Lavoro e Previdenza
Legge 23.07.1991, n. 223, art. 3, comma 3 e art. 5, co.5. Modifica punto A circolare n.171 del 07.09.2001. INPS CIRCOLARE N. 154 del 17.09.2003
Legge 23.07.1991, n. 223, art. 3, comma 3 e art. 5, co.5, contributo dingresso alla mobilità e precisazioni in merito alle possibili fattispecie di esonero. Modifica punto A circolare n.171 del 07.09.2001.
INPS CIRCOLARE N. 154 del 17.09.2003
SOMMARIO: Lesonero dal versamento del contributo dingresso alla mobilità previsto dallart.5, co 4, della legge 223/1991, spetta anche in caso di avvio della procedura di mobilità da parte del commissario giudiziale nella fase anteriore allomologazione del concordato preventivo.
Con circolare n.171 del 2001 sono state fornite istruzioni in merito allesonero totale dal versamento del contributo dingresso per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino leccedenza di personale ai sensi dellart. 24 della legge n.223/1991.
In particolare al punto A della citata circolare si è ritenuto che le imprese sottoposte a concordato preventivo che hanno avviato la procedura di mobilità non potessero essere esonerate dal versamento del contributo dingresso nella fase anteriore alla sentenza di omologazione.
Il predetto indirizzo va oggi rivisto alla luce dellorientamento giurisprudenziale espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenze n.3597 del 12.03.2003, n.6771 del 05.05.2003, e n.7505 del 15.05.2003, a composizione di un contrasto interpretativo sorto in materia.
Come noto, lart.3, co.3, della legge n.223/91 dispone che quando non sia possibile la continuazione dellattività, anche tramite cessione dellazienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà ai sensi dellart.24 della medesima legge di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti e che in tali casi il contributo a carico dellimpresa previsto dallart.5, co.4 non è dovuto.
Il potere di disporre la mobilità ai sensi della citata disposizione non spetta, ha sottolineato la Corte, al solo liquidatore (nominato in seguito alla sentenza di omologazione del concordato preventivo), ma anche al commissario giudiziale (nominato nella precedente fase di verifica di ammissione dei presupposti alla procedura di concordato).
Ad entrambi gli organi della procedura compete la verifica della complessiva situazione economico-finanziaria dellimpresa, da cui può derivare la constatazione dellimpossibilità di proseguire lattività anche tramite cessione dellazienda o di sue parti o, comunque, di salvaguardare i livelli occupazionali.
La norma, commenta la Corte, costituisce una deroga a quanto previsto dallart.167 del R.D. n. 267 del 1942 secondo cui il debitore mantiene durante tutto il corso del procedimento lamministrazione dei suoi beni e lesercizio dellimpresa.
Da tali considerazioni consegue che deve ritenersi superato quellindirizzo interpretativo che ha letto lart.3, co.3 della legge n.223/1991, in rapporto alla modifica apportata al co.1 dello stesso art.3 in materia di domanda di ammissione alla CIG, fatto proprio dallIstituto con circolare 171/2001 punto A.
Secondo tale indirizzo poiché il legislatore, allatto di tale modifica, aveva lasciato inalterato il co. 3 dello stesso articolo 3, e tenuto conto che nella fase anteriore allomologa limprenditore conserva i poteri gestionali dellimpresa, doveva ritenersi che lesonero dal pagamento del contributo dingresso non spettasse nella fase anteriore allomologazione del concordato preventivo.
Il nuovo orientamento espresso dalle SS.UU sottolinea invece che lart.3, co.3 citato non deve essere letto in relazione al co.1, ma in base al suo tenore letterale, che include, espressamente, il riferimento al commissario giudiziale.
Pertanto il beneficio dellesonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dallart. 3, terzo comma, della legge 223/91, spetta anche nei casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Resta fermo il divieto dallesonero dal contributo dingresso qualora sia limprenditore ad attivare le procedure di cassa integrazioni guadagni e di mobilità.
La circolare n.171 del 2001 punto A va corretta nel senso sopraindicato, e, a partire dalla data di emanazione della presente circolare deve essere concesso lesonero dal contributo di cui dallart.5, co.4 anche qualora, allatto della domanda, il concordato preventivo non sia stato ancora omologato.
Per quanto attiene, infine, alle domande di esonero istruite seguendo i criteri indicati nella circolare n. 171/2001, potranno essere riesaminate a domanda tenendo presenti le nuove istruzioni impartite come sopra descritte.