Civile

Thursday 11 November 2004

L’errore materiale nella sentenza di primo grado può essere corretto dal primo giudice anche se la sentenza è stata impugnata. Corte costituzionale – sentenza 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 335

L’errore materiale nella sentenza di primo grado può essere corretto dal
primo giudice anche se la sentenza è stata impugnata.

Corte costituzionale – sentenza 28
ottobre-10 novembre 2004, n. 335

Presidente Mezzanotte – Relatore Vaccarella

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un procedimento di
correzione di errore materiale il Tribunale di
L’Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 287 del Cpc, nella parte in cui prevede che «le sentenze contro le
quali non sia stato proposto appello» possono essere corrette con il
procedimento di cui al successivo articolo 288 «dallo stesso giudice che le ha
pronunciate», qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella
parte in cui limita alle sole «sentenze contro le quali non sia stato proposto
appello», la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione
degli errori materiali ed esclude che quelle appellate possano essere corrette
«dallo stesso giudice che le ha pronunciate» indipendentemente dalla decisione
del mezzo di gravame.

1.1. Riferisce il rimettente che in
data 3 luglio 2002 il Tribunale aveva emesso, in
favore di Carlo Di Simone e nei confronti di Andrea e Daniele De Nuntiis, decreto ingiuntivo avverso il quale gli intimati
avevano proposto opposizione; che con sentenza 835/03 questa era stata
rigettata e gli opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese
processuali; che il 5 dicembre successivo l’opposto vittorioso aveva depositato
ricorso con cui, dedotto che il decidente era incorso in errore materiale –
avendolo appellato nell’intestazione, nel dispositivo e nella motivazione della
sentenza Carlo De Simone, anziché Carlo Di Simone – aveva chiesto che si procedesse
alla correzione dell’errore materiale; che, fissata con decreto la comparizione
delle parti, Andrea e Daniele De Nuntiis si erano
costituiti, rilevando che, avverso la sentenza oggetto del ricorso – e
anteriormente alla sua proposizione – era stato proposto appello, e
conseguentemente chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di
correzione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento; che a tanto la controparte aveva replicato rappresentando che,
stante la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, stabilita
dalla riforma del codice di rito del 1990, o si riconosceva al giudice di prime
cure la possibilità di procedere alla correzione dell’errore materiale anche
laddove, avverso la decisione che ne era affetta, fosse stato interposto
appello, oppure doveva ritenersi l’articolo 287 Cpc
in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Costituzione.

1.2. Precisa il giudice a quo che
nella fattispecie sottoposta al suo esame si verte in un’ipotesi tipica di errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli
articoli 287 e 288 Cpc, posto che l’inesatta
indicazione del cognome di una delle parti
integra uno sbaglio che investe non già il giudizio racchiuso nella
sentenza, ma piuttosto la sua espressione grafica.

1.3. Evidenzia quindi che, ai sensi
dell’articolo 287 Cpc, il provvedimento di correzione
deve essere pronunciato dallo stesso giudice – inteso come ufficio giudiziario
– che ha emesso la sentenza, eccezion fatta per l’ipotesi di avvenuta
proposizione dell’appello, ritenendosi, per consolidato diritto vivente, che in
tal caso la correzione, non più deducibile come oggetto di un apposito
procedimento, competa al giudice dell’impugnazione, al quale potrebbe essere
chiesta anche implicitamente, senza cioè la formulazione di un autonomo motivo
di gravame: da ciò l’inammissibilità, ovvero l’improcedibilità
per difetto di interesse, del procedimento in parola, una volta che la sentenza
oggetto dell’istanza di correzione sia stata gravata da appello o quanto meno
tutte le volte in cui il relativo ricorso risulti depositato a giudizio di
gravame pendente.

