Tributario e Fiscale
Legge 7 aprile 2003, n.80. Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
Legge 7 aprile 2003, n.80
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
(Approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 26 marzo 2003 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2003, n.91)
Art. 1.
(Delega per la riforma del sistema fiscale statale)
1. II Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Art. 2.
(Codificazione)
1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dellimposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dellordinamento comunitario e non pregiudicano lapplicazione delle convenzioni internazionali in vigore per lItalia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata lapplicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dellimposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dellaffidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dellobbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per questultimo, linclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati allassistenza tecnica generale. La disciplina dellobbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dellobbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nelladempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per lerario;
n) è prevista lintroduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.
Art. 3.
(Imposta sul reddito)
1. Dato lobiettivo di ridurre a due le aliquote dellimposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei princìpi della codificazione, la riforma dellimposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dellimposta, degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda limponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dellimposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza allinfanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dellimposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello dimposizione;
5) inclusione parziale nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dallesercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dellimpresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dellandamento economico dellimpresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nellambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dallesercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dellimposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei princìpi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per lacquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per limposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dellattività;
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.
Art. 4.
(Imposta sul reddito delle società)
1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dellUnione europea, la riforma dellimposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda limponibile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il gruppo dimprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dallesercizio dellopzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui allarticolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dellesercizio dellopzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi princìpi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite allutilizzo di perdite fiscali anteriori allingresso nel gruppo e regolamentazione dellattribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dellopzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dellattivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano lopzione garantiscono solidalmente tra loro ladempimento degli obblighi tributari dellente o società controllante;
b) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dellopzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dellesercizio dellopzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dellopzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di cui allarticolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate allestero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire lutilizzo del credito per imposte pagate allestero, concorso prioritario dei redditi prodotti allestero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo lapplicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di uneffettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze emanati ai sensi dellarticolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo lapplicabilità dellarticolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per lesenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per lesenzione di cui alla stessa lettera c);
f) riformulazione dellarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per lesenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dellopzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dellopzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);
g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui allarticolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito e dellimposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e lindebitamento dellimpresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nellassunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dellonere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito dimpresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dellutile dellesercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dellindebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato ecomomico; computo ad incremento dellindebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dellarticolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nellarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per lapplicazione degli studi di settore;
h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita lopzione garantisce con il proprio patrimonio ladempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di unopzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nellambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dellopzione di cui alla presente lettera o), se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per lesenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita lopzione ad una società di persone;
i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dellattivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento dimposta anche se calcolate in sede di destinazione dellutile; nel caso di incapienza dellimponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dellutile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;
l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate allestero di cui allarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed allindietro del credito per imposte pagate allestero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
m) abolizione dellimposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dellimputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dellimposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dallutilizzazione delle navi indicate nellarticolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di unimposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) lidentificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dellUnione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con lindividuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che limporto unitario per tonnellata diminuisca con laumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dellUnione europea; irrevocabilità dellopzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dallarticolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o) riformulazione dellarticolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente limputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne lambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dellimponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista limputazione del maggiore tra lutile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono lattivo patrimoniale;
p) mantenimento della soglia di fatturato per lapplicazione degli studi di settore;
q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;
r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con lintroduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per linnovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.
2. Sullimponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste unaliquota unica del 33 per cento.
Art. 5.
(Imposta sul valore aggiunto)
1. La riforma dellimposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dellimposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dellaccisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dellimposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dellimposta;
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei princìpi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dellimposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti princìpi:
1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento delleffettuazione delloperazione, dal soggetto passivo;
2) lentità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per lanno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;
i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dellimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Art. 6.
(Imposta sui servizi)
1. La riforma dellimposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in ununica obbligazione fiscale ed in ununica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e loggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresì determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dellamministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dellimposta ed al soggetto responsabile dimposta, con lutilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
4. Nellambito dellistituzione dellobbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.
Art. 7.
(Accisa)
1. La riforma del sistema dellaccisa è ispirata ai princìpi ordinatori dellefficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dellambiente privilegiando lutilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di unaliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dellincidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di unaliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dellAutorità per lenergia elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dellaccisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre lincidenza dellaccisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nellambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante lutilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con limposta erariale di consumo sullenergia elettrica;
l) coordinamento dellattività di controllo posta in essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
a) laccisa armonizzata relativa agli oli minerali, allalcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) limposta erariale di consumo sullenergia elettrica;
c) limposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) limposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.
Art. 8.
(Graduale eliminazione dellimposta regionale sulle attività produttive)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.
Art. 9.
(Principio di coordinamento con la finanza decentrata)
1. Lesercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà di ottenere lattribuzione diretta delle somme versate.
Art. 10.
(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria)
1. Lattuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dellammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dellIRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dellIRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per lesercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dellIRAP sarà compensata, dintesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nellambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
Art. 11.
(Disposizioni finali)
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per lespressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo allesame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per lespressione del parere, i termini per lemanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi allespressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per lespressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui allarticolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, dintesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per lespressione del parere.
7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per lespressione del parere, il termine per ladozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli