Lavoro e Previdenza

Wednesday 29 October 2003

L’emendamento del Governo sulla riforma delle pensioni. 27.10.2003

L’emendamento del Governo sulla riforma delle pensioni

Emendamento del governo 27.10.2003

Dopo larticolo 1, inserire i seguenti:

Articolo 1-bis

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1.Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto allaccesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dellammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al comma 1.

3.Il lavoratore può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.

Articolo 1-ter

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)

1.Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1º gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.335, l’età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2.Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi d’intesa con le parti sociali: a)tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività; b)prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; c)prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

3.Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1; b)armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività; c)prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle stesse d’intesa con le Parti Sociali; d)confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva; e)prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d’intesa con le parti sociali; 4.Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazioni per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Articolo 1-quater

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1.Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturino i requisiti previsti per la pensione di anzianità, previa certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale di appartenenza su richiesta dei lavoratori medesimi, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2.All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento

3.All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: “i-bis)quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;”

4.Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5.Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6.L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti: q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, nonchè degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale non sia inferiore ad un importo pari a 516 euro al giorno; q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale;

Conseguentemente

allarticolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

allarticolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

allarticolo 1, comma 2 , sostituire le parole “con lapplicazione degli incentivi di cui alla lettera b)” con le seguenti: “con lapplicazione degli incentivi di cui allarticolo 1-quater ;

All’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: “p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo , in quanto compatibili, e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1-quater al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le Regioni e gli enti locali, e tenuto conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;”

allarticolo 7, comma 1, sostituire le parole “di cui agli articoli 1 e 5” con le seguenti: “di cui agli articoli 1, 1-ter e 5;

allarticolo 7, comma 8, sostituire le parole “di cui agli articoli 1 e 5” con le seguenti: “di cui agli articoli 1, 1-ter e 5;

Ddl 2058 –

Articolo 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dellattività lavorativa;

c) liberalizzare letà pensionabile;

d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;

f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone loperatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, lequilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il Governo, nellesercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, lottenimento da parte dellente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dellammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;

b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) lesercizio del diritto di proseguire lattività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per lapplicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nellesenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che lopzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dellesercizio dellopzione medesima, a posticipare laccesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dellesercizio della predetta opzione; prevedere che la retribuzione successiva allesercizio dellopzione sia soggetta a tassazione separata;

c) liberalizzare letà pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dellattività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con lapplicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino alletà di sessantacinque anni;

d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dellanzianità contributiva e delletà;

e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo lapplicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso lINPS, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dallelevazione dellaliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dellincremento dellaliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;

g) adottare misure finalizzate ad incrementare lentità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con lobbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che dintesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse allanzianità contributiva, alletà anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) lindividuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 e al comma 2 dellarticolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) la rimozione dei vincoli posti dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; lattuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonchè il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dellincarico di responsabile dei fondi pensione nonchè lincentivazione dellattività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nellambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

7) la riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dellimporto pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;

8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto allassenza di oneri per le imprese, attraverso lindividuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

h) prevedere lelevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dallimponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

i) perfezionare lunitarietà e lomogeneità del sistema di vigilanza sullintero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dallordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) lesercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dellattività di alta vigilanza mediante ladozione di direttive generali in materia;

2) lattribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui allarticolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare ladesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione allesercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere lapplicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nellesercizio della facoltà di cui allarticolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

m) realizzare misure specifiche volte allemersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dalleconomia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con lobiettivo di consentire laccesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dalletà anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento delletà pensionabile;

p) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo;

q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

Articolo 2.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dallarticolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonchè a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

Articolo 3.

(Associati in partecipazione e prestator idi lavoro occasionali)

1. I soggetti che, nellambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dellarticolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù delliscrizione agli albi professionali.

2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.

Articolo 4.

(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive)

1. Presso lINPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato “Casellario”, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne abbiano comunque comportato lesclusione o lesonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti dimposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2.

4. Il Casellario costituisce lanagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere lestratto conto contributivo annuale previsto dallarticolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dellassicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato delloccupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dellarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dellinterno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne lutilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

7. Per listituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per lanno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito allindividuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dallarticolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e laggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

Articolo 5.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo lobiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dellattività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonchè a quelli indicati nellarticolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: “tendenzialmente” a: “altro beneficiario,”.

Articolo 6.

(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati)

1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nellambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

2. Larticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorchè la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

Articolo 7.

(Procedure)

1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dellammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dellarticolo 1 della presente legge.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per lespressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo allesame delle Commissioni.

5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, secondo periodo, la proroga del termine per lespressione del parere, i termini per lemanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

6. Nelladozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative allosservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui allarticolo 8, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

Articolo 8.

(Testo unico in materia previdenziale)

1. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, allerogazione delle prestazioni, allattività amministrativa e finanziaria degli enti preposti allassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti e allerogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nellambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per laccertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dellespressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per lesercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dallattuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.