Enti pubblici

Tuesday 11 March 2008

LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007).(GU n. 56 del 6-3-2008 – Suppl. Ordinario n. 54)

LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34 Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee (Legge comunitaria 2007).(GU n. 56 del 6-3-2008 – Suppl.
Ordinario n. 54)

La Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la
seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega
al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia` scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche´, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee –
Legge comunitaria 2007 elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche´ su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino
conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e` richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princì pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo puo` emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, introdotto dall’articolo 6 della presente
legge.

6. I decreti legislativi,
relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi
dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano
alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche
europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da` conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi
informa altresì la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di
loro competenza, secondo modalita` di individuazione delle stesse, da definire
con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.

Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Princìpi
e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali:

a) le amministrazioni
direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti
dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto;

la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita`. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro
e` prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita`,
tenendo conto della diversa potenzialita` lesiva dell’interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita` personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche´ del vantaggio patrimoniale che l’infrazione puo`
recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.
Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e
di pari offensivita` rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi.

Le somme derivanti dalle sanzioni
di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione
della presente legge, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;

d) eventuali
spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attivita`
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle
direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche´ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia` assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all’attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive gia` attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi
si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu` amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le piu` opportune forme di coordinamento, rispettando i
princì pi di sussidiarieta`, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l’unitarieta` dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita`, l’efficacia e l’economicita` nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano d’ostacolo i
diversi termini di recepimento, vengono attuate con
unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e` delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia` previste
sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e`
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

I decreti legislativi si
informano ai princì pi e criteri direttivi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalita` e nei termini previsti dai
commi 3 e 8 dell’articolo 1.

Art. 4.

(Oneri
relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri
per prestazioni e controlli di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi
del predetto articolo, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui
agli allegati A e B, nonche´ di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

(Delega
al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con le modalita` e secondo i princì pi ed i criteri di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie.

2. Il termine di cui all’articolo
8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l’adozione di un testo
unico di coordinamento delle disposizioni attuative della
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, e`
prorogato al 30 giugno 2008.

3. I testi unici e i codici di
settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.

Le disposizioni contenute nei
testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 6.

(Modifiche
alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n.
11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo
2, dopo il comma 4 e` inserito il seguente:

«4-bis. – Al fine del
funzionamento del CIACE, la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie potra` valersi, entro un contingente
massimo di venti unita`, di personale appartenente alla terza area o qualifiche
equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al
quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato
un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualita` di esperto nazionale
distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unita` di
personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni
anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri»;

b) all’articolo 8, comma 5,
l’alinea e` sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4
deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il
Governo:»;

c) dopo l’articolo 11 e` inserito
il seguente:

«Art. 11-bis. – (Attuazione in
via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in
attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). – 1.

Contestualmente o dopo l’entrata
in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per
le quali la Commissione
europea si e` riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e` autorizzato, qualora tali disposizioni siano state
effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del
1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della presente legge, con le procedure ivi previste»;

d) all’articolo 15-bis, dopo il
comma 3 e` aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando uno degli atti
della Comunita`

europea
di cui al comma 1 e` posto alla base di un disegno di legge di iniziativa
governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo
sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o
il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni
relative a tali atti»;

e) dopo l’articolo 16 e` inserito
il seguente:

«Art. 16-bis. – (Diritto di
rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto comunitario). – 1. Al fine di prevenire
l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunita` europea o per porre termine
alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni
misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria.

Essi sono in
ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle
sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita` europee, ai sensi
dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano
responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita` europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i
princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall’articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di
rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia
a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi
aventi finalita` strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di
rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla
Corte di giustizia delle Comunita` europee ai sensi dell’articolo 228,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita` europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di
rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta`
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri
finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza
delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto
di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7,
qualora l’obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto
sulle contabilita` speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.
720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati
nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora
l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti
allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, e` stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la
determinazione dell’entita` del credito dello Stato nonche´ l’indicazione delle
modalita` e i termini del pagamento, anche rateizzato.

