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Tuesday 29 April 2003

Legge 92/2003. Nuove agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per i loro familiari superstiti

Legge 92/2003. Nuove agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per i loro familiari superstiti

LEGGE 24 aprile 2003, n.92

Modifica all’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (GU n. 96 del 26-4-2003)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

1. L’articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia’

sostituito  dall’articolo  unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997,

e’ sostituito dal seguente:

“Ai    dipendenti   pubblici,  riconosciuti  perseguitati  politici  o

razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare

le  proprie  funzioni  nella pubblica amministrazione, e’ concesso, a

loro  richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,

di  rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo

al  limite  di  eta’ per il collocamento a riposo per essi altrimenti

previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l’articolo 16 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503″.

2.  Possono  esercitare  la  facolta’  di  cui all’articolo 4, quarto

comma,  della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1

del  presente  articolo,  anche  coloro che abbiano gia’ raggiunto il

limite  di eta’ per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra

il  1º  gennaio  2003  e  la data di entrata in vigore della presente

legge.  A  tale  fine,  deve  essere presentata, a pena di decadenza,

apposita  richiesta  entro  un  mese  dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

3.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 24 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente   del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli