Civile

Thursday 02 September 2004

LEGGE 23 agosto 2004, n. 226 (in G.U. n. 204 del 31 agosto 2004) – Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonchè delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativ

LEGGE 23 agosto 2004, n. 226 (in G.U. n. 204 del 31 agosto 2004) –
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva)

1. Il comma 1 dell’articolo
7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal
seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati
a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti".

Art. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze
del personale volontario di truppa delle Forze armate)

1. Alla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP
della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" è sostituito dal
seguente: "56.281";

b) alla riga VFP
della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" è sostituito dal
seguente: "19.578"; c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero:
"9.400" è sostituito dal seguente: "10.000"; d) alla riga
VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" è sostituito dal
seguente: "5.924".

Art. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono
istituite le seguenti categorie di volontari dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di
un anno;

b) volontari in ferma prefissata
quadriennale.

Capo II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN
ANNO

Art. 4.

(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciotto anni
compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e
politici;

d) diploma di istruzione
secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di
condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di
provvedimenti di proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale
per l’impiego nelle Forze armate in qualità di
volontario in ferma prefissata di un anno;

g) esito negativo agli accertamenti
diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

h) requisiti morali
e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per
gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui
all’articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall’articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un
anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma
della durata di un anno.

Art. 6.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno nonché i
criteri e le modalità per l’ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati
con decreto del Ministro della difesa.

Art. 7.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 22, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma
breve.

2. I volontari in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe
o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione. I
volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una
sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

Art. 8.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al
presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle
misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 9.

(Incentivi per favorire il reclutamento di
personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino)

1. Gli aspiranti volontari in ferma
prefissata di un anno residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti
alpini, fino al completamento dell’organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno
un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con
priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano
servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta
al trattamento economico di cui all’articolo 8, un assegno mensile di cinquanta
euro.

Art. 10.

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l’attribuzione
di benefici non economici conseguenti all’avere effettuato
il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Capo III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE

Art. 11.

(Reclutamento)

1. Possono partecipare ai concorsi
per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma
1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale
per l’impiego nelle Forze armate in qualità di
volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent’anni compiuti.

2. Sono fatte salve le disposizioni
in materia di reclutamento del personale di cui
all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare,
che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può
essere prolungato, con il consenso dell’interessato, oltre il periodo di ferma
o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento
dell’iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005
e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all’articolo 25, comma
2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall’articolo 2 della
presente legge.

4. Se il numero delle domande
presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso,
per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12.

(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per
gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui
all’articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall’articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata
quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di
rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di
cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella
graduatoria per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di svolgimento dei
concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono
disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata
quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari
giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono
immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità
stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione
in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari
in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è
stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per
cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Art. 14.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 22, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano
le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma
breve.

2. I volontari sono ammessi alla
ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a
classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità,
possono conseguire il grado di caporal maggiore
ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese
dall’ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il
volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i
volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1 caporal
maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di
ammissione alla rafferma.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B
allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio
iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Per compensare l’attività effettuata oltre il
normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati
turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa
vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l’indennità di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai
volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro
stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo
spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente. Dalla data di attribuzione del predetto
trattamento economico cessa la corresponsione dell’indennità di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Capo IV

RECLUTAMENTO NELLE
CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL
CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 16.

(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all’articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero
della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per
l’accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere
presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono
determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato
dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito.
Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali
titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli
propri della carriera per cui è stata fatta domanda di
accesso nonchè delle specializzazioni acquisite
durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L’attuazione delle
predette procedure è di esclusiva competenza delle
singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e
utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente
nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l’ordine delle graduatorie e
nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo
appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti
e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli
agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello
Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli
agenti e degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo
avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure
percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo
appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli
agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli
agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello
Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli
agenti e degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo
militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma
4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma
prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per
l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e
le modalità di incorporazione sono stabiliti con
decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e
funzionali delle Forze annate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e
delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione
all’andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle
Forze armate, a decorrere dall’anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari
di cui al comma 1 è rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa
delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori
oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal
Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine
dell’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 17.

(Posti non coperti)

1. Se il
numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui
all’articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo.

2. Se il
numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi
a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi
ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 18.