In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu`
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui
al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita` di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell’intesa e` di quattro mesi decorrenti dalla data della
notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la
determinazione dell’entita` del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalita` e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto
dell’intesa e` recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo
nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu` provvedimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare
del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente
comma.

9. In caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento
esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere
adottati piu` provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei
commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell’economia e
delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di
cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita` europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita` stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma».

2. I commi da 1213 a 1223 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 7.

(Modifiche
all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli
e di frodi alimentari)

1. Il comma
1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e`
sostituito dai seguenti:

«1-bis. L’AGEA e` l’autorita`
nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l’osservanza
delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformita` alle norme di
commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi
dell’Agecontrol S.p.a. L’AGEA opera con le risorse umane e finanziarie
assegnate a legislazione vigente.

1-ter. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo`, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.

1-quater. L’AGEA assume
l’incarico di coordinamento delle attivita` dei controlli di conformita` degli
organismi di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo`, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis,
una volta verificata la compatibilita` con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».

Art. 8.

(Applicazione
del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante
norme di commercializzazione applicabili alle uova)

1. In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di
commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome
competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni
previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a
classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di
identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n.
1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il
nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un
cartello a caratteri chiari e leggibili.

3. L’autorizzazione di cui al
comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall’inclusione del centro di
imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco
pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di
imballaggio di propria competenza, l’elenco di cui al periodo precedente,
provvedendo di propria iniziativa all’inclusione dei centri nel predetto elenco
e alla cancellazione di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province
autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le
prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del
caso, il ritiro dell’autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla
cancellazione dall’elenco di cui al comma 3.

5. I controlli di cui
all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall’Ispettorato
centrale per il controllo della qualita` dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Le sanzioni di cui
all’articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore.

Le rimanenti disposizioni della
citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n.
137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti
dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990.

7. Le spese relative alle
autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalita` di
versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province
autonome competenti per territorio.

I soggetti pubblici interessati
all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai
rispettivi adempimenti nell’ambito delle attuali dotazioni strumentali,
finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Modifiche
alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)

1. Alla legge 6 febbraio 2007, n.
13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 20, comma 1, dopo
le parole:

«centri autorizzati di assistenza
fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola
(CAA)»;

b) all’articolo
25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «del 15 ottobre 2001».

Art. 10.

(Modifica
all’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni,
recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari)

1. All’articolo
3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le
parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 11.

(Modifica
all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio)

1. All’articolo 150, comma 2,
lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n.
118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;»
sono sostituite dalle seguenti:

«fino a 50.000 euro;».

Art. 12.

(Modifica
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che
recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed
all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi)

1. All’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904,
e` aggiunto il seguente capoverso:

«articoli di puericultura:
qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene,
il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle
attivita` giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere
messe in bocca».

Art. 13.

(Modifica
dell’articolo 2449 del codice civile)

1. L’articolo 2449 del codice
civile e` sostituito dal seguente:

«Art. 2449. – (Societa` con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici). – Se lo Stato o gli enti
pubblici hanno partecipazioni in una societa` per azioni che non fa ricorso al
mercato del capitale di rischio, lo statuto puo` ad essi
conferire la facolta` di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero
componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al
capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o
i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli
obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del
consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della loro carica.

Alle societa` che fanno ricorso
al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma
dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo` altresì proporre
all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea
ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello
Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di
azioni. A tal fine e` in ogni caso necessario il consenso dello Stato o
dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».

2. Il consiglio di amministrazione,
nelle societa` che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista
la nomina di amministratori ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti
amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e
condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell’ente
pubblico, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto
il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie
non conformi alle disposizioni dell’articolo 2449, come sostituito dal comma 1.

Art. 14.

(Delega
al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di
attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita` di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita`)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, previo parere dei competenti organi
parlamentari e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Tali disposizioni devono
contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze
pericolose, con particolare riferimento alla fase dell’importazione e dello
stoccaggio, anche mediante l’adozione di etichettature che possano consentire
la tracciabilita` dei prodotti sin dalla loro produzione.

