Penale

Thursday 09 October 2008

Lesioni colpose e responsabilità oggettiva.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
IV PENALE Sentenza 8 settembre 2008, n. 34765 (Presidente Marini – Estensore
Zecca)

Premesso in fatto

La Corte di Appello di
Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva
affermato la colpevolezza di tutti e due gli imputati ai quali era addebitato
ex artt. 40, 113 e 590 c.p., il delitto di lesioni
colpose cagionate al piccolo R. L. (assoggettato, dopo i morsi, ad un lungo e
delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti) da un pitbull
di proprietà degli stessi imputati non adeguatamente custodito, il 3/1/2007,
condannava la O. e
assolveva il M..

Contro così fatto provvedimento
proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Catanzaro che concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato. All’udienza pubblica del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli
adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.

Ritenuto in diritto

Il ricorso del Procuratore
Generale presso la Corte
di Appello di Catanzaro investe la sola statuizione che ha riguardato la
posizione del M. e non anche la statuizione di condanna che definitivamente
investito la O.. Il
PG denunzia la violazione dell’art. 40 c.p. per non avere la sentenza impugnata
individuato la colpa del M. derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la
moglie) non idonea a contenere le reazioni dell’animale affidato, e anche
derivata dalla inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo
(il M. non aveva curato né controllato l’applicazione della museruola e non
aveva curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza
fisica e alle reazioni dell’animale).

La motivazione della sentenza
impugnata afferma la non rimproverabilità del M. rispetto all’episodio lesivo
per la ragione che egli era intervenuto nella vicenda
in un secondo momento quando il bambino era già stato azzannato e crede che la
sentenza di condanna del Tribunale abbia fondato la statuizione di colpevolezza
sulla sola base del titolo di proprietà del cane. La motivazione viola l’art.
40 del c.p. perché non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
impedire equivale a cagionarlo. Il M. era presente in casa secondo la stessa
ricostruzione della sentenza di appello che accerta
(pag. 5) essere accorso il M. alle grida della moglie e della madre del bambino
azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a tamponare le
ferite. L’obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo
proprietario, il M. appunto, e di fatto su chi per
essere la persona dominante rispetto all’animale aveva anche di fatto l’obbligo
di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare,
di verificare comunque che l’uscita avvenisse con l’adozione delle prescritte
cautele (museruola, guinzaglio), cautele che, secondo la sentenza di primo
grado, non furono adottate. Il M. non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano
dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona
che disponeva dell’animale e che poteva controllare le sue reazioni. La
motivazione di appello, a fronte della opposta motivazione di primo grado,
doveva dare specifico conto delle ragioni della sua diversa decisione senza
arrestarsi all’erronea prospettiva (erronea perché ha considerato solo il primo
comma dell’art. 40 c.p., senza avvertirsi che la
sentenza riformata aveva applicato l’art. 40 co. 2° dello stesso codice) che ha
letto nella sentenza del primo giudice una statuizione fondata su un principio
di responsabilità oggettiva contrastante col principio di personalità della
responsabilità penale.

La sentenza impugnata deve dunque
essere annullata per causa della denunziata erronea applicazione della legge
penale e il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di
Appello di Catanzaro, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei
confronti di M. C., con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di
Catanzaro, altra sezione.