Tributario e Fiscale
Libertà di stabilimento dell’ impresa in ambito UE e deducibilità dei costi. SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 18 settembre 2003
Libertà di stabilimento dellimpresa in ambito UE e deducibilità dei costi
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) «Libertà di stabilimento – Imposizione fiscale – Imposta sugli utili delle società – Limitazione della deducibilità in uno Stato membro dei costi relativi alla partecipazione di una società madre in società figlie stabilite in altri Stati membri – Coerenza del sistema fiscale», 18 settembre 2003
Nel procedimento C-168/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bosal Holding BV
e
Staatssecretaris van Financiën,
domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), nonché della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione
viste le osservazioni scritte presentate
– per la Bosal Holding BV, dal sig. F. C. de Hosson, advocaat;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dai sigg. J. E. Collins, in qualità di agente, e R. Singh, QC;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e H. van Vliet, in qualità di agenti,
vista la relazione d’udienza,
sentite le osservazioni orali della Bosal Holding BV, rappresentata dall’avv. F.C. de Hosson, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra H. G. Sevenster, del governo del Regno Unito, rappresentato dai sigg. J. E. Collins, R. Singh e M. Hoskins, barrister, e della Commissione, rappresentata dai sigg. R. Lyal e H. van Vliet, all’udienza dell’11 luglio 2002,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2002,
a pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con ordinanza 11 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il 19 aprile successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), nonché della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6; in prosieguo: la “direttiva”).
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Bosal Holding BV (in prosieguo: la “Bosal”), società a responsabilità limitata (“besloten vennootschap”) con sede nei Paesi Bassi, e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen Arnhem (ispettore fiscale delle grandi imprese di Arnhem; in prosieguo: l’”ispettore”) in merito al rifiuto di quest’ultimo di ammettere la deducibilità dagli utili imponibili di quella società, in relazione all’anno fiscale 1993, di una somma di NLG 3 969 339, corrispondente all’importo delle sue spese legate alle sue partecipazioni nelle società figlie con sede in altri Stati membri.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3. Ai sensi dell’art. 52, primo comma, del Trattato:
“Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro”.
4. L’art. 58, primo comma, del Trattato così dispone:
“Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri”.
5. La direttiva al terzo considerando enuncia quanto segue:
“considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario”.
6. L’art. 1 della direttiva prevede quanto segue:
“1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
– alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
– alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.
2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi”.
7. L’art. 4 della direttiva recita come segue:
“1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:
– si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;
– o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.
2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.
3. Il paragrafo 1 si applica fino alla data dell’effettiva applicazione d’un sistema comune d’imposta sulle società.
Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma”.
Normativa nazionale
8. L’art. 13, n. 1, della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge sull’imposta sulle società del 1969, nella versione del 1993; in prosieguo: la “legge del 1969”), prevede quanto segue:
“Nella determinazione dell’utile non vengono presi in considerazione i benefici derivanti da una partecipazione nonché i costi che si riferiscono ad una partecipazione, salvo che risulti che questi costi siano destinati indirettamente al conseguimento di utili imponibili nei Paesi Bassi (esenzione di partecipazioni). Tra i costi che si riferiscono ad una partecipazione vengono in ogni caso calcolati gli interessi e i costi di prestiti che sono stati contratti nei sei mesi precedenti l’acquisizione della partecipazione, salvo che risulti che i prestiti sono stati contratti per un fine diverso dall’acquisizione della partecipazione”.
Causa principale e questioni pregiudiziali
9. La Bosal è una società che svolge attività di holding, di finanziamento e di concessione di licenze che, come soggetto passivo, è soggetta all’imposta sulle società nei Paesi Bassi. Nell’esercizio 1993 ha dichiarato costi per un importo pari a NLG 3 969 339 legati al finanziamento delle sue partecipazioni in società con sede in altri nove Stati membri. In un’integrazione alla dichiarazione relativa a quell’esercizio, la Bosal ha chiesto una detrazione di tali costi dai suoi utili.