Art. 15.

(Disposizioni
occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del
regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella
Comunita` o in uscita dalla stessa)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 2 nonche´ di quelli specifici di cui al
comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all’articolo 1,
commi 2, 3 e 4, uno o piu` decreti legislativi recanti norme integrative,
correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria
alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nella Comunita` o in uscita dalla stessa, salva
la possibilita` di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al presente comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 2 e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e
4.

2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princì pi e criteri
direttivi:

a) coordinare le disposizioni
normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita` criminose
e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l’obbligo di
dichiarazione previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000,
n. 7, e dall’articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed
armonizzarlo con l’obbligo di dichiarazione disciplinato
dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

c) prevedere adeguate forme di
coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le
autorita` competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorita` di cui all’articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonche´ le autorita`
competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

d) garantire la semplificazione,
la trasparenza, la celerita`, l’economicita` e l’efficacia dell’azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti
distinti a seconda delle violazioni commesse e delle
sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase
dell’accertamento e agli adempimenti oblatori;

e) riordinare il regime
sanzionatorio, garantendo l’effettivita` dell’obbligo di dichiarazione e
prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro
i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni
concernenti l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del
20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni
di legname nella Comunita` europea)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e con le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli
affari esteri, dell’economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari
regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi
parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo
per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest
Law Enforcement, Governance and Trade) per l’importazione di legname nella
Comunita` europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

a) individuazione di una o piu`
autorita` nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse
gia` previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione
delle procedure amministrative e contabili finalizzate all’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni
da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune
forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno
collaborare nell’attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e
di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l’accesso
alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione dell’importo di
una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie
derivanti da iniziative ufficiali delle autorita` competenti finalizzate a
controlli a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico
di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova
applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento
comunitario.

2. Nella predisposizione del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo e` tenuto a seguire i
princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne´ minori entrate a
carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Attuazione
della direttiva 2006/112/CE)

1. L’articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e` sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Periodo di
applicazione). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano nei
limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19
dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Art. 18.

(Delega
al Governo per la modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre
1986, n. 898, in
relazione alle sanzioni per l’indebita percezione delle misure di sostegno
dello sviluppo rurale)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e nel rispetto dei princì pi e criteri direttivi di
cui all’articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia,
disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai
princìpi di proporzionalita` della sanzione in base alla gravita`, entita` e
durata dell’inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006
della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e
31.

Art. 19.

(Irregolarita`
nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. All’articolo 7, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) e` sostituita dalla
seguente:

«d) se i prodotti spediti dal
territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e
non e` possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo,
l’irregolarita` o l’infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato
e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore
alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarita`
dell’operazione ovvero la prova che l’irregolarita` o l’infrazione e` stata
effettivamente commessa fuori dal territorio dello
Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di
spedizione o da quella in cui il mittente e` venuto a conoscenza che e` stata
commessa una irregolarita` o un’infrazione».

Art. 20.

(Delega
al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura
di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto
con gli obblighi comunitari.

2. Il decreto legislativo e`
adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la
procedura di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4,
nonche´ nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2
della presente legge.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 21.

(Delega
al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE,
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche´ allo smaltimento dei
rifiuti)

1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e` delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e con la procedura indicata all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, un
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche´
allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di
procedura d’infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in
contrasto con gli obblighi comunitari, nonche´

per
apportare le modifiche necessarie per consentire un piu` efficace funzionamento
dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni
occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del
20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita` di cui
all’articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l’adeguata
protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della
medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie
modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione
delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM,
in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure
autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la
previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni
o condizioni fissate, nonche´ delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti
la sicurezza dell’ambiente, l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e
stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori
e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto
del principio di informazione preventiva delle autorita` locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione,
trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento
ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in
caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del
consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l’autorizzazione,
criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l’impatto ambientale e
sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche´ sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di
consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con
particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che
interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di
controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e
caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati
gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di
cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo e` trasmesso, oltre che alle
competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini dell’acquisizione del relativo parere.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 23.

