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Friday 19 January 2007

Legge Comunitaria 2006.

Legge Comunitaria 2006.

Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006

Capo I

DELEGA AL GOVERNO

PER L’ATTUAZIONE DI DIRETTIVE

COMUNITARIE

Articolo 1.

(Delega
al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già
scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui
al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in
ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30
settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1,
fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare
disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni
siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli
articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi
previste.

7. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della medesima
legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche
europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per
la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Articolo 2.

(Princìpi
e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali:

a) le amministrazioni
direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti
dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto
congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro
è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della
presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al
colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;

d) eventuali
spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle
direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all’attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei
decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle
direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della
delega;

g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i
princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.

Articolo 3.

(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi
3 e 9 dell’articolo 1.

Articolo 4.

(Oneri
relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri
per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle
tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all’attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Articolo 5.

(Delega
al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive

comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro
il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma
1 riguardano materie o settori omogenei.

3. Per le disposizioni adottate
ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al
comma 7 dell’articolo 1.

Articolo 6.

(Attuazione
di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con
uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il
predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la
finanza pubblica.

Capo II

INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL
CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA

Articolo 7.

(Introduzione
degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Dopo l’articolo 15 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 15-bis. –
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso
riguardanti l’Italia). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle
amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei
conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali
dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che
abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano;

b) dei rinvii
pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 234 del Trattato
istitutivo della Comunità europea o dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione
europea, da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione
avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche
sull’oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all’Italia;

d) dei procedimenti di indagine
formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette
ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali
conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al
comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo
o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee
trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni
sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una
valutazione dell’impatto sull’ordinamento.

Articolo 15-ter. – (Relazione
trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea). – 1. Il
Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull’andamento dei
flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea. La relazione contiene
un’indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e
sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento
dell’Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la
distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio
dell’Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche
rilevanti".

Capo III

PRINCÌPI FONDAMENTALI

DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Articolo 8.

(Individuazione
di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente)

1. Sono princìpi fondamentali,
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela
e sicurezza del lavoro", i seguenti:

a) salvaguardia delle
disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene
tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo
all’esercizio dei poteri sanzionatori;

b) possibilità per le regioni e
le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario,
nell’ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla
materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli
fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione
perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.

2. Sono princìpi fondamentali,
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti
comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela
della salute", i seguenti:

a) salvaguardia delle
disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene
tutelato "salute", con particolare riguardo all’esercizio dei poteri
sanzionatori;

b) limitazione degli interventi
regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le
scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona
interessata, qualora l’opzione normativa non risulti fondata sull’elaborazione
di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e
delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali
o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;

c) possibilità per le regioni e
le province autonome di introdurre, nell’ambito degli atti di recepimento di
norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori
di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati
dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della
salute perseguiti dalla legislazione statale.

3. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome danno attuazione o assicurano l’applicazione degli atti
comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO,

CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA

Articolo 9.

(Introduzione
dell’articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione
della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli)

1. Dopo l’articolo 26 della legge
25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:

"Articolo 26-bis. – (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli). – 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le
direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo
è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo
3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:

1) nel caso di danni alle
persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;

2) nel caso di danni alle cose,
un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;

b) prevedere un periodo
transitorio di cinque anni, dalla data dell’11 giugno 2007 prevista per
l’attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura
obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone
secondo quanto indicato alla lettera a);

c) prevedere, ai fini del
risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della
strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici –
CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato,
una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i
danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per
gravi danni alle persone".

2. All’articolo 1, comma 4, della
legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: "2004/113/CE"
sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE".

Articolo 10.

(Introduzione
dell’articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per
l’attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva
2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari)

1. Dopo l’articolo 9 della legge
18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:

"Articolo 9-bis. – (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva
2004/39/CE). – 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che
modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva
e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale attribuendo le
competenze rispettivamente alla Banca d’Italia e alla Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB) secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 6
del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato;

b) recepire le
nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e
strumenti finanziari contenute nell’allegato I alla direttiva; attribuire alla
CONSOB, d’intesa con la Banca
d’Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;

c) prevedere che l’esercizio nei
confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di
investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in
forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in
materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB. Resta ferma
l’abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste
dall’ordinamento nazionale;

d) prevedere che la gestione di
sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di
gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle
condizioni indicate dalla direttiva;

e) individuare nella CONSOB, in
coordinamento con la Banca
d’Italia, l’autorità unica competente per i fini di collaborazione con le
autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle
relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

f) stabilire i criteri generali
di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi
accessori, ispirati ai princìpi di cura dell’interesse del cliente, tenendo
conto dell’integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di
investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le
controparti qualificate;

g) prevedere
che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell’applicazione
delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate
come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di
Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, il potere di
disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 64,
paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che
possono essere riconosciuti come controparti qualificate;

h) attribuire alla CONSOB,
sentita la Banca
d’Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla
direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i
soggetti abilitati devono tenere:

1) le misure e gli strumenti per
identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di
interesse, inclusi i princìpi che devono essere seguiti dalle imprese
nell’adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;

2) gli obblighi
di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun
tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di
investimento offerti; a tale fine, la
CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti previsto dall’articolo 136 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