Ricorda il rimettente che, in
dottrina, è stata sostenuta la possibilità di
intendere l’inciso «contro le quali non sia stato proposto appello», come volto
a limitare a questa sola ipotesi la competenza a provvedere dello stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza della cui correzione si tratta, da ciò
deducendosi, a contrario, che, nel caso di proposizione dell’appello, il
relativo potere spetterebbe, con analogo procedimento e provvedimento, al
giudice di secondo grado; ma osserva che tale opzione interpretativa, pur
apprezzabile, non è condivisibile, perché palesemente in contrasto con lettera
della disciplina vigente e con il diritto vivente.

Ritiene infatti
il giudice a quo che l’attuale Cpc, a differenza di
quello del 1865 (che nell’articolo 473 aderì in effetti a un diverso punto di
vista), ha sancito la competenza funzionale del giudice che ha adottato un
provvedimento a procedere alla correzione dello stesso, salva l’ipotesi in cui
sia stato proposto appello, perché in tal caso il giudice dell’appello può
disporre la correzione «in considerazione del più generale potere devolutivo conseguente alla proposizione
dell’impugnazione»: di qui l’opinione dominante, in dottrina ed in
giurisprudenza, secondo la quale l’appello «assorbe» il procedimento di
correzione. Del resto, rileva il giudice a quo, proprio «nella mancanza di
detto potere devolutivo» si rinviene
la ragione della indiscussa esclusione del potere di correzione, da parte della
Corte di cassazione, degli errori materiali da cui fosse affetta una sentenza
davanti ad essa impugnata.

La circostanza che l’appello sfocia
per sua natura in una sentenza che – rescissa in ogni caso, la confermi o la
modifichi, quella di primo grado – si sostituisce a quella impugnata
comporta che il giudice d’appello può esercitare il potere di correzione solo
con la pronuncia della sentenza conclusiva e non già con un procedimento ad
hoc; e proprio in questa prospettiva (portata sostitutiva del riesame) la Corte
costituzionale ritenne – osserva il giudice a quo – non rilevante la questione
di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili
ex articolo 287 Cpc,
del decreto ingiuntivo opposto (sentenza 393/94).

D’altra parte, la previsione (ultimo
comma dell’articolo 288) della possibilità di impugnare le parti corrette
esclude che possa configurarsi un procedimento di correzione nell’ambito del
giudizio di appello, perché dovrebbe ammettersi
l’impugnabilità delle parti corrette innanzi allo stesso giudice che tale
correzione ha effettuato, in contrasto con il generale principio della sovraordinazione dell’organo competente per l’impugnazione.

Ancora: il comma 2 dell’articolo 288 Cpc prevede l’annotazione della correzione sull’originale
del provvedimento corretto, e tale formalità ha un senso solo in quanto
riferita a un’ordinanza (o a un decreto) adottata
dallo stesso ufficio che ha emesso il provvedimento annotando, laddove la
decisione del giudice d’appello, quand’anche si limiti a disporre la correzione
dell’errore materiale in cui sia incorso il primo giudice, non va mai annotata,
ma sostituisce semplicemente quella impugnata. Non a caso si ritiene
pacificamente che il potere di correzione debba essere esercitato anche in caso
di rigetto dell’appello o di declaratoria di inammissibilità
o di improcedibilità dello stesso, mentre,
nell’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo, il processo andrà
riassunto ai fini della pronuncia (con sentenza) sull’istanza di correzione:
diritto vivente che renderebbe assolutamente inimmaginabile, in via di
interpretazione analogica, un procedimento incidentale disciplinato dagli
articoli 287 e 288 Cpc innanzi al giudice d’appello.

