Repubblica del
Kirghizistan

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/49

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

EASTOK AVIA 15 Sconosciuto
Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR 2 ESD Repubblica del
Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES 22 GRS
Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR 04 IKA Repubblica del
Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Repubblica
del Kirghizistan

KYRGYZSTAN 03 LYN Repubblica del
Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES 01 KGA
Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA 33 MAI Repubblica del
Kirghizistan

OHS AVIA 09 OSH Repubblica del
Kirghizistan

S GROUP AVIATION 6 Sconosciuto
Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION
14 SGD Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR 21 SAB Repubblica del
Kirghizistan

TENIR AIRLINES 26 TEB Repubblica
del Kirghizistan

TRAST AERO 05 TSJ Repubblica del
Kirghizistan

VALOR AIR 07 Sconosciuto Repubblica
del Kirghizistan

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della

Liberia
responsabili della sorveglianza regolamentare

— Liberia

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della

Repubblica
del Gabon responsabili della sorveglianza

regolamentare,
con l’eccezione di Gabon

Airlines e
Afrijet, compresi i seguenti:

Repubblica del Gabon

AIR SERVICES SA
0002/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)
0026/MTACCMDH/SGACC/DTA NIL Repubblica del Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT
(NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA
Sconosciuto Repubblica del Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON
(SN2AG) 0045/MTACCMDH/SGACC/DTA NVS Repubblica del Gabon

SCD AVIATION
0022/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon

SKY GABON 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA
SKG Repubblica del Gabon

SOLENTA AVIATION GABON
0023/MTACCMDH/SGACC/DTA Sconosciuto Repubblica del Gabon

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità della

Sierra
Leone responsabili della sorveglianza regolamentare,

compresi i
seguenti:

— — Sierra Leone

AIR RUM, LTD Sconosciuto RUM
Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD
Sconosciuto BVU Sierra Leone

L 197/50 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea 25.7.2008

Denominazione legale del vettore
aereo come indicato nel

suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se

diversa)

Numero del certificato di
operatore

aereo (COA) o della licenza di

esercizio

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

DESTINY AIR SERVICES, LTD
Sconosciuto DTY Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO Sconosciuto
Sconosciuto Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
Sconosciuto ORJ Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD
Sconosciuto PRR Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
Sconosciuto SVT Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS Sconosciuto
Sconosciuto Sierra Leone

Tutti i
vettori aerei certificati dalle autorità dello

Swaziland
responsabili della sorveglianza regolamentare,

compresi i
seguenti:

— — Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD Sconosciuto
RFC Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND Sconosciuto
OSW Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS
CORPORATION

Sconosciuto RSN Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD Sconosciuto
Sconosciuto Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS Sconosciuto
SWX Swaziland

SWAZILAND AIRLINK Sconosciuto SZL
Swaziland

ALLEGATO
B

ELENCO DEI
VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL

TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
(1)

Denominazione legale

del vettore aereo come

indicato nel suo COA

(compresa la denominazione

commerciale,

se diversa)

Numero del certificato

di operatore aereo

(COA)

Codice ICAO di

designazione della

compagnia aerea

Stato dell’operatore

aereo Tipo di aeromobile

Marca di immatricolazione

e, se disponibile, numero

di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AFRIJET (1) 0027/MTAC/

SGACC/DTA

Repubblica del

Gabon

L’intera flotta, tranne:

2 aeromobili del tipo

Falcon 50; 1 aeromobile

del tipo Falcon

900;

L’intera flotta, tranne:

TR-LGV; TR-LGY; TRAFJ

Repubblica del

Gabon

AIR BANGLADESH 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/

DGACM

KMD Comore L’intera flotta,
tranne:

LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES

(2)

0040/MTAC/

SGACC/DTA

GBK Repubblica del

Gabon

L’intera flotta, tranne:

1 aeromobile del tipo

Boeing B-767-200

L’intera flotta, tranne:

TR-LHP

Repubblica del

Gabon

(1) Afrijet è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività
all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

(2) Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali
attività all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente
indicati.

25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione
europea L 197/51

(1) I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere
autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a
noleggio

con equipaggio (wet-leased) di un
vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano
rispettate tutte le pertinenti

norme di sicurezza.