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Licenziamento. Non si estende agli uomini la nullità del licenziamento a causa di matrimonio.
La tutela contro i licenziamenti per causa di matrimonio, prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che ha sostituito l’art. 1 della Legge 9 gennaio 1963 n. 7, introduce una presunzione di nullità posta a favore della lavoratrice corrispondente ai fini costituzionali di tutela del lavoro e della famiglia. Tale disciplina presentando una identità di ratio rispetto a quella dettata in materia di tutela della lavoratrice madre. è applicabile soltanto alle donne lavoratrici, non anche agli uomini, perché essenzialmente rivolta ad evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per l’eventuale maternità.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 31824, pubblicata il 10 dicembre 2018
Il caso deciso
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli, invocando la normativa di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 198 del 2006, che prevede la nullità del licenziamento intimato nel periodo temporale tra le pubblicazioni di matrimonio fino all’anno dalla sua celebrazione. L’impugnazione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Ricorreva così in Cassazione il lavoratore.
La nullità del licenziamento a causa di matrimonio
Il lavoratore ricorrente prospetta una tesi secondo cui la legislazione posta a tutela delle lavoratrici, in base alla quale è considerato nullo il licenziamento intimato in prossimità del matrimonio, debba estendersi anche ai lavoratori maschi, in quanto tale interpretazione consentirebbe di applicare pienamente la disciplina comunitaria volta a rimuovere qualsiasi situazione di disparità tra i sessi.
La Suprema Corte non ritiene fondata la tesi prospettata. Le norme richiamate dal ricorrente sono poste a tutela della donna, in osservanza al principio di cui all’articolo 37 della Costituzione.
In materia si era pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 1983), affermando che i fini perseguiti dal legislatore con l’articolo 1 della legge n. 7 del 9 gennaio 1963, poi sostituito dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 198 del 2006, erano quelli di tutelare le lavoratrici che contraggono matrimonio, limitando di conseguenza il potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto. Tale tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative atte a perseguire lo scopo di sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunziare a questo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione. Precisamente la Consulta richiama gli articoli 2, 3, 31 e 37 della Costituzione.
Anche la legislazione comunitaria conforta l’interpretazione sopra richiamata. Si richiama l’articolo 19 del T.F.U.E. che prevede l’emanazione di provvedimenti legislativi per combattere la discriminazione; e l’articolo 157 del T.F.U.E. che dispone che non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o evitare svantaggi nelle carriere professionali.
La tutela invocata applicabile solo alle lavoratrici
Da tutto ciò deriva che nessuna discriminazione possa rinvenirsi nel fatto che i lavoratori di sesso maschile siano esclusi dalla tutela sopra esaminata di nullità di licenziamento in costanza di matrimonio. Non sono infatti ravvisabili nei confronti dei maschi quelle esigenze di tutela e protezione naturalmente correlate al sesso femminile: prima fra tutte la tutela della maternità e puerperio.
Disposizioni dunque miranti a garantire le pari opportunità della donna in ambito lavorativo, integranti tutela di genere, perché finalizzate ad evitare discriminazioni connesse a situazioni di fatto.
La Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, con sentenza immune da vizi logici ha correttamente interpretato ed applicato la normativa richiamata dal lavoratore ricorrente, escludendo l’estensione della tutela invocata al soggetto lavoratore di sesso maschile.
Il ricorso proposto è stato dunque ritenuto infondato e rigettato.
Avv. Roberto Dulio