1.4. Così ricostruita la disciplina
di riferimento, il giudice a quo osserva che essa, coerente ad un sistema in
cui la sentenza di primo grado non era, in via di principio – e salvo le
eccezioni previste dalla legge – provvisoriamente esecutiva, è incompatibile
con un sistema nel quale la provvisoria esecutività della sentenza di primo
grado costituisce la regola: l’articolo 287 si porrebbe, pertanto, in contrasto
con l’articolo 3 Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di
trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente
uguali, che sotto quello della ragionevolezza. E invero, precludere
l’esecuzione per la sola ragione che avverso la decisione affetta
da errore materiale sia stato proposto appello, è scelta normativa
irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza per il diverso trattamento
riservato alle sentenze, a seconda che esse siano o meno affette da errore
materiale, e cioè da un errore che incide solo sull’espressione grafica del dictum del giudice, e ciò tanto più che dottrina e
giurisprudenza ritengono esperibile il procedimento di correzione anche avverso
decisioni per le quali i termini di
impugnazione non siano ancora scaduti e che non siano pertanto ancora
passate in giudicato.

Ad avviso del rimettente inoltre
l’articolo 287 Cpc, laddove inibisce al cittadino di
iniziare l’esecuzione solo perché il provvedimento decisorio
è affetto da errore materiale, lede anche l’articolo 24,
comma 1, Costituzione, considerato il carattere sicuramente
giurisdizionale del processo esecutivo e la sua inerenza alla realizzazione del
diritto costituzionale di agire in giudizio.

Infine, se l’effettiva soddisfazione
di una pretesa si consegue solo con la sua esecuzione (spontanea o forzata),
deve ritenersi altresì fondato il dubbio di compatibilità della norma censurata
con il precetto sancito dall’articolo 111 Costituzione, perché l’impossibilità
di conseguire la correzione, in pendenza del giudizio di appello,
impedisce la realizzazione del diritto entro un termine ragionevole, e ciò
tanto più che, in tale contesto normativo, l’impugnazione potrebbe essere
proposta al fine puramente strumentale di paralizzare, insieme all’esperibilità del procedimento di correzione, la possibilità
per la parte vittoriosa di agire in executivis.

Del resto, considerato che la
sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una somma di denaro o
all’adempimento di altro obbligo o al risarcimento dei
danni, da liquidarsi successivamente era, già nel vecchio sistema, e a
prescindere dalla sua provvisoria esecutività, titolo per l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale, il sospetto di contrarietà dell’articolo 287 Cpc con il precetto dell’articolo 3, comma 2, Costituzione,
non sarebbe stato manifestamente infondato
neppure nella vigenza del vecchio testo dell’articolo 282 Cpc.

1.5. In punto di ammissibilità
della sollevata questione, rileva il rimettente che alla proposizione
dell’incidente di costituzionalità non osta la pretesa natura amministrativa
del procedimento di correzione, in quanto con tale espressione si mira in
realtà solo a porre in evidenza il suo carattere ordinatorio e non decisorio: senza dire che tale profilo è già stato
vagliato, seppure implicitamente, dalla Corte costituzionale nella menzionata
sentenza 393/94.

1.6. Quanto alla rilevanza della
questione, premette il rimettente che, ove non venisse
dichiarata l’incostituzionalità della norma censurata, esso decidente dovrebbe
dichiarare l’inammissibilità, ovvero l’improcedibilità
del procedimento di correzione davanti a lui pendente, con conseguente
compressione di rilevanti interessi delle parti.

Il giudice a quo osserva che la
rilevanza della questione sussiste anche se si segue
l’opinione – fortemente contrastata in dottrina, ma prevalente in
giurisprudenza e comunque avvalorata dal dettato del comma 1 dell’articolo 653 Cpc – secondo cui, a seguito del rigetto dell’opposizione,
quella che viene posta in esecuzione è l’ingiunzione portata dal decreto: e ciò
perché la sentenza di rigetto dell’opposizione ben può contenere statuizioni di
condanna diverse e ulteriori rispetto a quelle portate dal decreto ingiuntivo,
tra le quali segnatamente, come nella fattispecie dedotta in giudizio, proprio
la condanna al pagamento delle spese del processo di opposizione.

La tesi della non esecutività di
questo capo della pronuncia (affermata nella giurisprudenza di legittimità in
forza del carattere puramente accessorio di tale capo rispetto a quello di
rigetto, ontologicamente insuscettibile
di esecuzione) non meriterebbe di essere seguita, in
quanto essa comporta che il capo di condanna al pagamento delle spese diventi
esecutivo solo con il passaggio in giudicato della sentenza, con
un’insopportabile disparità di trattamento tra attore e convenuto, ed un
irragionevole pregiudizio per il difensore antistatario,
divenuto titolare, a seguito della pronuncia in suo favore, di un rapporto
autonomo e diretto con la parte soccombente.

In definitiva, conclude
il rimettente, solo l’accoglimento della proposta questione di costituzionalità
consentirebbe a Carlo Di Simone, ottenuta la correzione della sentenza di
rigetto dell’opposizione, di utilizzare la stessa come titolo esecutivo, senza
attendere l’esito del giudizio di appello proposto dalle controparti.

2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell’Avvocatura
generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque
infondata la questione proposta.

Osserva l’interveniente che la
questione – in ipotesi rilevante solo per ciò che riguarda la liquidazione
delle spese operata dalla sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, titolo esecutivo essendo, quanto al resto, il provvedimento
monitorio – è comunque mal posta, perché il relativo
capo della pronuncia, accedendo a decisione di rigetto, e non già di condanna,
non sarebbe comunque esecutivo per legge. Né sarebbe possibile una lettura
dell’articolo 653 Cpc che, dalla riformulazione
dell’articolo 282 Cpc, operata con la riforma del
1990, deduca il carattere di «inutile pleonasmo» del
richiamo, colà contenuto, alla provvisoria esecutività, posto che ora la
sentenza di primo grado è sempre esecutiva: e invero, per consolidato diritto
vivente, mentre l’esecutorietà della sentenza, nella parte relativa alle spese,
è inscindibilmente connessa a quella del capo principale, non sono
provvisoriamente esecutive né le pronunce di rigetto, né quelle costitutive, né
quelle di accertamento.

Tale assetto normativo, conclude l’Avvocatura, è assolutamente coerente con i
precetti costituzionali, perché il
principio della ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111
Costituzione, non ha nulla a che vedere né con l’esecutività della sentenza, né
con i mezzi di impugnazione avverso la stessa, ma piuttosto attiene al lasso di
tempo impiegato dagli organi giurisdizionali per pronunciarla; il principio di
eguaglianza, di cui all’articolo 3, non può essere invocato quando siano
diverse le situazioni messe a raffronto; l’articolo 24 infine non è
incompatibile con il sistema dei gravami, perché la statuizione racchiusa nel
giudicato costituisce l’unica verità processuale, sulla quale vanno parametrate le nozioni di «ragione» e di «torto».

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di
L’Aquila dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 287 del Cpc, nella parte in cui prevede che «le sentenze contro le
quali non sia stato proposto appello» possono essere corrette con il
procedimento di cui al successivo articolo 288 «dallo stesso giudice che le ha
pronunciate», qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella
parte in cui limita la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di
correzione degli errori materiali alle
sole «sentenze contro le quali non sia stato proposto appello»,
conseguentemente escludendo che quelle appellate possano essere corrette «dallo
stesso giudice che le ha pronunciate» indipendentemente dalla decisione del
mezzo di gravame.

2. L’eccezione di inammissibilità
della questione, per irrilevanza, sollevata dall’Avvocatura generale dello
Stato, è infondata.

Il problema dell’interpretazione
dell’articolo 653, comma 1, Cpc – e cioè se, in caso di rigetto dell’opposizione, il titolo
esecutivo sia costituito dal decreto ingiuntivo (come sostiene, sulla base
della lettera della norma, la giurisprudenza prevalente) ovvero dalla sentenza
(come ritiene la dottrina maggioritaria) – non riveste rilievo di sorta nel
presente giudizio una volta che si convenga, con l’unanime dottrina e
giurisprudenza, che è la sentenza di rigetto dell’opposizione – senza
necessità, dopo la riforma dell’articolo 282 Cpc, che
sia dichiarata provvisoriamente esecutiva – a consentire al creditore opposto
di procedere esecutivamente (si utilizzi come titolo esecutivo il decreto
ovvero la sentenza stessa) nei confronti dell’ingiunto; così come non riveste
rilievo alcuno la qualificazione che voglia darsi, in relazione al capo sulle
spese, alla sentenza di rigetto dell’opposizione, chiaro essendo (come rende
manifesto l’articolo 653, comma 2, Cpc) che sotto
nessun profilo la sentenza di rigetto dell’opposizione (che segue, cioè, un
provvedimento di condanna, e ne conferma il contenuto) è equiparabile ad una
sentenza di rigetto della domanda.

Se quest’ultimo
rilievo chiarisce l’estraneità, rispetto all’attuale questione, di quanto
questa Corte ha avuto modo di statuire con la sentenza 232/04, il primo rilievo
– la constatazione, cioè, che la sentenza di rigetto
dell’opposizione riveste un ruolo costitutivo per l’azione esecutiva del
creditore (vanamente) opposto – vale a rendere palese la rilevanza della
questione anche se si ritiene che il titolo esecutivo è costituito dal decreto
ingiuntivo: posto che «contemporaneamente (alla notifica della citazione in
opposizione) l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al
cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto» (articolo 645,
comma 1, seconda parte, Cpc), è del tutto ovvio che
il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà (cfr. articolo 654, comma 1, Cpc) solo
ove la sentenza di rigetto dell’opposizione risulti “coerente” con il decreto
ingiuntivo opposto; così come è ovvio che la pendenza di un procedimento di
correzione per inesatta identificazione del creditore opposto vale ad impedire
il conferimento dell’efficacia esecutiva al decreto stesso.

Nulla quaestio, è appena il caso di
rilevare, ove si aderisse alla tesi – preferita dal giudice a quo – secondo la quale il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla
sentenza di rigetto dell’opposizione.

3. La questione è fondata.

3.1. È noto che la disciplina della
correzione degli errori materiali (o di calcolo e delle omissioni) è frutto di
un processo volto, in primo luogo, a distinguere tali errori da quelli
rimediabili esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione;
così come è noto che tale distinzione è ben presto sfociata in un problema di
rapporti tra procedimenti in quanto essa – dapprima operata attraverso la “non
necessità” di percorrere «la via della rivocazione»
(articolo 580 Cpc sardo del 1859) – successivamente
lo fu sancendo la “non necessità” di «alcuno dei mezzi indicati nell’articolo
465 per far emendare nelle sentenze omissioni, o errori, che non ne producano
la nullità a termini dell’articolo 361» (articolo 473 Cpc
1865).

Tale “non necessità”, intesa
originariamente come mera possibilità di non utilizzare uno strumento
sproporzionato rispetto alla bisogna, pose come centrale il problema – quando
il citato articolo 473 disciplinò un procedimento ad
hoc per la correzione – del rapporto di tale procedimento speciale con quello
d’impugnazione: se, cioè, la correzione potesse chiedersi esclusivamente
utilizzando il procedimento speciale (ovvero anche con l’“eccessivo”, ma
anch’esso idoneo mezzo d’impugnazione) e, in caso di risposta affermativa, se
il procedimento speciale dovesse o potesse essere utilizzato pure nell’ipotesi
di proposizione di un mezzo di impugnazione.

È noto che prevalse nettamente, in
dottrina ed in giurisprudenza, la tesi della obbligatorietà
del procedimento speciale e, nel contempo, quella della sua inutilizzabilità
nel caso di proposizione, purché anteriore al provvedimento di correzione, di
un mezzo di impugnazione ordinario (all’epoca, l’opposizione contumaciale e l’appellazione: articolo 465, comma 2, Cpc
1865), in quanto la decisione finale si sostituiva integralmente a quella
(impugnata) da correggere.

3.2. Il codice vigente – separati
nettamente nel libro II il procedimento di correzione (titolo I) dalle
impugnazioni (titolo III) ed il loro oggetto (descritto, rispettivamente, negli
articoli 287 e 161, comma 1, Cpc)
– ha statuito che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello …
possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha
pronunciate …». La circostanza che tale locuzione fosse stata preceduta
dall’ampio dibattito, sopra sommariamente ricordato, ha fatto sì che essa sia
stata subito, e quasi unanimemente, intesa come confermativa dell’orientamento
dominante nella vigenza del codice del 1865: nel senso, cioè,
che il procedimento di correzione è «assorbito» in quello di appello che lo
renderebbe inutile (e inammissibile), essendo l’appello un rimedio con
devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva
di quella bisognosa di correzione.

Le medesime norme sono state ritenute
idonee a disciplinare la correzione sia delle sentenze d’appello sia (anteriormente alla legge 353/90, articolo 67) quelle di
cassazione: nel primo caso perché la proposizione di un mezzo d’impugnazione
limitato, e per ciò stesso inidoneo come il ricorso per cassazione – cfr., per l’analoga situazione della “sentenza arbitrale”,
l’articolo 826 Cpc nel testo ante legge 25/1994
(Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato
internazionale) –, non impediva al giudice d’appello di emendare la propria
sentenza; nel secondo caso perché la correzione da parte della Corte di
cassazione dell’errore inficiante la propria sentenza non vulnerava, attesa
l’ontologica diversità della correzione dall’impugnazione, il principio della inimpugnabilità delle sentenze della Sc.
Diversità, è il caso di ricordare, ribadita da questa Corte quando – avendo il
legislatore equiparato (articolo 391bis Cpc,
introdotto dall’articolo 67 della legge 353/90) l’errore materiale a quello
revocatorio sotto il profilo procedimentale – ha
censurato l’irragionevolezza, risolventesi anche in
violazione dell’articolo 24 Costituzione, della pretesa di uniformare «due
istituti (correzione e revocazione) che sono eterogenei» (sentenza 119/96).

Le medesime norme, ancora,
sostanzialmente disciplinano – dopo la profonda riforma dell’arbitrato
operata dalla legge 25/1994 – anche la correzione del lodo arbitrale;
procedimento di correzione insensibile alla proposizione dell’impugnazione per
nullità (e per revocazione e opposizione di terzo: articolo 831 Cpc), la cui competenza è distribuita tra arbitri e (dopo
il deposito) giudice dell’exequatur.

3.3. Dal quadro normativo appena
delineato emerge come la regola per cui il
procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed
è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore
(lato sensu) ostativo subisce l’unica eccezione della
sentenza di primo grado già investita dall’appello (sentenza di primo grado
alla quale è, ovviamente, equiparabile il decreto ingiuntivo: cfr. sentenza 393/94).

Come si è ricordato, tale eccezione è stata da sempre giustificata con la
particolare natura – di mezzo di impugnazione illimitato e con effetto
sostitutivo – dell’appello, la quale consente di «assorbire» in tale procedimento
quello speciale di correzione e di trasferire al giudice dell’appello il
relativo potere: donde la conclusione che, «rientrando la correzione nei
compiti di revisione conferiti al giudice del gravame», questi può disporla
solo con la sentenza che, decidendo sull’appello, si sostituisce a quella
gravata.

Il rimettente espone puntualmente gli
inconvenienti che tale soluzione produceva anche anteriormente
alla Novella del 1990, e ricorda come non abbia riscosso apprezzabile seguito
il tentativo dottrinale di limitarli attraverso una interpretazione
dell’articolo 287 Cpc che vi leggeva esclusivamente
una disciplina della competenza (del giudice a quo prima, e del giudice ad quem dopo la proposizione dell’appello) a gestire il
procedimento speciale: inconvenienti che, come questa Corte ha ripetutamente
statuito (tra le tante, sentenze 204 e 32/2001), non consentono di sindacare la
discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo se non quando essi
denotano una manifesta irrazionalità della disciplina ovvero l’assenza di una
valida ragione giustificativa delle scelte legislative.

3.4. Osserva la Corte che le esigenze
di economia processuale – la superfluità, cioè,
dell’esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio
(d’appello) idoneo ad emendare la sentenza dall’errore che la inficiava,
trattandosi, come è stato detto, di «una correzione in pura perdita, quasi un
ornamento apposto a una casa destinata a crollare» – potevano costituire una
sufficiente giustificazione della scelta legislativa, e degli inconvenienti che
essa comportava, quando la sentenza di primo grado, sia pure con eccezioni
sempre più frequenti, era ancora normalmente priva di efficacia esecutiva in
ragione della sua appellabilità (articolo 337, comma
1, Cpc, ante legge 353/90, articolo 49).

La sostituzione della norma da ultimo
citata con quella secondo cui «l’esecuzione della sentenza non è sospesa per
effetto dell’impugnazione», unita all’espressa previsione della
immediata esecutività della sentenza di primo grado (articolo 282 Cpc, come sostituito dall’articolo 33 della legge 353/90),
ha modificato profondamente il quadro normativo nel quale continua a collocarsi
l’articolo 287 e la scelta legislativa con esso operata: la sentenza appellata,
affetta da errore correggibile, era sottoposta olim
al regime ordinario della sentenza di primo grado (quello c.d. della sentenza
soggetta a gravame), laddove, dopo la legge 353/90, ad essa continua ad essere
riservato il medesimo trattamento che, però, è divenuto eccezionale e deteriore
rispetto a quello di cui gode, oggi, la sentenza di primo grado.

3.5. Non soltanto, dunque, le ragioni
di economia processuale, sulle quali si fondava la
scelta legislativa di cui all’articolo 287 Cpc,
risultano profondamente “indebolite” da ciò, che esse diventano causa di
assoggettamento della sentenza di primo grado ad un regime eccezionale
(laddove, in precedenza, esse provocavano l’assoggettamento al regime ordinario
anche delle sentenze che, eccezionalmente, erano munite di efficacia esecutiva),
ma l’intrinseca “debolezza” di quelle ragioni è testimoniata dalla loro non
costante applicazione: il sopravvenire dell’appello in pendenza del
procedimento di correzione non determina l’improcedibilità
di quest’ultimo, così come qualsiasi altro mezzo di
impugnazione – anche se non limitato – non comporta né l’inammissibilità né l’improcedibilità del procedimento di correzione.

Le esigenze di economia
processuale recepite dal legislatore con l’articolo 287 Cpc,
in sintesi, sono tali da tollerare la pendenza contestuale del procedimento di
correzione e dei procedimenti di impugnazione, e perfino del procedimento di
appello quando questo sia posteriore a quello di correzione; in conclusione,
esse sono poste a fondamento di un’eccezionale disciplina dei rapporti tra
procedimento di correzione e procedimenti di impugnazione.

3.6. L’eccezionalità della disciplina
del procedimento di correzione nei suoi rapporti con la previa pendenza del
procedimento d’appello, e l’eccezionale regime della sentenza di primo grado al
quale esso dà luogo, determinano, con il loro sommarsi
e combinarsi, una manifesta irragionevolezza della disciplina dettata
dall’articolo 287 Cpc allorché sottrae al
procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le sentenze
contro le quali sia stato proposto appello.

Tale irragionevolezza si risolve
altresì in una ingiustificabile compressione del
diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto –
costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della
tutela giurisdizionale – in una violazione dell’articolo 24 Costituzione
(sentenze 321/98; 333/01; 336, 444 e 522/02; 155/04).

PQM

La Corte costituzionale dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 287 del Cpc
limitatamente alle parole «contro le quali non sia
stato proposto appello».