10. L’ispettore ha rifiutato di concedere la detrazione richiesta e il Gerechtshof te Arnhem (Paesi Bassi), dinanzi al quale la Bosal aveva presentato un ricorso avverso il rigetto del suo reclamo, ha confermato la posizione dell’ispettore. E’ a quel punto che la Bosal ha presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
11. Lo Hoge Raad der Nederlanden, ritenendo che al fine della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente fosse necessaria un’interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1. Se il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CE (…) o qualsiasi altra norma di diritto comunitario si oppongano a che uno Stato membro conceda ad una società madre, assoggettata ad imposta in tale Stato membro, una detrazione degli oneri relativi ad una partecipazione da essa detenuta solo qualora la relativa società figlia consegua utili che sono assoggettati a imposta nello Stato membro di stabilimento della società madre.
2. Se per la soluzione della questione n. 1 abbia incidenza il fatto che il relativo Stato membro, nel caso in cui la società figlia sia assoggettata, in tale Stato membro, ad imposta sugli utili e la società madre non lo sia, tenga conto o meno degli oneri indicati nella riscossione di imposte presso la società figlia”.
Sulle questioni pregiudiziali
12. Mediante tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti a una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi alla partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre.
13. In via preliminare occorre rilevare che dalle osservazioni scritte del governo olandese emerge che la deducibilità dei costi prevista dall’art. 13, n. 1, della legge del 1969, per quanto riguarda l’utile imponibile della società madre, dipende esclusivamente dal fatto che tali costi “servano indirettamente” alla realizzazione di utili imponibili nei Paesi Bassi, senza che per questo sia richiesto che tali benefici siano realizzati dalle società figlie stesse che hanno sede in quello Stato membro o all’estero, ma che vi dispongono di un centro di attività stabile. Una società madre stabilita nei Paesi Bassi avrebbe in tal modo il diritto di dedurre dal suo utile imponibile in quello Stato i costi legati al finanziamento delle sue partecipazioni in società figlie a loro volta stabilite nello stesso Stato ovvero in società figlie stabilite in altri Stati membri, ma che dispongano di un centro di attività stabile nei Paesi Bassi.
14. Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva che la subordinazione della deducibilità dei detti costi alla condizione che servano alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui la società madre ha sede costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento, in quanto può avere un’influenza negativa sulla decisione di una società madre di impiantare una società figlia in un altro Stato membro. Tuttavia, si chiede se un simile ostacolo possa essere giustificato dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale olandese.
15. A questo proposito, fa presente che il trattamento dei costi di partecipazione rispetto agli utili imponibili manca di coerenza, per tre ragioni. In primo luogo, quei costi possono essere detratti dagli utili della società madre olandese senza che sia presa in considerazione la consistenza degli utili della società figlia, anche se quest’ultima non ha avuto utili durante l’anno di riferimento. Inoltre, quando la società figlia realizza degli utili, mentre la società madre non ne realizza, i costi di partecipazione non hanno alcuna incidenza, da un punto di vista globale, sull’imposizione degli utili della società figlia. Infine, i costi di partecipazione che servono indirettamente a realizzare utili imponibili nei Paesi Bassi non sono deducibili quando tali utili sono realizzati da una società figlia olandese di una società madre straniera.
16. La Bosal ritiene che la legge del 1969, non consentendo di dedurre i costi a meno che non servano alla realizzazione di utili imponibili nei Paesi Bassi, restringa l’esercizio della libertà di stabilimento, in quanto penalizza la costituzione di società figlie in un altro Stato membro. Pertanto, la facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva di non ammettere la deducibilità dei costi di partecipazione nel capitale di una società figlia non può essere limitata alle sole partecipazioni in società figlie che non conseguono utili imponibili nello Stato membro di stabilimento della società madre, ma dovrebbe essere applicata a tutte le partecipazioni, anche quando queste conseguano, direttamente o indirettamente, utili imponibili nel detto Stato membro.
17. Al contrario, i governi olandese e del Regno Unito, nonché la Commissione, affermano che la legge del 1969 non è in contrasto con il diritto comunitario, perché non contiene alcuna restrizione alla libertà di stabilimento o perché, anche ammettendo l’esistenza di un’eventuale restrizione, questa sarebbe, comunque, oggettivamente giustificata.
