Imprese ed Aziende

Wednesday 22 March 2006

LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Articolo 1.

(Principi
e finalità)

1. La presente legge, nell’ambito
della legislazione esclusiva in materia di tutela della
concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui
all’articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina
dell’attività professionale di tintolavanderia.

2. L’esercizio dell’attività
professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo
41della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o
controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente
legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la
parità di condizioni di accesso delle imprese del
settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente,
garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento di cui all’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.

Articolo 2

(Definizione
dell’attività e idoneità professionale)

1. Ai fini della presente legge
costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività
dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che
esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di
tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi
in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la
casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti,
tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e
prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l’esercizio dell’attività
definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in
possesso di apposita idoneità professionale comprovata
dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di
qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore
complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate
del settore;

b) attestato di qualifica in
materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, integrato da un periodo di
inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore,
da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) diploma di maturità tecnica o
professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in
materie inerenti l’attività;

d) periodo di inserimento
presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo
svolgimento di un rapporto di apprendistato della
durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in
qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore
familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non
consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei
casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di
inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello
svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore.

4. I contenuti
tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione
dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle
regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti:
fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di
scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e
termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore,
con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti
tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale;
legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica;
lingua straniera.

6. Non costituiscono titolo
valido per l’esercizio dell’attività professionale gli
attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi
pubblici competenti.

Articolo 3.

(Competenze
delle regioni)

1. In conformità ai principi
fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle
esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme
volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e
definiscono i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. Le competenze svolte dalle
regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti
finalità:

a) favorire un
equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l’impatto territoriale e
ambientale dell’insediamento delle imprese e promuovendo l’integrazione
con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della
riqualificazione del tessuto urbano;

b) valorizzare la funzione di
servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle
prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce
orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione
della pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione
relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di
controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d’esercizio e alle
condizioni sanitarie per gli addetti;

d) definire specifici criteri per
assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei
locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di
indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio
in forma itinerante;

e) promuovere, d’intesa con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a),della legge
29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la
definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle
imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle
controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando
l’applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi
negoziali o interpretativi;

f) assicurare
forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza della categoria.

3. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso
al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese del settore, stabilisce
i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l’avvio e
l’esercizio dell’attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il
recapito dei capi, nel rispetto dei principi di autocertificazione,
semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

Articolo 4.

(Modalità
di esercizio dell’attività)

1. Presso ogni sede dell’impresa
dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al
lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità
professionale di cui all’articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente
la propria attività nella sede indicata.

2. Non è ammesso lo svolgimento
dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di
posteggio.

3. I servizi di raccolta e di
recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi
dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro,
da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime
imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad
altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto
di appalto.

4. Presso tutte le sedi e i
recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna
di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito
cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte,
la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma
itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui
documenti fiscali.

5. Le imprese di tintolavanderia
non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o
non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di
manutenzione riportate nella etichettatura dei
prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui
all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Articolo 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa
iscrizione nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese
di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi
disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o
in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non
inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Il Ministero delle attività
produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce
i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni
pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito
procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

3. Gli
importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 6.

(Norme
transitorie)

1. Le imprese del settore
operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di cui all’articolo
2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il
responsabile tecnico di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione
della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i
periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali
diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale.

3. Le regioni definiscono i
criteri e i termini per l’adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali
e amministrative di cui all’articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente
legge.

Articolo 7.

(Disposizioni
finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio
2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
5337):

Presentato dall’on. Milanato ed altri il 7 ottobre 2004.

Assegnato alla X commissione
(Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 2 novembre
2004 con parere delle commissioni I, II, V, VII, XI,
XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla
X commissione, in sede referente, il 28 settembre 2005; 8 e 29 novembre 2005;
23 gennaio 2006.

Assegnato nuovamente alla X
commissione, in sede legislativa, il 25 gennaio 2006 con il parere delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.

Esaminato dalla
X commissione, in sede legislativa e approvato il 25 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n.
3761):

Assegnato alla
10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede deliberante, il 31
gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla
10ª commissione il 1° e 7 febbraio 2006 e approvato l’8 febbraio 2006.