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Wednesday 23 January 2019

LICENZIAMENTO. Recesso ad nutum consentito solo se maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, solo al verificarsi dei quali il prestatore di lavoro ha l’onere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine di decadenza, esercitando l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, compete loro il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile e fino al giorno del raggiungimento dell’età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l’ulteriore conseguenza che a quest’ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso “ad nutum” nell’arco di tempo indicato.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 435,  pubblicata il  10 gennaio 2019.

Il caso: impugnazione di licenziamento ad nutum  intimato a lavoratrice con pensione di anzianità.
Una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatogli in conseguenza della maturazione del diritto a pensione anticipata di anzianità, in epoca in cui non aveva compiuto i 65 anni di età anagrafica. Il licenziamento veniva ritenuto illegittimo dal giudice di primo grado, che disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro e le conseguenze economiche ulteriori. Analogamente la Corte d’Appello, chiamata a decidere sul reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado (rito Fornero) respingeva l’impugnazione proposta. Ricorre così in Cassazione l’azienda datrice di lavoro.

L’esclusione delle norme ex art. 18 L. 300/1970 ai lavoratori ultrasessantenni
L’azienda ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1218 del codice civile e dell’art. 4 della Legge n. 108 del 1990, in quanto deve ritenersi legittimo il licenziamento ad nutum intimato dall’azienda a lavoratrice ultrasessantenne, titolare di pensione di anzianità, da considerare equiparabile a quella di vecchiaia, al momento del compimento dei 60 anni di età.
La Corte di legittimità ritiene il motivo di censura proposto infondato. L’art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, prevede che le disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, che esclude la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, purchè non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 791 del 22 dicembre 1981. Con l’ulteriore precisazione che soltanto la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia incide sul rapporto di lavoro, consentendo il recesso ad nutum da parte del datore di lavoro

Il concetto di età pensionabile ed età massima lavorativa.
Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, premesso che, in base al combinato disposto delle disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo (art. 4, comma 1, l. 9 dicembre 1977 n. 903, come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 498 del 27 aprile 1988, art. 1, comma 1, d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, art. 11 l. 23 dicembre 1994 n. 724) deve distinguersi tra età pensionabile ed età massima lavorativa, entità non coincidenti in quanto nell’attuale ordinamento l’età massima lavorativa, più elevata, corrisponde all’età pensionabile stabilita per i lavoratori dell’altro sesso, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale (ricorrendo di questa le condizioni di legge) deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, non hanno ancora conseguito l’età massima lavorativa, con la conseguenza che alle stesse compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile e fino al giorno del raggiungimento dell’età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l’ulteriore conseguenza che a quest’ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso “ad nutum” nell’arco di tempo indicato.
Peraltro, se i precetti costituzionali di cui agli art. 3 e 37, comma 1, cost. non consentono di regolare l’età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungerlo, può affermarsi che non contrasta con alcun precetto costituzionale la previsione, per le donne, di un limite inferiore di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia (età pensionabile). Il combinato disposto degli art. 6, comma 1, l. 29 dicembre 1990 n. 407, e 1, commi 2 e 7, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503 – dal quale si desume la norma secondo cui sia i lavoratori che le lavoratrici, ferme restando la identica età lavorativa (originariamente prevista in sessantadue anni e poi elevata a sessantacinque anni) e la diversa età pensionabile, sono licenziabili “ad nutum” ove abbiano conseguito (o abbiano richiesto) la liquidazione della pensione di vecchiaia, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria oppure di gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, per la quale risulta coerentemente prescritto il requisito della cessazione del rapporto di lavoro – non contrasta con i suindicati precetti costituzionali, giacché risultano esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro, e conseguentemente dal mantenimento della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, sia i lavoratori che le lavoratrici che già godano di pensione di vecchiaia senza alcuna distinzione in ordine alla diversa età lavorativa.
In conclusione, sulla base dei predetti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata appare corretta ed immune da vizi logici. E conseguentemente il ricorso proposto è stato rigettato.

Avv. Roberto Dulio