(Aumento dei posti disponibili)

1. Se, concluse
le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, per cause diverse
dall’incremento degli organici risultano disponibili, nell’ anno di
riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1
dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse
le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, a seguito di incremento
degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla
relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure
percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in
servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti
requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma
4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in
possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere
iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.

Art. 19.

(Perdita del grado)

1. I vincitori dei
concorsi di cui al presente capo, all’atto dell’immissione nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito
durante il servizio nelle Forze armate.

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Art. 20.

(Modifica all’articolo 5 della legge 14
novembre 2000, n. 331)

1. All’articolo 5, comma 1, primo
periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza demerito" sono
sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma
breve ovvero in ferma prefissata".

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196)

1. All’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le
parole: "di grado" sono sostituite dalle
seguenti: "nel servizio permanente".

2. Nella colonna "Requisiti",
alla riga corrispondente al grado di 1° caporal
maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, la parola: "grado"
è sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".

Art. 22.

(Conferimento di delega legislativa)

1. Al fine di armonizzare e
coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel
rispetto del principio di invarianza
della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti
disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215
del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) prevedere l’adeguamento delle
disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di sospensione
del servizio di leva stabilito dall’articolo 1 della presente legge e alle
categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in
materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma
prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative
ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le
disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere
l’abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni
della presente legge.

2. Sugli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, è richiesto il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e
secondo le modalità di cui al comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23.

(Consistenze del personale dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica)

1. Per ciascuno degli anni 2005 e
2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente
e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra
l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall’anno 2007 e fino al
31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente
con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di
riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo
restando l’organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell’anno di riferimento, le
eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del
personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute,
senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri
ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non
direttiva.

4. Al fine di inquadrare, formare e
addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere
la consistenza totale stabilita dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall’articolo 2 della presente legge, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31
dicembre 2020, in
aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al
comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato
annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a)
nell’anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in
servizio permanente; b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200
marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente; c) negli anni
dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in
servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale
in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall’anno 2005
e fino al 31 dicembre 2020,
in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente
nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.021 unità nell’anno 2005;

b) 821 unità, in ciascuno degli anni
dal 2006 al 2011;

c) 749 unità, in ciascuno degli anni
dal 2012 al 2020.

Art. 24.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico
dei volontari)

1. L’ultimo
concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure
stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell’anno 2005, il 70 per cento
dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo
senza demerito, e al personale che abbia completato
senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. I posti eventualmente
non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto
dall’articolo 15, comma l.

4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve
trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all’adeguamento del
regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale,
le disposizioni previste dallo stesso decreto per l’arruolamento volontario in
ciascuna Forza armata.

Art. 25.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

1. Negli anni 2004 e 2005, nel
rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni
del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da
incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per
la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla
copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1
derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure
percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro
che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari
nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso
dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle
misure percentuali di cui all’articolo 16, camma 4, lettera b), ai volontari di
truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non
coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
dell’articolo 17.

4. Nei concorsi di
cui al comma 1 del presente articolo, relativi all’accesso nelle carriere
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del
25 per cento dei posti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera b) del citato comma 4, relativi all’anno
2009, e di cui aì numeri 3), 4) e 5) della medesima
lettera b), relativi all’anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità
previste dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari
delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I
vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni.

Art. 26.

(Reclutamenti straordinari)

1. Fermo restando quanto previsto
dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata
quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall’anno 2004, al
fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei
ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi
straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve,
reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio
in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due
anni;

b) i volontari in ferma breve,
reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza
prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono
risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10
del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più
di due anni.

2. I vincitori dei
concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio
permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di
volontari in ferma breve.

CAPO VII

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 27.

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle
capitanerie di porto)

1. Al fine di completare la
sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel
triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di
truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla
presente legge.

3. A decorrere dalla data del 31 dicembre
2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono così rideterminate:

a) 3.500 volontari di truppa in
servizio permanente;

b) 1.775 volontari in ferma ovvero in
rafferma.

Art. 28.

(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo
delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dall’anno
2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche
complessive di cui all’articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna
categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze
e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l’evoluzione
degli oneri previsti, per l’anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla
presente legge. Le eventuali carenze in una delle
categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi
organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo
Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per
l’anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale
in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall’ anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla
presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è
computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate: a) 200 unità
nell’anno 2005; b) 235 unità negli anni 2006 e 2007; c) 5 unità in ciascuno
degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 29.

(Trattamento economico dei volontari in ferma del
Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo
delle capitanerie di porto è corrisposto il
trattamento economico di cui all’articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui
all’articolo 15, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle
capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo
15, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005,
ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di
porto è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 15, comma I.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008,
ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di
porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 3, e 15, comma 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Salvaguardia di disposizioni per l’assunzione di
determinate categorie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e
25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6,
commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; c

) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 31.

(Relazione al Parlamento)

1. All’articolo 6
della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall’anno 2006, la relazione di cui al comma 1
comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di
reclutamento dei volontari necessari ad assicurare
l’operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
militare della Croce Rossa".

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente
legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per l’anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l’attuazione delle
disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro
169.119 per l’anno 2004, di euro 48.287.301 per l’anno 2005 e di euro
76.476.031 a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì
23 agosto 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

MARTINO, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

TABELLA A

(v. articolo 5,
comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL
PERSONALE NON

DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI
ANNI 2005 E 2006

———————————————————————

Forze annate Anno 2005 Anno 2006

———————————————————————

Primi marescialli 14.578 14.023

Marescialli 50.784 50.311

Sergenti 11.353 12.633

Volontari in servizio permanente 33.176 35.853

Volontari in ferma breve/prefissata

di quattro anni 34.550 32.571

Volontari in ferma prefissata di

un anno 23.659 19.686

———————————————————————

TABELLA B

(v
articolo 8, comma I)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA

(Misura percentuale riferita al valore
giornaliero della

retribuzione
mensile relativa al grado iniziale dei

volontari
di truppa in servizio permanente)

———————————————————————

Volontario in ferma

prefissata di un anno

GRADO e in rafferma
annuale

———————————————————————

Soldato, comune di 2a classe, aviere 60
per cento

Caporale, comune di 1a classe, aviere
scelto 70
per cento

Volontario in ferma

prefissata quadriennale

Caporale, comune di 1a classe, aviere
scelto 70
per cento

Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento

TABELLA C

(v.
articolo 23, comma 2)

ONERI FINANZIARI
COMPLESSIVI

———————————————————————

ANNO
ONERI

———————————————————————

2005 392.999.573,06

2006 392.996.596,78

2007 392.890.034,23

2008 392.845.104,00

2009 392.877.594,60

2010 389.102.583,23

2011 344.176.466,82

2012 335.143.557,80

2013 331.324.911,14

2014 322.232.193,54

2015 312.789.792,14

2016 304.788.156,21

2017 298.898.670,81

2018 286.098.679,28

2019 267.427.682,18

2020 229.046.477,63

2021 180.973.393,36

TABELLA D

(v.
articolo 27, comma 2)

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE

CAPITANERIE DI PORTO

———————————————————————

ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA

PERMANENTE
PREFISSATA PREFISSATA DI

QUADRIENNALE
UN ANNO

E IN RAFFERMA

———————————————————————

2004 1.355 1.420 0

2005 2.245 1.300 1.730

2006 3.500 1.215 560

TABELLA E

(v. articolo 28,
comma 1)

ONERI FINANZIARI RELATIVI AL
CORPO DELLE

CAPITANERIE DI PORTO

———————————————————————

ANNO ONERI

———————————————————————

2004 169.119,36

2005 48.287.301,26

2006 76.476.030,64

2007 76.437.689,08

2008 76.404.162,91

2009 75.993.137,67

2010 75.188.592,32

2011 75.106.850,08

2012 75.022.475,62

2013 74.943.322,41

2014 74.867.621,25

2015 74.787.401,19

2016 (regime) 74.703.881,29

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4233):

Presentato dal Ministro della difesa
(Martino) il 30 luglio 2003;

Assegnato alla IV
commissione (Difesa), in sede referente, il 22 settembre 2003 con il parere
delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;

Esaminato dalla IV
commissione il 30 settembre 2003;

1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;

Esaminato in aula il 3 e 4
novembre 2003 ed approvato il 5 novembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n.
2572):

Assegnato alla 4ª
commissione (Difesa), in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;

Esaminato dalla 4ª
commissione il 26 novembre 2003; l’11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e
28 aprile 2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;

Esaminato in aula
il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato con modificazioni, il 21 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4233 B):

Assegnato alla IV
commissione (Difesa), in sede referente, il 22 luglio 2004 con parere delle
commissioni I, V, VIII, IX, XI e XII;

Esaminato dalla IV
commissione il 22 luglio 2004;

Esaminato in aula
il 26 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004.