Penale

Monday 18 October 2004

Legittimo il sequestro preventivo di immobile costruito su area abusivamente lottizzata. E il proprietario può solo agire per i danni. Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 7 luglio-4 ottobre 2004, n. 38730

Legittimo il sequestro preventivo di immobile costruito su area abusivamente lottizzata. E il proprietario può solo agire per i danni

Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 7 luglio-4 ottobre 2004, n. 38730

Presidente Savignano Relatore Onorato

Pm Passacantando Ricorrente Vittorioso

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2003 il Tribunale di Palermo, su istanza di riesame proposta nellinteresse di Carmelo Vittorioso, ha confermato il sequestro preventivo disposto il 17 novembre 2003 dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, relativamente ad alcuni terreni siti in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia. e al complesso immobiliare denominato Vastello.

Lo stesso Tribunale palermitano, con sentenza del 25 luglio 2003, aveva condannato Luigi Di Prima e altri coimputati siccome colpevoli di varie contravvenzioni urbanistiche e ambientali, tra cui il reato di lottizzazione abusiva. e aveva disposto, in relazione a questultimo reato, la confisca di tutto il menzionato complesso immobiliare Vastello.

In estrema sintesi, il giudice del riesame ha osservato:

a) che la sentenza di condanna precludeva la rivalutazione del fumus delicti;

b) che lassoggettamento a confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente costruite, previsto prima dallarticolo 19 legge 47/1985 e ora dallarticolo 44 Dpr 380/01, implica la legittimità del sequestro preventivo ai sensi dellarticolo 321, comma 2, Cpp;

c) che tale legittimità non è esclusa dalla circostanza che il titolare della res sequestrata sia un soggetto non indagato o un terzo di buona fede, il quale peraltro può far valere i suoi diritti in sede civile;

d) che la ultimazione delle opere non esclude di per sé il pericolo concreto di aggravamento o protrazione dellillecito.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Carmelo Vittorioso, asseritamente estraneo al processo penale di merito e terzo acquirente in buona fede di una delle unità immobiliari costruite nel complesso Vastello.

Deduce a sostegno cinque motivi di ricorso, appresso esposti e valutati.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il difensore deduce la perenzione del sequestro preventivo ai sensi degli articoli 324, commi 5 e 7, e 309, comma 10, Cpp perché il provvedimento del Tribunale del riesame è intervenuto oltre il termine legale di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Il motivo è generico, perché non specifica gli elementi fattuali in base ai quali lordinanza di riesame sarebbe tardiva.

Ma è anche manifestamente infondato, giacché, dalle informazioni assunte da questa corte presso il Tribunale palermitano, è risultato che gli atti sono pervenuti allo stesso Tribunale in data 12 dicembre 2003. Alla udienza camerale del 19 dicembre 2003 il Tribunale si riservò la decisione, che fu poi emessa in pari data e depositata il 22 dicembre 2003, e quindi nel termine di dieci giorni prescritto dalle norme invocate.

2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, perché la fattispecie de qua non è inquadrabile tra le ipotesi di confisca obbligatoria, che sono quelle unicamente previste dallarticolo 321, comma 2bis (sic!), Cpp, e perché a norma dellarticolo 240, comma 3, Cp la confisca non è applicabile a carico di persona estranea al reato ‑ come il Vittorioso ‑ sicché mancava il presupposto di legittimità del sequestro preventivo.

La tesi però non può essere accolta.

2.1. La confisca di cui allarticolo 44 del Tu sulledilizia n. 380/01, che riproduce testualmente larticolo 19 della legge 47/1985, è un istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato nellarticolo 240 Cp, essenzialmente perché i terreni abusivamente lottizzati e le opere realizzate sugli stessi, che sono oggetto della confisca speciale obbligatoria, vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del comune, anziché al patrimonio statale come avviene per la confisca codicistica. Insomma, la confisca di cui alla legge speciale configura una espropriazione a favore dellautorità comunale, mentre la confisca codicistica configura una espropriazione a favore dello Stato.

Nonostante qualche opinione dottrinale e giurisprudenziale contraria, perciò, la prima non è una misura di sicurezza patrimoniale, ma configura ‑ al pari dellordine di demolizione delle opere edilizie abusive di cui allarticolo 31, comma 9, Dpr 380/01 ‑ una sanzione amministrativa, applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune (di cui allarticolo 30, commi 7 e 8, Dpr 380/01).

In conformità a questa diversa natura giuridica, la confisca urbanistica è obbligatoria e prescinde dalla condanna, unico suo presupposto essendo laccertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva: in ciò differisce dalla confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne sono il prodotto e il profitto, di cui allarticolo 240, comma 1, Cp, che presuppone sempre la condanna.

Ma la confisca urbanistica si differenzia anche da quella di cui allarticolo 240, comma 2, n. 2, Cp, che pure è obbligatoria e prescinde dalla condanna, perché la prima non riguarda cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato: infatti i terreni lottizzati e le relative opere edili costituiscono reato non per se stessi, ma in quanto sono privi di autorizzazione o sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici; inoltre, a differenza di quanto dispone in via derogatoria lultimo comma dellarticolo 240 Cp, la confisca urbanistica resta obbligatoria anche se i beni lottizzati possono essere autorizzati mediante autorizzazione amministrativa.

Coerentemente a tali differenze, la confisca codicistica in alcuni casi (articolo 240, comma 1, nonché comma 2 n. 1) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato, mentre la confisca urbanistica, avendo natura reale e non personale, deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.

(Sostengono la natura di sanzione amministrativa della sanzione urbanistica Cassazione Sezione terza, 12471/95, Pg in proc. Besana, rv 203276; 1880/99, Negro, rv 213851; 777/99, Iacoangeli, rv 214058; 4262/95, Cascarino, rv 203367, parla invece di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa).

2.2. Questa diversità strutturale, peraltro, non significa che larticolo 321, comma 2, Cpp prevedendo espressamente il sequestro preventivo in funzione della confisca, abbia inteso riferirsi soltanto alla confisca codicistica, e tanto meno alla confisca codicistica obbligatoria ‑ come immotivatamente sostiene il ricorrente (anche se inspiegabilmente si riferisce al comma 2bis, che come il comma 2 presuppone solo la possibilità della confisca, ma riguarda la diversa materia dei delitti contro la Pa).

Se tale fosse stata la volontà del Legislatore del 1988, questi, nellattribuire al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, avrebbe aggiunto ai sensi dellarticolo 240 Cp o altra frase simile.

Ma al di là dellargomento letterale, lapplicabilità del sequestro preventivo anche ai casi di confisca urbanistica deriva anzitutto da considerazioni storiche e teleologiche. Sotto il primo profilo, la Relazione ministeriale al progetto preliminare del codice di rito non lascia dubbi sulla intenzione di consentire il sequestro preventivo delle lottizzazioni abusive in funzione della relativa confisca (p. 80 Gu n. 93 del 24 ottobre 1988).

Sotto il secondo profilo, va rilevato che, nonostante la diversità di natura giuridica, i due tipi di confisca sono accomunati da una stessa finalità cautelare. La misura di sicurezza patrimoniale di cui allarticolo 240 Cp, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose pertinenti al reato, mediante lespropriazione delle stesse cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati o laggravamento di quelli commessi. La sanzione amministrativa di cui allarticolo 44 Dpr 380/01, attraverso la espropriazione dei terreni lottizzati a favore dellautorità comunale, mira a impedire che la lesione della riserva pubblica di programmazione del territorio sia portata a ulteriori conseguenze. Orbene, il sequestro preventivo di cui al comma 2 dellarticolo 321 Cpp, assicurando anticipatamente lapplicabilità della confisca, tende a soddisfare queste esigenze cautelari sia in rapporto alla confisca codicistica, sia in rapporto a quella urbanistica.

