Famiglia

Wednesday 14 May 2003

L’indennità di accompagnamento spetta anche ai malati terminali con vita vegetativa. Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 26 febbraio-10 maggio 2003, n. 7179

L’indennità di accompagnamento spetta anche ai malati terminali con vita vegetativa

Cassazione Sezione lavoro sentenza 26 febbraio-10 maggio 2003, n. 7179

Presidente Ciciretti relatore Celentano

Pm Velardi conforme ricorrente Pascazio ed altri controricorrente Ministero dellinterno

Svolgimento del processo

Con ricorso dell11 novembre 1997 Rosa Pascazio e Nicoletta Maiorano, quali eredi di Vito Maiorano, convenivano il Ministero dellinterno davanti al Pretore di Bari per ottenerne la condanna al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento inutilmente richiesta dal dante causa.

Il ministero convenuto si costituiva opponendosi.

Espletata consulenza tecnica, il pretore rigettava la domanda.

Lappello dei ricorrenti veniva rigettato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 26 ottobre/5 dicembre 2000.

I giudici di secondo grado ritenevano che Vito Maiorano avesse inoltrato la domanda di indennità di accompagnamento quanto era nella fase terminale della sua vita; e che tale situazione fosse incompatibile con le finalità della prestazione richiesta.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico complesso motivo di censura, Rosa Pascazio e Nicoletta Maiorano.

Il Ministero dellinterno resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La difesa dei ricorrenti denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della legge 18/1980 e 2 della legge 508/88, nonché dei principi dellordinamento in materia di invalidità civile; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 numeri 3 e 5 Cpc).

Assume che i giudici di secondo grado hanno errato nel negare la prestazione nonostante avessero riconosciuto che le malattie da cui era affetto il signor Vito Maiorano, gravissime nel loro complesso, erano tali da [omissis].

Oltre la cittadinanza italiana è richiesta la residenza nel territorio nazionale (articolo 1 citato, comma 6).

Sono esclusi dal diritto allindennità di accompagnamento «gli invalidi gravi che siano ricoverati gratuitamente in istituto» (articolo 1, comma 3, della legge 18/1980) e gli invalidi che percepiscono analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (articolo 1, commi 4 e 5 legge 508/88).

Questa Corte ha individuato la ratio delle norme che prevedono lindennità di accompagnamento anche nella esigenza di incentivare lassistenza domiciliare dellinvalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dellindennità (Cassazione, Sezioni unite, 11843/92); con la sentenza 11295/00 si è ribadito che lintervento assistenziale che si realizza con la concessione dellindennità di accompagnamento «è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale».

Alla luce di tali principi, deve affermarsi che la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere lindividuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento finché levento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alla finalità della legge negare la necessità di unassistenza continua per il fato che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. La indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali lalimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cassazione 9583/02; 11610/02).

La Corte di appello di Bari si è discostata da tali principi, affermando che la prestazione di cui si discute, «essendo dettata per consentire la vita al menomato grave, presuppone un minimo di vitalità dello stesso, che deve potersi muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto sociale e familiare».

La affermazione risulta, alla luce di quanto sopra precisato, errata.

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di appello di Lecce.

Al giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, applicherà il seguente principio di diritto: «la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere lindividuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui allarticolo 1 della legge 18/1980 e allarticolo 1 della legge 508/88) finché levento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di unassistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. La indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali lalimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica».

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce.