Lavoro e Previdenza

Wednesday 10 March 2004

Legge Biagi. Istituito l’ albo delle agenzie per il lavoro. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 23 dicembre 2003. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2004, n.52)

Legge Biagi. Istituito l’albo delle agenzie per il lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 23 dicembre 2003

Modalita’ di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2004, n.52)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, che prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di apposita autorizzazione per l’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l’art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, stabilisce le modalita’ di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo art. 4, nonche’ i criteri per la verifica del corretto andamento dell’attivita’ svolta ed i criteri e le modalita’ di revoca dell’autorizzazione, nonche’ ogni altro profilo inerente l’organizzazione e le modalita’ di funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro;

Visto l’art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la disciplina transitoria e di raccordo relativamente alle societa’ di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale gia’ autorizzate ai sensi della normativa previgente;

Decreta

Titolo I

Albo delle agenzie per il lavoro

Art. 1.

Istituzione dell’Albo delle agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: “decreto legislativo”, l’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, affidato alla responsabilita’ del direttore generale della Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione.

2. L’iscrizione all’Albo informatico delle agenzie e’ subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo.

Art. 2.

Articolazione dell’Albo

1. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo, l’Albo e’ articolato nelle seguenti cinque sezioni:

sezione I) – agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attivita’ di cui all’art. 20 del decreto legislativo;

sezione II) – agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di una delle attivita’ specifiche di cui all’art. 20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto legislativo;

sezione III) – agenzie di intermediazione;

sezione IV) – agenzie di ricerca e selezione del personale;

sezione V) – agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Le sezioni III, IV e V constano di una apposita sub-sezione regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 6 del decreto legislativo.

3. Nella sub-sezione di cui al comma 2, articolata per regione secondo le modalita’ e le procedure di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legislativo, sono iscritte le agenzie abilitate allo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c), d) del medesimo decreto legislativo, su base esclusivamente regionale.

Art. 3.

Tenuta dell’Albo

1. La Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione, di seguito denominata: “Direzione”, provvede alla tenuta dell’Albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e alla documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all’Albo.

2. Qualunque persona che abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo’ chiedere di visionare, tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al direttore generale della Direzione, il fascicolo in cui e’ conservata la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.

Titolo II

Procedure di autorizzazione

Art. 4.

Iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo informatico delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale e’ riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e formulata su appositi formulari, allegati al presente decreto.

2. L’iscrizione e’ subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l’iscrizione all’Albo, con riferimento al requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo e’ subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l’agenzia provvedera’ tempestivamente alla interconnesione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo, attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali.

3. Il direttore generale della Direzione autorizza l’iscrizione all’Albo, che sara’ ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L’iscrizione alla sezione I dell’Albo comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni III, IV e V. L’iscrizione alla sezione III dell’Albo comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni IV e V.

5. Per l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 20, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo, le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere piu’ attivita’ devono richiedere una autorizzazione distinta corrispondente a ogni singola lettera di cui all’art. 20 appena citato. Per ognuna di queste singole autorizzazioni e’ richiesto il rispetto delle condizioni di legge per l’abilitazione alla somministrazione di tipo specialista.

Art. 5.

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Albo, i soggetti interessati debbono richiedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attivita’ per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l’agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione, indicando le unita’ organizzative, dislocate territorialmente, nonche’ l’organico.

3. Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione la verifica della prevalenza dell’oggetto sociale andra’ effettuata a consuntivo, decorso il biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base dei dati di contabilita’ analitica che devono essere desumibili da ogni unita’ operativa.

4. Salvo esito negativo del procedimento, l’autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 6.

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi il direttore generale della Direzione rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita’ svolta. In attesa del rilascio o del diniego dell’autorizzazione a tempo indeterminato, l’autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica della attivita’ svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.

3. Ai fini della verifica dell’oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attivita’, va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso che l’attivita’ oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attivita’ della agenzia svolte nell’arco dei ventiquattro mesi.

4. Una volta concessa l’autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell’oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, verra’ effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilita’ analitica che devono essere desumibili da ogni unita’ operativa, ai sensi del comma 3.

5. L’autorizzazione definitiva non puo’ essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l’attivita’ o le attivita’ per le quali sono direttamente autorizzati.

6. Salvo esito negativo del procedimento, decorsi inutilmente i termini previsti dal comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato si intende accettata.

Art. 7.

