Banca Dati

Friday 02 November 2018

L’indennità per abitazione va considerata per il calcolo del T.F.R..

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, l’indennità per l’abitazione rientra nella base di calcolo del t.f.r. quando rappresenta il corrispettivo destinato a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi allo svolgimento della prestazione in altra sede da parte del dipendente, costretto a trasferirsi con la propria famiglia; in tal caso, infatti, queste voci hanno natura retributiva perché collegate sinallagmaticamente alle mansioni lavorative svolte e, dunque, vanno computate nel t.f.r.

Così deciso dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, con l’ordinanza n. 20505 pubblicata il 3 agosto 2018.

Il caso:  domanda  di lavoratore volta ad ottenere il computo del premio di anzianità e indennità per abitazione  per il calcolo del TFR.  

Un dipendente di banca agiva in giudizio al fine di far accertare il diritto al computo del premio di anzianità e dell’indennità per l’abitazione  nel conteggio del T.F.R. spettante. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e a sua volta la Corte d’Appello, rigettando l’appello proposto dalla banca, confermava la decisione di primo grado. Ricorreva così in Cassazione l’azienda di credito.

Esclusi dal conteggio del T.F.R. solo i compensi sporadici ed occasionali.

La banca ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che l’indennità erogata per l’abitazione non  sia computabile nel calcolo del TFR, in quanto non diretta a rimborsare spese effettive ed esclusa dall’art. 69 del c.c.n.l. applicato. Essendo previsto inoltre dalla contrattazione collettiva applicata altre voci volte ad alleviare il disagio derivante dal trasferimento del dipendente: la “diaria” e la fornitura di alloggio nella nuova sede.  La Corte di legittimità non ritiene fondati i motivi proposti.

Afferma il supremo collegio che, in base a principio già affermato in precedenza,  ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto occorre fa riferimento non tanto alla ripetitività delle erogazioni, quanto alla loro qualità, dando rilevanza al titolo delle erogazioni. Ricercando se vi sia connessione tra rapporto lavorativo ed emolumento, escludendo dal calcolo solo quelle prestazioni aziendali di natura eventuale, sporadica, imprevedibile. Ai fini dell’individuazione dei caratteri propri della retribuzione hanno rilevanza: la continuità della somma erogata; l’assenza di giustificativi di spesa; la natura compensativa del disagio della prestazione resa; il rapporto di funzionalità con la prestazione; la garanzia di salvaguardia del livello retributivo in funzione dei maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro; il prelievo contributivo. In base a tali principi ed in assenza di diversa previsione della contrattazione collettiva, la retribuzione annua comprende tutte le voci corrisposte ad eccezione di quelle erogate a titolo occasionale o per mero rimborso spese.

Queste ultime, escluse dal calcolo del t.f.r., consistono in una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, il quale, perciò, è tenuto a riparare la lesione patrimoniale subita. Simile emolumento trova fondamento in esigenze straordinarie, che hanno una causa autonoma rispetto a quella del rapporto di lavoro medesimo. In questa senso, quindi, il rimborso non ha carattere di continuità e di determinatezza, consistendo nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente nell’interesse dell’imprenditore e, quindi, non attinenti all’adempimento degli obblighi impliciti della prestazione lavorativa cui le parti sono contrattualmente tenute.

L’indennità di abitazione è strettamente collegata al rapporto di lavoro … e dunque  va conteggiata

Tenuto conto dei principi sopra richiamati, la Suprema Corte richiama altresì quanto già enunciato in materia di “indennità estero”.  Alle somme riconosciute al lavoratore impiegato all’estero possono ricondursi per analogia  quelle erogate al lavoratore trasferito in altra sede lavorativa. E a tal proposito il Supremo Collegio aveva affermato che la predetta indennità estero viene ad avere una funzione compensativa della diversa gravosità, anche ambientale, dell’attività lavorativa e rappresenti uno strumento di salvaguardia del livello retributivo raggiunto. Funzione inoltre di salvaguardia della retribuzione  in quanto corrispettivamente collegate con la prestazione lavorativa svolta all’estero o, come nel caso deciso, in considerazione delle mutate condizioni ambientali,  di maggiore disagio e gravosità. Viene così esclusa la rilevanza del fatto che il rimborso sia commisurato alla spesa effettiva sostenuta dal dipendente in quanto la linea di discrimine tra le due opzioni non è data dal carattere forfetario o meno del rimborso, bensì dal collegamento sinallagmatico appunto della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa svolta in diversa sede nonchè dalla funzione di adeguamento della retribuzione ai maggiori oneri gravanti nel nuovo ambiente di lavoro.

Corretta la sentenza d’appello impugnata

Gli Ermellini affermano dunque la correttezza della sentenza di merito impugnata, ritenendo che la corte territoriale abbia fatto applicazione coerente dei principi di diritto richiamati in materia, avendo attribuito rilevanza al carattere periodico dell’erogazione, alla corresponsione in misura fissa forfetaria annuale, senza previa documentazione giustificativa e all’essere condizionata al permanere della situazione abitativa fuori sede.

Da ciò discende l’infondatezza del ricorso proposto.

Avv. Roberto Dulio