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Tuesday 30 April 2019

L’indirizzo ce l’ho, notificarti non è un problema…

Il verbale di elezione di domicilio deve contenere l’avvertimento, ex art. 161, commi 1 e 2, c.p.p., rivolto all’indagato dell’obbligo su di lui gravante di comunicare ogni mutamento del domicilio stesso e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite nei suoi confronti mediante consegna al difensore ovvero nel luogo in cui l’atto è stato notificato. L’omissione di dette indicazioni consente all’imputato di attivare il rimedio rescissorio di cui all’art. 629-bis c.p.p. stante la sua incolpevole assenza nel processo.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13647/19, depositata il 28 marzo.

Il caso. La Suprema Corte era chiamata ad esprimersi in ordine a ricorso formato ex art. 629-bis c.p.p. in relazione a sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano e divenuta irrevocabile.
La Corte Meneghina aveva respinto il ricorso, avvero detta ordinanza ha promosso ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo di procuratore speciale, denunciando violazione di legge in riferimento agli artt. 161 e 629-bis del codice di rito.

L’elezione di domicilio. L’imputato in occasione di un intervento di operanti comunicava agli stessi di dimorare in Milano, indicando il proprio domicilio.
A distanza di pochi mesi egli riceveva formale informazione di garanzia contestualmente alla quale eleggeva domicilio, sempre la propria dimora. In occasione della consegna della informazione di garanzia all’imputato veniva anche nominato difensore d’ufficio essendo egli, al momento, sprovvisto di difensore di fiducia.
In pari data, a distanza di pochi minuti dall’intervenuta consegna dell’informazione di garanzia all’imputato, intervenuta presso i locali della P.G., operanti competenti per zona, si recavano presso il domicilio indicato dall’imputato nel corso del primo contatto intervenuto con gli operanti e, non reperendolo, redigevano verbale di vane ricerche.
L’avviso ex art. 415-bis c.p.p. inviato presso il domicilio indicato dall’imputato non poteva essere notificato al medesimo poiché l’ufficiale giudiziario effettuato l’accesso non reperiva nessuno.
Il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio ex articolo 161 comma 4 c.p.p..
Si procedeva quindi in assenza dell’imputato.
Imputato residente in Sicilia che abitava, anche al momento della presentazione del ricorso, presso il domicilio eletto.

L’art. 629-bis c.p.p.. La norma in commento richiede, ai fini della rescissione del giudicato, l’incolpevole assenza dell’imputato nel processo dovuta alla mancata conoscenza della celebrazione dello stesso.
Ovviamente la prova dell’incolpevole conoscenza del processo grava sull’imputato.
L’art. 629-bis c.p.p. deve necessariamente essere letto in combinato disposto con l’art. 420-bisdel codice di rito che, per così dire, definisce il campo dell’incolpevole assenza.

L’art. 420-bis, comma 2, c.p.p.. La disposizione indica come il giudice possa dichiarare l’assenza dell’imputato allorché questi abbia nel corso del procedimento dichiarato o eletto domicilio o abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso sia a conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
L’interpretazione della giurisprudenza: come ho avuto modo di commentare gli Ermellini hanno elaborato filone giurisprudenziale ormai granitico che individua tre categorie di situazioni che possono presentarsi al giudice ai fini di decidere circa la dichiarazione di assenza con le conseguenze che da essa derivano.
Le tre “situazioni processuali” possono essere così individuate:
1) v’è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data d’udienza e questi abbia rinunciato a parteciparvi
2) non vi sia la prova certa di cui sopra ma al contempo vi siano una serie di fatti o atti da cui si possa far discendere, direttamente o indirettamente la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale dei suoi riguardi
3) non via sia prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data d’udienza né dell’esistenza del processo penale.

Le soluzioni. Nel caso indicato sub numero1) il processo potrà senza dubbio alcuno essere celebrato in assenza.
Ove si versi in ipotesi ricompresa sub numero 2) ove si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis c.p.p. fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Alla terza situazione consegue invece la sospensione del processo.

Il contenuto del verbale di elezione di domicilio. Appare evidente come il contenuto del verbale di elezione di domicilio assuma nel processo in assenza particolare importanza proprio alla luce del disposto dell’art. 420-bis c.p.p. e della conseguente possibilità di attivare i rimedi rescissori nel caso di incolpevole assenza dell’imputato.
La Corte, conscia del problema, incentra la propria attenzione proprio sul contenuto del verbale di elezione di domicilio, verbale che deve contenere l’avvertimento, ex art. 161, commi 1 e 2, c.p.p., rivolto all’indagato dell’obbligo su di lui gravante di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazione verranno eseguite nei suoi confronti mediante consegna al difensore (d’ufficio) ovvero nel luogo in cui l’atto è stato notificato.
La Prima Sezione Penale della Corte, ribadisce che detta indicazione costituisce corollario essenziale dell’atto d’elezione di domicilio in mancanza della quale il procedimento penale può essere si celebrato in assenza dell’imputato ma che, detta assenza, non può definirsi “colpevole” e che, pertanto e come tale, può essere attivata ai fini di richiedere l’applicazione del rimedio rescissorio normato dall’art. 629-bis c.p.p..
Non si tratta certo di una novità (la giurisprudenza citata dalla Corte nella pronuncia in esame lo dimostra), ma è bene sottolineare l’impegno profuso dal giudice di legittimità nel tracciare i confini di una materia tanto delicata quanto quella in esame sposando teorie di garanzia anche nei confronti di pronuncia proveniente da una fra le più illustre Curie che spesso svolge vera e propria funzione di guida ed orientamento nei confronti della giurisprudenza di merito e, perché negarlo, di legittimità.

(Avv. Claudio Bossi)