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Licenziamento: gli artt. 4 ss, l. 223/91 non si estendono alla fattispecie disciplinata dall’art. 47, c. 5, l. 428/90
I principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991, artt. 4 e seguenti, e in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, non si estendono analogicamente alla selezione relativa al passaggio parziale di manodopera in caso di trasferimento di azienda sottoposta a procedura liquidatoria, stante la diversità di ratio dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 31946, pubblicata il 6 dicembre 2019.
La vicenda decisa: licenziamento di lavoratori in ambito di cessione di azienda sottoposta a concordato preventivo e conseguente accordo sindacale con il quale si stabiliva il passaggio all’azienda acquirente soltanto di una parte di lavoratori dipendenti dell’azienda cedente.
Tre lavoratrici alle dipendenze di azienda messa dapprima in liquidazione e successivamente sottoposta a procedura di concordato preventivo, impugnavano il licenziamento loro irrogato a motivo della cessazione dell’attività da parte del datore di lavoro. Il Tribunale, nella fase sommaria rito Fornero accoglieva l’impugnazione ed ordinava la loro reintegrazione. Sull’opposizione proposta dall’azienda il Tribunale decideva favorevolmente a questa, rigettando la domanda delle lavoratrici. Proposto reclamo alla Corte d’Appello questa lo rigettava. Ricorrevano così in Cassazione le lavoratrici.
Il trasferimento di aziende o unità produttive assoggettate a procedure concorsuali
La vicenda decisa dalla Suprema Corte vede coinvolte due aziende l’una, cedente, sottoposta a procedura di concordato preventivo e cessazione dell’attività; l’altra, acquirente di due rami dell’azienda cedente. La cessionaria perfezionava un accordo sindacale con il quale si stabiliva che a seguito della cessione di azienda avrebbe acquisito soltanto una parte dei lavoratori alle dipendenze della cedente. Con conseguente licenziamento dei lavoratori in esubero, a causa della cessazione totale di attività da parte della cedente.
In materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l’art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, prevede che l’impresa subentrante possa concordare condizioni contrattuali per l’assunzione “ex novo” dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 c.c. nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto tale derogabilità, laddove prevista dall’accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali.
L’articolo 47 comma 5 della legge n. 428 del 1990 così recita: “Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante”.
Da ciò consegue che i principi dettati dagli articoli 4 e seguenti della l. n. 223 del 1991, ed, in particolare, quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di tali criteri, non si estendono analogicamente alla fattispecie disciplinata dall’art. 47 cit., stante la diversità di “ratio” dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina.
L’orientamento consolidato della Suprema Corte conferma la volontà del legislatore di concedere ampia possibilità per l’impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l’assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 c.c. con l’ulteriore possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio. Tale derogabilità, laddove prevista dall’accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, trae senso dallo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l’azienda di un’impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie
La doglianza delle ricorrenti si incentra proprio sulla asserita violazione dell’articolo 5 della legge n. 223 del 1991, con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito della procedura di mobilità.
Ma, osserva il Supremo Collegio, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia. I principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui della L. n. 223 del 1991 ed in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, non si estendono analogicamente alla fattispecie in esame, stante la diversità di ratio dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina. Le norme in materia di cessione di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami delle stesse hanno, infatti, il fine di privilegiare la salvaguardia, anche in parte, di posti di lavoro e sono quindi svincolati dai rigidi criteri previsti per la disciplina dei licenziamenti collettivi.
Nella sentenza impugnata si è dato atto della impossibilità di continuazione dell’attività dell’azienda datrice di lavoro, posto che la procedura concorsuale cui è assoggettata la stessa ha un fine liquidatorio e rende impraticabile qualsiasi altra soluzione alternativa.
E d’altra parte la procedura prevista dall’articolo 47 della legge n. 428 del 1990, nel consentire accordi sindacali tali da garantire il passaggio all’azienda acquirente soltanto di una parte di lavoratori, sacrificando quelli in esubero, si giustifica, come detto, con il fine di conservare, se pur in parte, i livelli occupazionali.
Nel complesso dunque la sentenza impugnata appare corretta ed immune da vizi logici. Con conseguente rigetto del ricorso proposto.
Avv. Roberto Dulio