3) la valutazione
dell’adeguatezza delle operazioni;

4) l’affidamento a terzi, da
parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;

5) le misure da adottare per
ottenere nell’esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i
clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini
stessi;

i) disciplinare l’attività di
gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il
potere di stabilire con proprio regolamento i criteri
di funzionamento dei sistemi stessi;

l) al fine di garantire
l’effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell’efficacia
del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono
impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico
nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia per i mercati
all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall’articolo
1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su
tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell’economia e delle finanze,
sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB,
per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:

1) disciplinare il regime di
trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti
azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei
mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli
internalizzatori sistematici;

2) estendere, in tutto o in
parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di
trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi
dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;

m) conferire alla CONSOB il
potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura
di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti
materie:

1) il contenuto e le modalità di
comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni
concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati prevedendo anche l’utilizzo di sistemi di notifica approvati
dalla CONSOB stessa;

2) l’estensione degli obblighi di
comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari
anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati
regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori;

3) i requisiti di organizzazione
delle società di gestione dei mercati regolamentati;

n) prevedere che la CONSOB possa individuare i
criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi
dell’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei
mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di
regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti
dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva;

o) conferire alla CONSOB,
d’intesa con la Banca
d’Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla
direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali
subordinare la designazione e l’accesso alle controparti centrali o ai sistemi
di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
della direttiva;

p) conferire alla CONSOB il
potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario
dalla negoziazione;

q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la
prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di
intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli
articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze
delle altre autorità stabilite dalla legge;

r) prevedere la possibilità per
gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i princìpi già
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;

s) attribuire alla Banca d’Italia
e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dall’articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità
previsti dall’articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere,
fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le
violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e
non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche; l’esclusione della facoltà di pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; l’adeguamento alla complessità dei procedimenti
sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la
pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente
a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti
coinvolte;

u) estendere l’applicazione del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste
dalla direttiva;

v) prevedere procedure per la
risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi
e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di
investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella
composizione delle controversie transfrontaliere;

z) disciplinare i rapporti con le
autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle
materie previste dalla direttiva.

2. All’attuazione del presente
articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica".

2. Ai fini del recepimento della
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per
l’esercizio della delega previsto dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005,
n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

3. Dopo il
comma 1 dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei mercati
regolamentati di strumenti finanziari previsti dall’articolo
1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici,
limitatamente al settore dell’energia, le negoziazioni in conto proprio possono
essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo".

4. All’articolo
78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. L’attività di
organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti
finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di
investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e,
limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e
valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi
interbancari".

5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli articoli
9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
sono abrogati.

Articolo 11.

(Attuazione
della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi
a fini di ricerca scientifica)

1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente
concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, anche il seguente principio e criterio
direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche
quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio
dello Stato italiano.

Articolo 12.

(Attuazione
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato)

1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/85/CE
del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il
richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide,
vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di
origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo
che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi
possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti
riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese
d’origine o di provenienza e non costituenti reato per l’ordinamento italiano.

Articolo 13.

(Modifiche
alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di
diritti acquisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra)

1. All’articolo 19, comma 1,
della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

"b-bis) ai medici che hanno
iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984
e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo
odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e
che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale,
all’attività di cui all’articolo 2 per tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell’attestato".

2. All’articolo 20, comma 1,
della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

"b-bis) i medici che hanno
iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984
e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo
odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre
1994".

Articolo 14.

(Modifiche
alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse
bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. L’articolo 3 della legge 8
luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3. – (Sanzioni per
violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non
automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento, che vìola l’obbligo di identificazione e
di classificazione di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

2. Il titolare dello stabilimento
che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da
quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che vìola le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito
all’articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e
classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite
da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la
difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13
febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.

5. Il decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 29, è abrogato".

2. Dopo l’articolo 3 della legge
8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti:

"Articolo 3-bis. – (Sanzioni
per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione
automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui
all’articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione,
del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo
che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione
è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle
tecniche di classificazione, in assenza dell’approvazione delle autorità
competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato
regolamento (CEE) n. 344/91.

2. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che vìola le
disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento
(CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Il titolare dello stabilimento
che vìola le disposizioni sulla identificazione delle
categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di
cui all’articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Qualora nel corso dei
controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n.
344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che
il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello
ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello
stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500 a
euro 3.000.

Articolo 3-ter. – (Disposizioni
finali). – 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell’illecito di
cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento
esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma,
l’organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende
o revoca l’abilitazione.

2. Se nei cinque anni successivi
alla commissione dell’illecito di cui all’articolo 3-bis, comma 4, accertata
con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la
medesima norma, l’organo competente al rilascio della licenza, di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, della
Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la
gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la
licenza.

3. Fino all’individuazione
dell’organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le
sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato
centrale repressione frodi, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.

4. Ai fini degli accertamenti e
delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente
legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni".

Articolo 15.

(Modifica
all’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di
biocidi)

1. Il comma 3
dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è
sostituito dal seguente:

"3. Non è consentito il
rilascio dell’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’impiego da parte
del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o
"molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o
"tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che
per l’impiego professionale ed industriale l’autorizzazione all’immissione sul
mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".

Articolo 16.

(Modifiche
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della
direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari)

1. Al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro della
salute, sentita la Commissione
di cui all’articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un
prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è
tenuto ad autorizzare ai sensi dell’articolo 10 costituisca un rischio per la
salute umana e degli animali o per l’ambiente, provvede, con proprio decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente
l’uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri
Stati membri e alla Commissione europea";

b) all’articolo 20, al comma 5 è
premesso il seguente:

"4-bis. Il Ministro della
salute può disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di
esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III,
nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con
decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di
valutazione e consultive derivanti dall’applicazione del presente decreto. Le
spese derivanti dall’attuazione del presente comma sono poste a carico degli
interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5".

Articolo 17.

(Criteri
direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e
vendita di prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato a
modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comma 2 dell’articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti
criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità di
disporre la proroga dell’autorizzazione all’immissione in commercio qualora si
tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti
della Commissione europea, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e fino all’iscrizione della sostanza attiva medesima
nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni;

b) prevedere che la proroga di
cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di
autorizzazione.

2. Il Governo è altresì
autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni,
in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto della
normativa comunitaria relativa all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall’osservanza del diritto
comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti,
sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati
nell’allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell’allegato
2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione,
quando non siano venduti con denominazione di fantasia;

b) demandare a un decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, l’individuazione delle modalità tecniche di attuazione della
procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto
dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.

Articolo 18.

(Modifiche
al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della
direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità)

1. All’articolo
3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 è sostituito
dal seguente:

"2. Le apparecchiature radio
sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito
alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando
interferenze dannose".

2. Il numero 3 dell’allegato VII
annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal
seguente:

"3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione.
La marcatura CE è apposta, inoltre, sull’imballaggio,
se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".

Articolo 19.

(Introduzione
dell’articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori)

1. Dopo l’articolo 144 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito
il seguente:

"Articolo 144-bis. –
(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). – 1. Il
Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica
nazionale, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa per la tutela dei consumatori.

2. In particolare, i compiti
di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla
parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei
beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui
alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui
alla parte III, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo
economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004,
nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive
degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

4. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme
stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai
poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.

5. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal
presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Il Ministero dello sviluppo
economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile
dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004".

Articolo 20.

(Comunicazioni
periodiche all’AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da
tavola)

1. Al fine di adempiere
agli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005
della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di
trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente,
anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF),
all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla
produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni
di cui al comma 1.

3. La violazione dell’obbligo di
cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla
gravità della violazione accertata. L’irrogazione delle sanzioni è disposta
dall’AGEA, anche avvalendosi dell’Agenzia per i controlli e le azioni
comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell’olio di oliva
(Agecontrol Spa).

4. In relazione alla nuova
disciplina dell’organizzazione comune di mercato dell’olio di oliva di cui al
regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all’articolo 7,
comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo
le parole: "quantità nominali unitarie seguenti
espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".

Articolo 21.

(Modifiche
all’articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso
di tributi)

1. Al comma 2 dell’articolo 29
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".

Articolo 22.

(Abrogazione
della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l’utilizzazione dei
traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico)

1. La legge 10 agosto 2000, n.
250, è abrogata.

Articolo 23.

(Modifica
dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di
assistenza a terra negli aeroporti)

1. L’articolo 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14. – (Protezione
sociale). – 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di
trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di
assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli
strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di
liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti
sociali, anche a mezzo di opportune forme di
concertazione".

Articolo 24.

(Modifiche
all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in
materia di accise sugli oli minerali)

1. All’articolo
21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, lettera b), le
parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";

b) dopo il comma 6-ter è aggiunto
il seguente:

"6-quater. Con cadenza
semestrale dall’inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi
industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis,
rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".

Articolo 25.

(Attuazione
delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Unione
europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e
del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e
meccanismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito della politica estera e di
sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri
del loro personale)

1. È data attuazione alle
seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e
vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) decisione del 21 ottobre 2001,
relativa a privilegi e immunità accordati all’Istituto per gli studi sulla
sicurezza e al centro satellitare dell’Unione europea nonché ai loro organi e
al loro personale;

b) decisione del 28 aprile 2004,
relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;

c) decisione del 10 novembre
2004, relativa a privilegi e immunità accordati all’Agenzia europea per la
difesa e ai membri del suo personale.

Articolo 26.

(Modifiche
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con
competenze in materia di politiche comunitarie)

1. L’articolo 4 e i commi 2 e 3
dell’articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

Articolo 27.

(Modifica
all’articolo 181 del codice della navigazione)

1. All’articolo 181, terzo comma,
del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le
parole: "o consolari" sono soppresse.

Articolo 28

(Abrogazione
dell’articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All’articolo
23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è abrogato.

IL PRESIDENTE

Allegato A

(Articolo
1, commi 1 e 3)

2005/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla
riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del
Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

Allegato B

(Articolo
1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la
progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per
violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18
luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro
dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità
transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del
30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del
30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore
per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e
che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al
miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente
concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del
28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1º
dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle
infrastrutture.

2005/94/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta
contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto
di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego (rifusione).

Allegato C

(Articolo
6, comma 1)

2005/45/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento
dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.