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Il direttore generale della Direzione sospende, dandone comunicazione all’agenzia, l’autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del Ministero, al fine di verificare periodicamente la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’art. 12 del decreto legislativo, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

3. La Direzione informa l’agenzia interessata delle eventuali irregolarita’ riscontrate nell’esercizio dei compiti di vigilanza, ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinche’ l’agenzia medesima provveda a sanare le irregolarita’ riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

4. Ove l’agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il direttore generale per l’impiego dispone la cancellazione dall’Albo e la revoca definitiva dell’autorizzazione.

Art. 8.

Competenze professionali e struttura organizzativa

1. Le agenzie per il lavoro devono disporre di locali idonei allo specifico uso e disporre di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto, con decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Il direttore generale della Direzione provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telematico o con raccomandata, l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle attivita’ e l’iscrizione all’Albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d’ufficio.

2. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita’ concedente, nonche’ alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione della attivita’ e hanno l’obbligo di fornire alla autorita’ concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Art. 10.

Divieto di transazione commerciale

1. L’autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria, non puo’ essere oggetto di transazione commerciale.

2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E’ altresi’ vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attivita’ oggetto di autorizzazione compresa l’attivita’ di commercializzazione.

3. Il trasferimento d’azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa societa’ non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessita’, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Titolo III

Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazione

Art. 11.

Disposizioni di raccordo

1. Le agenzie gia’ in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio della attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l’esercizio della attivita’ di intermediazione ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono richiedere direttamente l’autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attivita’ di somministrazione di lavoro ovvero di intermediazione, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con particolare riferimento alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato l’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori verifica la regolare contribuzione ai fondi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite dell’INPS, e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato apposita richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro e’ consentito operare ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo. Ottenuta l’autorizzazione alla somministrazione di lavoro viene meno l’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, di inclusione nella denominazione sociale della dicitura “societa’ di fornitura di lavoro temporaneo”.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato puo’ essere concluso, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 86, comma 3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche’, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attivita’ dell’utilizzatore, a condizione che l’impresa di fornitura di lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro in ottemperanza alle norme del presente decreto.

4. Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in possesso della autorizzazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

5. Le societa’ di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di accreditamento secondo la normativa previgente di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall’art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all’art. 5 del presente decreto, secondo lo schema di domanda allegato e producendo la relativa documentazione.

Art. 12.

Regimi particolari di autorizzazione

1. Fermi restando i regimi di accreditamento regionali e l’obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, le universita’ pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purche’ l’attivita’ di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. L’autorizzazione e’ per ogni singola universita’ o fondazione e non puo’ essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di universita’ o di fondazioni. L’autorizzazione di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo non comportando l’iscrizione all’Albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attivita’ di ricerca e selezione e di ricollocamento professionale.

2. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo, l’autorizzazione e’ individuale e non puo’ essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, i regimi particolari di autorizzazione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro la richiesta di iscrizione e’ prevista con riferimento alla sezione regionale dell’albo di cui all’art. 2.

4. Ai fini delle autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita’ nonche’ gli enti bilaterali devono presentare adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.

Art. 13.

Consulenti del lavoro

1. Ai fini della disposizione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione abilitata alla attivita’ di intermediazione a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie alla attivita’ di intermediazione, nonche’ tutte le azioni a essa collegabili.

2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, alla attivita’ di intermediazione. Tale spazio dovra’ garantire l’assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate, nonche’ l’accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della autorizzazione alla attivita’ di intermediazione, il Consiglio nazionale dell’ordine, per il tramite della Fondazione, vigila affinche’ i consulenti interessati alla attivita’ di intermediazione diano adeguata garanzia di svolgere tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.

Art. 14.

Integrazione di autorizzazione

1. I soggetti, in possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria allo svolgimento di attivita’ di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita’ di intermediazione e alla contestuale iscrizione nella sezione III dell’albo di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attivita’ anche mediante integrazione di quelli gia’ da loro posseduti.

2. Attraverso tale integrazione e’ possibile pervenire sia ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attivita’ sull’intero territorio nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di tale attivita’ con esclusivo riferimento all’ambito regionale come previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto legislativo.

3. In caso di integrazione, l’oggetto sociale prevalente della agenzia che ne fa richiesta, diverra’, contestualmente, l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione cosi’ come definita dall’art. 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

4. In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal decreto legislativo, per l’attivita’ di intermediazione.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entrera’ in vigore contestualmente al decreto di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate ai sensi dell’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l’esercizio della attivita’ di intermediazione ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, hanno sessanta giorni di tempo dalla entrata in vigore del presente decreto per richiedere l’autorizzazione all’attivita’ di somministrazione di lavoro o di intermediazione di lavoro. Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.

3. Le societa’ di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale gia’ accreditate secondo la normativa previgente di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall’art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all’art. 5 del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: Maroni