(Delega
al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente
alla costituzione delle societa` per azioni nonche´ alla salvaguardia e alle
modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo e` delegato ad adottare con le modalita` e nei termini di cui
all’articolo 1, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che
modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa`
per azioni nonche´ alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale,
nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all’articolo
2, nonche´ dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con
riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facolta` previste in
tema di conferimenti in natura dall’articolo 10-bis della
direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando
quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

b) non avvalersi, con riguardo alle
sole societa` che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della
facolta` prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della
direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle societa`
che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta` di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE,
confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del
capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell’articolo 2357
del codice civile;

d) consentire che le societa`
anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l’acquisto di
proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un
terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni
indicate all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 23-bis
della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE,
mantenendo la deroga di cui all’articolo 2358, terzo comma, del codice civile e
confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento di cui all’articolo 2501-bis del codice civile.

Art. 24.

(Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita` di cui
all’articolo 1, uno o piu` decreti legislativi per l’attuazione dell’articolo
51 della direttiva 78/660/CEE, dell’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e
abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto
compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo
II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, secondo i princìpi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle societa`
obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in
materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni
offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire
l’idoneita` professionale dei revisori;

c) disciplina del regime della responsabilita`
civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede
comunitaria e tenendo conto dell’esigenza di mantenere elevati incentivi ad
effettuare una revisione di qualita` e di tutelare i risparmiatori, della
proporzionalita` della responsabilita` dei soggetti coinvolti nella redazione e
nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati,
dell’esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel
mercato della revisione;

d) disciplina dell’albo dei revisori
e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che
tuteli efficacemente l’affidamento dei risparmiatori sulla revisione del
bilancio;

e) individuazione degli enti di
interesse pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina piu` stringente
in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE,
negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonche´, in
sede di prima applicazione del numero 13) dell’articolo 2 della direttiva
2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

f) previsione, nell’introduzione
del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all’articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di
soluzioni che consentano alle societa` di evitare per quanto possibile la moltiplicazione
di organi sociali;

g) coordinamento delle funzioni
rispettive del revisore e del collegio sindacale;

h) previsione dell’applicazione
obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da
parte della Unione europea;

i) riordino della disciplina
sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva,
proporzionale e dissuasiva.

2. Dall’esercizio della delega di
cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello
Stato.

Art. 25.

(Deleghe
al Governo per il completamento dell’attuazione delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonche´ per l’esercizio
dell’opzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le
imprese di assicurazione)

1. Al fine di completare
l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda
le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di
societa` nonche´ di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della
direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE
relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa`,
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il
Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche
europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei
competenti organi parlamentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, salva la
facolta` prevista dall’articolo 1, comma 5, uno o piu` decreti legislativi,
secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all’articolo 2,
nonche´ secondo gli ulteriori princìpi e criteri di seguito indicati:

a) modificazione della normativa
civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai princìpi
contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle
direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l’adeguamento;

b) adozione di due nuovi
documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di
patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di
stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o
non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del
conto economico, facendo salva la completezza e l’analiticita`
dell’informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota
integrativa;

d) modificazione dei criteri di
valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via
facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre
specifiche attivita`, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli
strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina
del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facolta` di
semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le
societa` medio-piccole come individuate dall’articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e
in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni
vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa
fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di rendere neutrali le
innovazioni derivanti dall’applicazione dei princìpi contabili internazionali.

2. Al fine di completare
l’adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai
princìpi contabili internazionali, il Governo e` delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali
previsti dall’articolo 2, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro
della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, salva la facolta`

prevista
dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o piu` decreti legislativi
per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all’applicazione di princì pi contabili internazionali, estendendo l’obbligo di
applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di
esercizio.

3. Dall’esercizio delle deleghe
di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il
bilancio dello Stato.

Art. 26.