2.3. Così precisato il rapporto tra sequestro preventivo e confisca urbanistica dei terreni e delle opere edili abusivamente lottizzati, risulta evidente linfondatezza delle censure del ricorrente e la conseguente legittimità, sotto questo profilo, dellordinanza impugnata.

In particolare, è legittimo il sequestro preventivo disposto anche a carico di terzi estranei al reato e al relativo processo principale, giacché, come la confisca alla quale è finalizzato, anche il sequestro preventivo ha natura reale, non personale, sicché, proprio per non pregiudicare linteresse pubblico alla programmazione e al governo del territorio, il terzo estraneo in buona fede non può ottenere la restituzione dellimmobile di sua pertinenza, ma può solo far valere il diritto al risarcimento in sede civile contro i suoi danti causa.

3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali e dellarticolo 24 Costituzione, giacché la sentenza di condanna, quando ‑ come nel caso di specie ‑ non era ancora depositata al momento del sequestro e della ordinanza del riesame, non può precludere la valutazione del fumus delicti nei confronti del terzo estraneo al reato e al processo di merito, che pertanto non è messo in grado di difendersi adeguatamente.

Anche questa censura va disattesa.

Come la confisca urbanistica presuppone soltanto laccertamento di una lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla condanna e dallaccertamento delle responsabilità personali, così il sequestro preventivo che alla confisca è funzionale presuppone soltanto il fumus della lottizzazione abusiva e prescinde dalla responsabilità degli indagati, in conformità alla sua natura reale.

La motivazione del Tribunale del riesame palermitano intendeva semplicemente sottolineare che lastratta configurabilità della lottizzazione abusiva, come già accertata dal provvedimento di sequestro del Tribunale di Termini Imerese, era stata confermata dalla sentenza del giudice di merito laddove aveva ritenuto sussistente il reato di lottizzazione abusiva e aveva per conseguenza disposto la confisca.

Così legittimamente accertato il presupposto oggettivo del sequestro preventivo, non era rilevante che la sentenza di merito non fosse stata ancora depositata e che lattuale ricorrente fosse rimasto estraneo al processo principale che con quella sentenza si era concluso, atteso il carattere reale della confisca e del sequestro finalizzato alla confisca stessa.

4. Col quarto motivo il difensore lamenta violazione dellarticolo 125, comma 3, Cpp e difetto di motivazione, perché il Tribunale del riesame non ha motivato ‑ come imposto dalle sezioni unite di questa corte con sentenza 12878/03 ‑ sul concreto pericolo che la disponibilità della cosa sequestrata può avere in ordine al c.d. carico urbanistico, quando le opere abusive siano ultimate e quando le unità immobiliari previste nel piano di lottizzazione siano tutte vendute con rogiti notarili, sicché deve escludersi una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, come dimostrato dalla perizia giurata prodotta, la quale ha accertato la oggettiva impossibilità di realizzare ulteriori attività di frazionamento e di lottizzazione negoziale.

Il Tribunale del riesame ha anche omesso di esaminare la sanabilità delle opere abusive, che secondo il ricorrente è rilevante per la valutazione del periculum in mora.

Il motivo, che pur deducendo un difetto di motivazione denuncia in sostanza un vizio di legittimità per mancanza di un presupposto legale del sequestro, è infondato.

4.1. Il sequestro preventivo di cui al comma 1 dellarticolo 321 Cpp, che presuppone il fumus delicti e il periculum in mora, è del tutto diverso da quello previsto dal comma 2 dello stesso articolo, che presuppone il fumus delicti e la mera confiscabilità della cosa. Si può dire che in questo caso il periculum in mora è in re ipsa, giacché il Legislatore, prevedendo la possibilità della confisca, ha ritenuto tipicamente sussistente il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, con la conseguenza che il giudice non ha lobbligo di motivare sul pericolo stesso, ma ha solo il dovere di render conto dellesercizio del potere discrezionale attribuitogli dal Legislatore (il giudice può disporre la misura cautelare). In tal senso linsegnamento della giurisprudenza di legittimità è univoco (ex multis Cassazione Sezione prima, 2994/93, Cassanelli, rv 194824; Cassazione Sezione sesta, 151/94, Pompei, rv 198258; 4114/95, Giacalone, rv 200854; 1022/95, Franceschini, rv 201943).

