Civile

Monday 31 March 2003

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( legge finanziaria per il 2003 ) – Disposizioni riguardanti gli invalidi civili. INPS CIRCOLARE N. 64 del 27.03.2003

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( legge finanziaria per il 2003 ) – Disposizioni riguardanti gli invalidi civili.

INPS CIRCOLARE N. 64 del 27.03.2003

SOMMARIO: Si illustrano le disposizioni contenute nella legge finanziaria relativamente agli invalidi civili: art. 39, commi 5 ,6 e 8 ; art. 40, commi 1 e 4; art. 80, comma 17.

La legge finanziaria contiene disposizioni particolari relative agli invalidi civili.

Talune disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2004, altre dallanno 2003.

Lart. 39, comma 5, chiarisce che il comma 2 dellart. 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002) si interpreta nel senso che lincremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

Come noto, la norma citata estende agli invalidi civili, ai sordomuti, nonché ai ciechi civili, in possesso dei requisiti reddituali previsti dal comma 5 dello stesso art. 38, lincremento dei trattamenti pensionistici stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2002 fino a garantire un reddito pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilità.

Linterpretazione fornita conferma il criterio seguito dallIstituto nellattribuzione dellaumento ai ciechi civili, titolari della pensione prevista dalla specifica normativa.

Lo stesso art. 39, comma 6, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, lindennità speciale istituita dallart. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, è aumentata dellimporto di 41 euro mensili.

Il comma 8, infine, precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, laumento annuale in misura pari allincremento dellimporto del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto allanno precedente, si applica sia al limite di reddito annuo, sia allimporto pensionistico maggiorato pari a 516,46 euro mensili.

L art. 40, comma 1, prevede che gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che lindennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dalla citata legge 382/1970 e lindennità speciale dei ciechi civili ventesimisti, istituita dallo articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari dellindennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al comma 1.

L art. 80, comma 17, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, lindennità di comunicazione di cui allarticolo 4 della legge 21 novembre 1998, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell importo di 41 euro per dodici mensilità.

Le modifiche delle procedure di gestione delle pensioni per lapplicazione del comma 4 dellart. 40 sono in fase di completamento, mentre gli aumenti previsti dallart. 39, comma 7, e dallart. 80, comma 17, sono stati posti in pagamento in occasione del rinnovo delle pensioni per lanno 2003 (v. circolare n. 180 del 12/12/2002 ).