Civile

Tuesday 08 November 2005

LEGGE 29 ottobre 2005, n.229. Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.(G.U. n. 258 del 5-11-2005)

LEGGE 29 ottobre 2005, n.229. Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.(G.U. n. 258 del 5-11-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ riconosciuto, in relazione alla categoria gia’ loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e’ corrisposto per la meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e’ minore di eta’ o incapace di intendere e di volere l’indennizzo e’ corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l’indennizzo e’ erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l’avente diritto puo’ optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, e’ rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

2. All’istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all’attivita’ della commissione non da’ luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all’articolo 2.

Art. 4.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 e’ ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare e’ determinato dalla commissione di cui all’articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualita’ dell’indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso e’ corrisposto per la meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Le annualita’ pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell’evento dannoso e la data di ottenimento dell’indennizzo.

3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4865):

Presentato dall’on. Volonte’ ed altri il 30 marzo 2004.

Assegnato alla XII commissione (Affari Sociali), in sede referente,il 24 maggio 2004 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, l’11, 17 novembre 2004; 8, 16 marzo; 10 maggio; 6, 26 e 27 luglio 2005.

Assegnato nuovamente alla commissione in sede legislativa, il 13 settembre 2005.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 15 e 20 settembre 2005 e approvato il 21 settembre 2005 in un testo unificato con l’atto n. 5020 (Castellani ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3603):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in sede deliberante, il 28 settembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla Commissione il 4 ottobre 2005 e approvato l’11 ottobre 2005.