In coerenza con questi principi, si deve affermare che il sequestro preventivo di una lottizzazione abusiva finalizzato alla relativa confisca, in ragione della particolare disciplina prevista per questa dallarticolo 44 Dpr 301/01, presuppone soltanto lastratta configurabilità della abusiva lottizzazione e può a rigore essere disposto anche se il reato dovesse ritenersi già estinto o insussistente per difetto dellelemento soggettivo. Giacché in questo caso la confisca è obbligatoria, il giudice che dispone il sequestro non ha un particolare dovere motivazionale, salvo che quello di accertare il fumus della lottizzazione abusiva. Con tutta evidenza non deve motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, e può disporre la misura anche se lattività lottizzatoria è esaurita e le opere abusive sono ultimate.

Questa conclusione non deve apparire paradossale, giacché è lo stesso Legislatore che da una parte ha imposto la confisca anche nei casi in cui lattività lottizzatoria sia esaurita e dallaltra ha attribuito al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo proprio al fine di garantire la confisca finale.

4.2. Nessun rilievo ha la possibilità di sanare le opere abusive costruite nei terreni lottizzati ai sensi dellarticolo 32 del Dl 269/03, convertito con legge 326/03. Infatti sino a che la sanatoria non sia perfezionata permane la esigenza cautelare che il sequestro intende soddisfare.

Solo nel caso in cui lautorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, ritenga di autorizzare successivamente lintervento lottizzatorio abusivo, viene meno lobbligo della confisca e quindi a maggior ragione il potere di disporre il sequestro preventivo.

5. Infine, coi quinto e ultimo motivo di ricorso il difensore denuncia violazione delle lettere a) c) ed e) dellarticolo 606 Cpp perché lordinanza impugnata non ha considerato che ai sensi dellarticolo 34 D.Lgs 80/1998, come sostituito dallarticolo 7 legge 205/00, la materia urbanistica ed edilizia, comprendente tutti gli aspetti delluso del territorio, è demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e perché ha omesso di esaminare la specifica eccezione sollevata al riguardo in sede di riesame.

Anche questa censura è destituita di fondamento giuridico.

Linvocato articolo 34 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dallarticolo 7 legge 205/00, dispone che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia».

Dal tenore letterale della norma risulta chiaro che sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo i giudizi (le controversie) civili e amministrativi in materia di uso del territorio, che hanno per oggetto gli atti pubblici e i comportamenti privati delle Pa, ma non i giudizi penali, che invece hanno per oggetto i reati commessi dai privati in materia urbanistica ed edilizia. In altri termini, la norma di cui trattasi esclude la giurisdizione civile nella suddetta materia, non già quella penale.

Nel caso di specie, pertanto, non sussiste né lesercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata ad altro organo giurisdizionale, né inosservanza di norme processuali.

Non sussiste neppure mancanza di motivazione, atteso che questa si configura soltanto in relazione ad elementi di fatto, e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti che sono palesemente infondate, anche perché in questultimo caso la corte di cassazione a norma dellarticolo 619 Cpp può supplire a una mancanza di motivazione che non ha avuto incidenza sul dispositivo (Cassazione Sezione prima, 4931/92, min. Tesoro in proc. Parente, rv 188913). Tutto ciò, prescindendo dalla considerazione che il ricorso contro un provvedimento di riesame di una misura cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione (articolo 325.1 Cpp).

6. Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dellarticolo 616 Cpp consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.