18. In primo luogo, secondo il governo olandese, le società figlie di società madri con sede nei Paesi Bassi che realizzano utili imponibili in tale Stato membro e quelle che non ne conseguono non si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile. Il detto governo si richiama al principio di territorialità per sostenere che esiste una grande differenza tra le società figlie a seconda che esse svolgano o meno attività all’estero. Nel primo caso, non sarebbe il complesso degli utili conseguiti dal gruppo di società interessato ad essere soggetto all’imposta olandese, al contrario che nel secondo caso. Tale differenza di situazione tra le società figlie di società madri con sede nei Paesi Bassi giustificherebbe un trattamento differenziato, nei confronti delle società madri, dei costi connessi alle partecipazioni di queste ultime nel capitale delle dette società figlie.
19. In secondo luogo, i governi olandese e britannico, nonché la Commissione, sostengono che il rifiuto di accordare alle società madri senza società figlie che realizzino utili imponibili nei Paesi Bassi il diritto di dedurre dal loro utile imponibile in quello Stato membro i costi derivanti dal finanziamento di partecipazioni nel capitale delle loro società figlie è, in ogni caso, giustificato dalla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale olandese (v. sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, e causa C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305). Infatti, vi sarebbe un nesso diretto tra i costi legati alla partecipazione della società madre nel capitale della figlia e gli utili di quest’ultima imponibili nei Paesi Bassi, utili che quei costi servirebbero a realizzare prima della loro detrazione.
20. In terzo luogo, il governo olandese e la Commissione sostengono che la limitazione della deducibilità dei costi di partecipazione è giustificata dallo scopo di evitare un’erosione della base imponibile che vada oltre una semplice diminuzione del gettito dell’imposta.
21. Infine, i governi olandese e britannico, nonché la Commissione, sostengono che la legge del 1969 è compatibile con la direttiva poiché, in virtù dell’art. 4 di quest’ultima, sarebbe consentito agli Stati membri prevedere che i costi di partecipazione non siano affatto deducibili dagli utili imponibili della società madre. Ciò implicherebbe che gli Stati membri abbiano la possibilità di rifiutare parzialmente la deducibilità di tali costi.
22. In relazione a quest’ultimo punto, occorre ricordare innanzi tutto che la direttiva, come risulta in particolare dal terzo considerando della stessa, mira ad eliminare qualsiasi penalizzazione risultante dal fatto che le disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi sono, in linea generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro e a facilitare in tal modo i raggruppamenti di società su scala comunitaria (v. sentenza 4 ottobre 2001, causa C-294/99, Athinaïki Zythopoiia, Racc. pag. I-6797, punto 25).
23. Per quanto concerne la questione specifica del trattamento fiscale dei costi legati alla partecipazione di una società madre stabilita in uno Stato membro, nel capitale di una società figlia stabilita in un altro Stato membro, l’art. 4, n. 2, della direttiva riconosce ad ogni Stato membro la facoltà di prevedere che alcuni oneri relativi a tale partecipazione non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.
24. Mentre in virtù dell’art. 4, n. 3, della direttiva il n. 1 dello stesso articolo si applica unicamente fino alla data di effettiva applicazione di un sistema comune d’imposta sulle società, il n. 2 della stessa disposizione, che autorizza gli Stati membri a non dedurre i costi di partecipazione dall’utile imponibile della società madre, non è corredato da alcuna condizione o regola speciale sulla destinazione o la finalità degli utili ottenuti dalla società madre o figlia, ovvero sull’applicabilità nel tempo del citato n. 2. Conseguentemente, tale disposizione rimane applicabile anche in seguito all’instaurazione effettiva di un sistema comune d’imposta sulle società.
25. Ne risulta che l’art. 13, n. 1, della legge del 1969, mettendo semplicemente in atto la possibilità offerta dall’art. 4, n. 2, della direttiva di rifiutare la deduzione dei costi di partecipazione delle società madri nel capitale delle figlie, è compatibile con la direttiva.
26. Tuttavia, la detta possibilità può essere esercitata solo nel rispetto delle disposizioni fondamentali del Trattato, in particolare l’art. 52 dello stesso. E’ quindi in relazione a tale norma che si deve verificare se la direttiva autorizzi uno Stato membro ad accordare solo parzialmente, alla stregua dell’art. 13, n. 1, della legge del 1969, la deducibilità dei costi di partecipazione.
27. La limitazione di cui all’art. 13, n. 1, della legge del 1969 della deducibilità dei costi di partecipazione della società madre con sede nei Paesi Bassi nel capitale delle società figlie con sede in altri Stati membri ai soli casi in cui queste ultime conseguano, foss’anche indirettamente, utili imponibili nei Paesi Bassi costituisce, come rilevato dal giudice del rinvio, un ostacolo alla costituzione di società figlie in altri Stati membri. Infatti, data tale limitazione, una società madre potrebbe essere dissuasa dall’esercitare le proprie attività con l’intermediazione di una società figlia stabilita in un altro Stato membro, in quanto simili società figlie non realizzeranno, in linea di massima, utili imponibili nei Paesi Bassi.
28. Inoltre, una simile limitazione confligge con l’obiettivo della direttiva, enunciato al terzo considerando, secondo il quale occorre instaurare un regime comune ed evitare la penalizzazione legata all’applicazione di norme fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e figlie di Stati membri diversi meno favorevoli rispetto a quelle applicabili alle relazioni tra società madri e figlie di uno stesso Stato membro.
29. Per quanto riguarda l’argomento relativo alla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale, la Corte ha ricordato, nella sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071, punto 57), che nelle cause definite con le citate sentenze Bachmann e Commissione/Belgio esisteva, trattandosi di un solo e stesso contribuente, un legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale, che erano avvenuti nell’ambito di una stessa imposizione.
30. Quando un tale legame manca, perché si tratta, per esempio, d’imposte distinte o del trattamento fiscale di soggetti passivi diversi, l’argomento della coerenza del regime fiscale non può essere allegato (v., in questo senso, sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punto 40).
31. Nella causa principale, l’esistenza di un nesso diretto di tale natura manca. Infatti, non esiste alcun nesso diretto tra la concessione alle società madri con sede nei Paesi Bassi di un vantaggio fiscale (il diritto di dedurre dal loro utile imponibile i costi di partecipazione nel capitale delle società figlie) e il regime fiscale delle società figlie di società madri quando queste ultime hanno sede in quello Stato membro.
32. Infatti, contrariamente alle succursali o agli stabilimenti secondari, le società madri e le società figlie sono persone giuridiche distinte, in quanto ciascuna è soggetta ad un’imposizione propria, cosicché manca un nesso diretto nell’ambito della stessa imposizione e non ci si può richiamare alla coerenza del regime fiscale.
33. Occorre peraltro constatare che la limitazione della deducibilità dei costi di partecipazione della società madre con sede nei Paesi Bassi nel capitale delle società figlie con sede in altri Stati membri non è compensata da un corrispondente vantaggio. L’applicazione di tale limitazione sembra avere come effetto il fatto che taluni costi che normalmente avrebbero dovuto essere deducibili non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dell’imposta.
34. A giustificazione di un’imposizione così gravosa non può essere addotta la necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale.
35. Inoltre, non esiste un nesso diretto neanche tra i costi che una società madre può dedurre dal suo reddito imponibile nei Paesi Bassi e gli eventuali utili imponibili in capo alla sua controllata con sede in quello Stato membro o del centro di attività stabile olandese della sua controllata straniera. A questo proposito, dalla sentenza di rinvio emerge che i costi di partecipazione possono essere dedotti dagli utili di tale società madre senza che sia presa in considerazione la consistenza degli utili della controllata, anche se quest’ultima non ha conseguito utili nel corso dell’anno di riferimento.
36. Peraltro, come rilevato dal giudice del rinvio e dalla Commissione, è lecito interrogarsi sulla coerenza di un sistema fiscale che poggia sull’esistenza di un nesso tra i costi di partecipazione e l’esistenza di utili imponibili nei Paesi Bassi all’interno di uno stesso gruppo di società, in quanto le società figlie di società madri con sede in altri Stati membri non possono dedurre dai loro utili imponibili nei Paesi Bassi i costi di partecipazione di quelle società madri.
