Civile

Monday 18 April 2005

LEGGE 6 aprile 2005, n.49 (Gazzetta Ufficiale N. 86 del 14 Aprile 2005). Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

LEGGE 6 aprile 2005, n.49 (Gazzetta
Ufficiale N. 86 del 14 Aprile 2005). Modifiche all’articolo 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo
7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L’Autorita’ puo’ inoltre
richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14,
commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) dopo il comma 6 e’ inserito il
seguente:

«6-bis. Con la decisione che
accoglie il ricorso l’Autorita’ dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli
5 e 6 la sanzione non puo’ essere inferiore a 25.000 euro»;

c) il comma 9 e’ sostituito dal
seguente:

«9. In caso di inottemperanza
ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la
sospensione dell’attivita’ di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni»;

d) il comma 10 e’ sostituito dal
seguente:

«10. In caso di
inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni
o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorita’ applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni
o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000
euro»;

e) al
comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorita».

Avvertenza:

Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle legge, sull’emanazione del decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in
materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa», come modificato dalla
presente legge:

«Art. 7 (Tutela amministrativa e
giurisdizionale). – 1.

L’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori,
le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, nonche’ ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorita’
garante che siano inibiti gli atti di pubblicita’ ingannevole o di pubblicita’
comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L’Autorita’
puo’ disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della
pubblicita’ ingannevole o della pubblicita’ comparativa ritenuta
illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura
dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non e’
conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo.

L’Autorita’ puo’ inoltre
richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’art. 14, commi
2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. L’Autorita’ puo’ disporre che
l’operatore pubblicitario fornisca prove
sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita’ se,
tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e
di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata,
date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno
essere considerati inesatti.

5. Quando
il messaggio pubblicitario e’ stato o deve essere diffuso attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorita’ garante, prima di provvedere, richiede il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L’Autorita’ provvede con
effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicita’
ingannevole o il messaggio di pubblicita’ comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita’ non ancora portata
a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia’ iniziata. Con la
decisione di accoglimento puo’ essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche’, eventualmente, di
un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita’
ingannevole o il messaggio di pubblicita’ comparativa ritenuto illecito
continuino a produrre effetti.

6-bis. Con la decisione che
accoglie il ricorso l’Autorita’ dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli
5 e 6 la sanzione non puo’ essere inferiore a 25.000 euro.

7. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’, nell’adottare
i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari
per l’adeguamento.

8. La procedura istruttoria e’
stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. In caso di inottemperanza
ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la
sospensione dell’attivita’ di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni.

10. In caso di inottemperanza
alle richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l’Autorita’ applica una sanzione
amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni
o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000
euro.

11. I ricorsi
avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorita’ rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorita’.

12. Ove la pubblicita’ sia stata
assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceita’ del messaggio di
pubblicita’ comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni e’ esperibile solo
in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.

13. E’ comunque
fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile nonche’, per
quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto si applica l’art. 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.».

Art. 2.

1. La lettera
p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, e’ abrogata.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 2305):

Presentato dall’on. Giulietti ed altri il 7 febbraio 2002.

Assegnato alla X commissione
(Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo
2002, con pareri delle commissioni I, II, VII, IX e
XIV.

Esaminato dalla
X commissione il 29 ottobre 2002; 20 novembre 2002; 26 marzo 2003; 14 maggio
2003; 4 giugno 2003; 9 luglio 2003.

Esaminato in
aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n.
2717):

Assegnato alla
10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 5
febbraio 2004, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla
10ª commissione il 6 aprile 2004; 27 ottobre 2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre
2004; 25 gennaio 2005; 2 febbraio 2005.

Nuovamente
assegnato alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con
parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla
10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2005 ed approvato il 15 marzo
2005.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge.
24 novembre 1999, n. 468.», come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Competenza per materia).
– 1. Il giudice di pace e’ competente:

a) per i delitti consumati o
tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui
al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione
delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo
comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 632,
salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 633, primo comma, salvo
che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del
codice penale;

b) per le
contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731
del codice penale.

2. Il giudice di pace e’ altresi’
competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25
e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"testo unico in materia di sicurezza";

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione";

c) art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante
"Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei
rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
recante "testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati";

e) art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali";

f) art. 15,
secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante
"Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili";

g) art. 3 della
legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore
farmaceutico";

h) art. 51 della legge 25 maggio
1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto
comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20 della legge 2
agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";

m) art. 17, comma 3, della legge
4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita’ trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per
la produzione di plasmaderivati";

n) art. 15,
comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione, a norma dell’art. 56 della legge 29 dicembre
1990, n. 428";

o) art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a
norma dell’art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

p) abrogata;

q) articoli 186, commi 2 e 6,
187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n 285, recante "Nuovo codice della strada";

r) art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi";

s) art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/3 85/CEE concernente i dispositivi
medici"».