(Delega
al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n.
423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran)

1. Nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo e` delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e degli altri
Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del
Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all’articolo 1,
commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o piu` decreti legislativi recanti
disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e
tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di
servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di
duplice uso, nei confronti dell’Iran, nonche´ a stabilire norme recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L’esercizio della delega deve
avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g),
nonche´ dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento
(CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere
adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove
disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e
tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di
autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria
pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all’esportazione ed
importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;

d) previsione della pena della
reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli
articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato
regolamento;

e) previsione della pena della
reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui
agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento
in assenza o in difformita` delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della
reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui
all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e
secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo` emanare
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma
1.

4. Dall’esercizio della delega di
cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 27.

(Delega
al Governo per l’adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento
dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e con le modalita` di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, un
decreto legislativo per disciplinare le modalita` di finanziamento dei
controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e g),
nonche´ dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la
determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati
nell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli
operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo
derivante dai controlli supplementari previsti dall’articolo 28 del regolamento
(CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura
superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe
fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle
eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell’integrale
copertura dei costi effettivi del servizio prestato.

Capo III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL’AMBITO
DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 28.

(Delega
al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione
quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore privato;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione
nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca
di beni, strumenti e proventi di reato;

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie.

2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati.

3. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche´ su di essi sia espresso il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro
che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica
di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e` richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari.

Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

6. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo
parere.

Art. 29.

(Princìpi
e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato)

1. Il Governo adotta il decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche´ sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II,
titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale
punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito
di attivita` professionali, intenzionalmente sollecita
o riceve, per se´ o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un
indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale
vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente
esecutive per conto di una entita` del settore privato, per compiere o omettere
un atto, in violazione di un dovere, sempreche´ tale condotta comporti o possa
comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o
servizi commerciali;

b) prevedere la punibilita` con
la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attivita`
professionali, direttamente o tramite intermediario, da`, offre o promette il
vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui
alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le
fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di
adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita` nel cui
interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Art. 30.

(Princìpi
e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)

1. Il Governo adotta il decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei
beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
e), f) e g), nonche´ sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere nell’ambito del
procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorita` giudiziarie degli Stati
membri, il riconoscimento e l’esecuzione sul territorio dello Stato di
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in
funzione della successiva confisca, dall’autorita` giudiziaria di altro Stato
membro;

b) prevedere che:

1) per «bene» debba intendersi
quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della
decisione quadro;

2) per «provvedimento di blocco o
di sequestro» debba intendersi quanto definito dall’articolo
2, lettera c), della decisione quadro;

3) la «prova» concerna gli
oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori
in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente
comma;

c) prevedere che l’esecuzione nel
territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi
qualsiasi provvedimento motivato adottato dall’autorita` giudiziaria dello
Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a
distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero
essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) prevedere che i provvedimenti
dell’autorita` giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato
richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della
decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni,
indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilita`;

e) subordinare, per le ipotesi di
reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l’esecuzione del
provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall’autorita` giudiziaria di
altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla
condizione che i fatti per i quali esso e` stato emesso costituiscano un reato
ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi
costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello
Stato di emissione;

2) se in funzione della
successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso e`
stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana,
consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla
qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

f) prevedere che la trasmissione
dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall’autorita`
giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione
giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete
giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorita` competente, e
assicurando in ogni caso modalita` di trasmissione degli atti che consentano
all’autorita` giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticita`; prevedere, in
caso di inoltro diretto, adeguate forme di
comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini
statistici;

g) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana che, nell’ambito di un procedimento penale, ha emesso un
provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo
concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro,
si possa rivolgere direttamente all’autorita` giudiziaria di tale Stato per
avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento
medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella
presente legge; prevedere la possibilita` di avvalersi dei punti di contatto
della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorita`
competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di
comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini
statistici;

h) prevedere la trasmissione
d’ufficio, da parte dell’autorita` giudiziaria italiana che si ritiene
incompetente, direttamente all’autorita` giudiziaria competente del
provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato,
dandone comunicazione all’autorita` giudiziaria dello Stato membro;

i) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana riconosca validita` al provvedimento di blocco dei beni o
di sequestro emesso dall’autorita` giudiziaria di altro Stato membro ove
sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia
esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo
altresì che venga dato immediato avviso dell’avvenuto
blocco o sequestro all’autorita` richiedente;

l) prevedere che il vincolo di
indisponibilita` sul bene disposto dall’autorita` giudiziaria italiana si
protragga fino a quando essa non provveda in maniera
definitiva sulle richieste dell’autorita` giudiziaria dello Stato di emissione
circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere
la facolta` di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto
sul territorio italiano, ferma restando la possibilita` di revoca da parte
dell’autorita` giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni
dell’autorita` giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

m) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del
provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui
all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la
richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al
provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunita` o di privilegio
a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel
certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che
l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo
1, lettera d), della decisione quadro;

n) prevedere che, nell’ipotesi in
cui il certificato di cui all’articolo 9 della
decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda
manifestamente al provvedimento richiesto, l’autorita` giudiziaria italiana
possa imporre un termine all’autorita` giudiziaria di altro Stato membro entro
il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi
trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l’autorita`
giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non
vi sia esigenza di altre informazioni;

o) prevedere che la decisione di
rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all’autorita` giudiziaria
dello Stato richiedente;

p) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole,
dell’esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale
esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un’indagine penale gia` in corso sul territorio
dello Stato, ovvero quando i beni o la prova gia` siano sottoposti a vincolo di
indisponibilita` nell’ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la
decisione del rinvio venga comunicata immediatamente
all’autorita` giudiziaria richiedente dello Stato membro;

q) prevedere che le richieste di
riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti
dall’autorita` giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta
di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una
richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all’articolo 9 della
decisione quadro, un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di
esecuzione fino a quando non siano avanzate le
richieste di cui sopra;

r) prevedere che le richieste di
trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere
disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in
vigore per lo Stato italiano concernenti l’assistenza giudiziaria in materia penale
e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza
giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di
trasferimento della fonte di prova per l’assenza del requisito della doppia
incriminabilita`, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d)
e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di
almeno tre anni;

t) prevedere l’esperibilita` dei
rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche
a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell’autorita`
giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti
di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di
responsabilita` dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un
provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall’autorita` giudiziaria dello
Stato membro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso
degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilita`, alla
parte lesa.

Art. 31.

(Princìpi
e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e
proventi di reato)

1. Il Governo adotta il decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche´ sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:

a) prevedere la disciplina della
confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorieta` della confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se
appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilita` di disporre la
confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa
dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

3) applicabilita` della confisca
dello strumento di reato nei casi in cui il reato e` stato realizzato mediante
cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti
dalla legge, nell’esercizio di attivita` soggette ad autorizzazioni o controlli
dell’autorita` amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati
nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni
opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorita` amministrativa, o
comunque alla messa in sicurezza;

b) prevedere la disciplina della
confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorieta` della confisca
del prodotto e del prezzo del reato, nonche´ del profitto derivato direttamente
o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano
essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti;

2) possibilita` di prevedere la
confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere
restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di
imputabilita` o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con
la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

3) obbligo di eseguire sempre la
confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle
cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con
eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’articolo 514 del codice di
procedura civile;

c) disciplinare i limiti della
confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia
beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

d) aggiornare il catalogo dei
reati per cui possa trovare applicazione la disciplina
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in conformita` a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 3,
della decisione quadro;

e) prevedere che ai fini della
confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l’autore del reato abbia
intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona
fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

f) adeguare la disciplina della
confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e);

g) prevedere che in ogni caso la
confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne
sono oggetto.

Art. 32.

(Principi
e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)

1. Il Governo adotta il decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali
stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e
g), nonche´ sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che ogni decisione,
così come definita dall’articolo 1, lettera a), della
decisione quadro, adottata dall’autorita` giudiziaria di un altro Stato membro
che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona
fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura
dell’autorita` competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o
giuridica contro la quale e` stata emessa la decisione dispone all’interno
dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza
abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

b) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana, che ha, all’esito di un procedimento giurisdizionale,
inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica
o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione
della medesima sanzione, per il tramite dell’autorita` centrale di cui alla
lettera d), alla competente autorita` dello Stato membro in cui la persona
fisica o giuridica contro la quale e` stata emessa la decisione dispone di beni
o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona
giuridica, ha la propria sede statutaria;

c) prevedere che per sanzione
pecuniaria si intenda quanto previsto dall’articolo 1,
lettera b), della decisione quadro;

d) individuare l’autorita`
centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della
trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da
fornire alle autorita` competenti;

e) prevedere che la richiesta di
esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa
all’autorita` dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le
modalita` di cui all’articolo 4 della decisione quadro;

f) prevedere che l’autorita`
giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all’esecuzione della sanzione
pecuniaria conseguente ad una decisione dell’autorita` di altro Stato membro,
con riferimento ai reati indicati all’articolo 5 della decisione quadro, se
punibili nell’altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e
senza verifica della doppia punibilita`;

g) subordinare, con riferimento a
reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e
l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la
decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi
della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o
dalla sua qualifica;

h) prevedere
che l’autorita` giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e
all’esecuzione della decisione emessa dall’autorita` giudiziaria di altro Stato
membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni in conformita` a quanto previsto dall’articolo 7 della
decisione quadro;

i) prevedere la possibilita` per
lo Stato italiano di ridurre o convertire l’importo della sanzione pecuniaria
connessa alla decisione pronunciata dall’autorita` competente dell’altro Stato
membro secondo quanto stabilito all’articolo 8 della
decisione quadro, ovvero la possibilita` di sostituire la sanzione pecuniaria,
in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale
secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di
sanzioni di specie diversa nonche´ dall’articolo 10 della decisione quadro;

l) prevedere l’applicabilita`
della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte
dall’autorita` di altro Stato membro di decisione, secondo le modalita` di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione
quadro, nonche´ la possibilita` di esecuzione della sanzione pecuniaria sul
territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non
ammette il principio della responsabilita` penale delle persone giuridiche, ai
sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

m) prevedere che eventuali
provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di
decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere
sulle domande di revisione della decisione emessa dall’autorita` italiana;

n) prevedere
che l’autorita` italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo
l’autorita` competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha
irrogato la sanzione e` stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere
esecutivo, sì da consentire all’autorita` richiesta di porre immediatamente
fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga
disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere,
analogamente, che l’autorita` italiana sospenda l’esecuzione della decisione
richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai
periodi che precedono;

o) prevedere che le somme
riscosse dall’autorita` italiana, in qualita` di Stato di esecuzione, spettino
allo Stato italiano;

p) prevedere che la competente
autorita` italiana informi l’autorita` dello Stato della decisione di ogni
provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di
esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalita` di
cui all’articolo 14 della decisione quadro;

q) disciplinare i casi in cui la
competente autorita` dello Stato della decisione riacquista il diritto di
procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto
disposto dall’articolo 15 della decisione quadro;

r) prevedere la possibilita` per
l’autorita` italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano
elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di
punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica,
nazionalita`, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la
posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio
2008.

NAPOLITANO

PRODI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

BONINO, Ministro per le politiche
europee

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Allegato A

(Articolo
1, commi 1 e 3)

2006/137/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva
2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Allegato B

(Articolo
1, commi 1 e 3)

2006/22/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

2006/43/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio.

2006/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa`, 83/349/CEE,
relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di
assicurazione.

2006/66/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile
e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.

2006/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa` per azioni nonche´
alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

2006/69/CE del Consiglio, del 24
luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore
aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale e che
abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

2006/86/CE della Commissione, del
24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita`, la
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani.

2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del
Consiglio.

2006/88/CE del
Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi
prodotti, nonche´ alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e
alle misure di lotta contro tali malattie.

2006/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione
degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione
civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione
(1988) (versione codificata).

2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto.

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito.

2006/118/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.

2006/121/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al
regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

2007/16/CE della Commissione, del
19 marzo 2007, recante modalita`

di
esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.