37. A giustificazione della disparità di trattamento fiscale operata dalla legge del 1969 il governo olandese ha addotto anche un argomento fondato sul principio di territorialità, come riconosciuto dalla Corte nella sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer (Racc. pag. I-2471, punto 22). Infatti, i costi legati alle attività realizzate all’estero, compresi i costi di finanziamento o di partecipazione, dovrebbero essere imputati agli utili riportati dalle dette attività e la limitazione della deduzione di quei costi sarebbe legata unicamente alla realizzazione o meno di utili fuori dai Paesi Bassi. Secondo il governo olandese, non vi è dunque alcuna discriminazione, dal momento che le società figlie che realizzano utili imponibili nei Paesi Bassi e quelle che non ne realizzano si trovano in una situazione non paragonabile.
38. A questo proposito, è opportuno sottolineare che l’applicazione del principio di territorialità effettuata nella citata sentenza Futura Participations e Singer riguardava l’imposizione di un solo soggetto passivo che esercitava attività nello Stato membro in cui aveva la sua sede principale e in altri Stati membri a partire da sedi secondarie.
39. Alla luce dei fatti di cui alla causa principale e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, l’argomento secondo cui il trattamento fiscale differenziato delle società madri sarebbe giustificato dal fatto che le società figlie che realizzano utili imponibili nei Paesi Bassi e quelle che non ne realizzano non si troverebbero in situazioni paragonabili non è pertinente. Infatti, la disparità di trattamento fiscale di cui si tratta riguarda le società madri a seconda che esse dispongano o meno di società figlie che conseguono utili imponibili nei Paesi Bassi, mentre tali società madri sono tutte stabilite in questo Stato membro. Orbene, per quanto riguarda la situazione fiscale di queste ultime in relazione agli utili delle loro controllate, non si può che constatare che questi non sono imponibili in capo a quelle società, sia che provengano da società figlie assoggettate ad imposta nei Paesi Bassi sia da altre società figlie.
40. Inoltre, in un causa in cui si discuteva del regime fiscale di una società figlia, il quale mutava in funzione della sede della società madre, la Corte ha dichiarato che la differenza di regime fiscale delle società capogruppo, a seconda che esse siano stabilite o meno nel Regno Unito, non può giustificare il fatto che si neghi alle controllate stabilite nel Regno Unito di società capogruppo stabilite in altri Stati membri un’agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le controllate con sede nel Regno Unito di società capogruppo parimenti stabilite in tale Stato membro, in quanto tutte queste società sono assoggettate alla “mainstream corporation tax” (imposta di base sulle società) sugli utili, senza distinzione in base alla sede della loro società capogruppo (sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 et C-410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I-1727, punto 60).
41. D’altronde, la direttiva non prevede eccezioni relative al territorio in cui gli utili delle società figlie sarebbero eventualmente assoggettati ad imposta. Conseguentemente, non si può interpretare la direttiva ritenendo che autorizzi una normativa come la legge del 1969.
42. L’argomento del governo olandese e della Commissione secondo cui la limitazione della deducibilità sarebbe giustificata dallo scopo di evitare un’erosione della base imponibile che vada oltre una semplice diminuzione delle risorse fiscali non può essere accolto. Infatti si deve constatare che una simile giustificazione non si distingue sostanzialmente da quella relativa ai rischio di una diminuzione delle risorse fiscali. Ora, dalla giurisprudenza della Corte deriva che una giustificazione di tale natura non rientra fra i motivi enunciati all’art. 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46, n. 1, CE) e non può costituire un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione della libertà di stabilimento (v., in questo senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, Ici, Racc. pag. I-4695, punto 28).
43. Si deve pertanto risolvere le questioni proposte affermando che la direttiva, interpretata alla luce dell’art. 52 del Trattato, osta a una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordina la deducibilità dei costi relativi ad una partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre.
Sulle spese
44. Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 11 aprile 2001, dichiara:
La direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, interpretata alla luce dell’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), osta a una disposizione nazionale che, nella determinazione dell’imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi ad una partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre.
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