Penale

Saturday 30 April 2005

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 (in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005) – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra St

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 (in
G.U. n. 98 del 29 aprile 2005) – Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri.

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni
di principio e definizioni).

1. La presente legge attua,
nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione
quadro", relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non
sono incompatibili con i princípi supremi dell’ordinamento costituzionale in
tema di diritti fondamentali, nonché in tema di
diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d’arresto europeo è
una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, di
seguito denominato "Stato membro di emissione",
in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di
seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al
fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L’Italia darà esecuzione al
mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla
presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il
mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un
giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente
legge costituiscono un’attuazione dell’azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31,
paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato
sull’Unione europea, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Garanzie
costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del
Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo
della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo
nel rispetto dei seguenti diritti e princípi stabiliti dai trattati
internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6
(diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla
Convenzione stessa;

b) i princípi e le regole
contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo,
ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà
personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di
eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità
delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al
comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L’Italia rifiuterà la consegna
dell’imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da
parte dello Stato richiedente, dei princípi di cui al comma 1,
lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto
(10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

ART. 3.

(Applicazione
della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell’articolo 2,
paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva
parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente
ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle
disposizioni sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole
della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non
consente l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

ART. 4.

(Autorità
centrale).

1. In relazione
alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l’Italia
designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti
il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della
giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto
europei e della corrispondenza ufficiale ad essi
relativa.

3. Il Ministro della giustizia,
se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato membro di
emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria
territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo
dall’autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato
membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità
previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di
reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso
l’autorità giudiziaria competente informa
immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell’emissione di
un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la
competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell’articolo
23.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 5.

(Garanzia
giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o
di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione
favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare
esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene,
nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato
ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è
ricevuto dall’autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può
essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è
oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente
dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a carico di
più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è
competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la
dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale
modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte
di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

ART. 6.

(Contenuto
del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d’arresto europeo
deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del
ricercato;

b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell’autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell’esistenza di
una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra
decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel
campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della
presente legge;

d) natura e qualificazione
giuridica del reato;

e) descrizione
delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e
il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una
sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita
dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre
conseguenze del reato.

2. Se il mandato d’arresto
europeo non contiene le informazioni di cui
alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1,
l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori
elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli
18 e 19.

3. La consegna è consentita, se
ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una
richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della
libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato
luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d’arresto devono
essere allegati:

a) una relazione sui fatti
addebitati alla persona della quale è domandata la
consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo
delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della
durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni
altra possibile informazione atta a
determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale
è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di
appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia
l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il
mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al
comma 4, informandolo della data della udienza
camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa
l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione
che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce
condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della
corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della
giustizia trasmette al presidente della corte di appello
il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in
lingua italiana.

6. Se l’autorità giudiziaria
dello Stato membro di emissione non dà corso alla
richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello
respinge la richiesta.

7. Il mandato d’arresto europeo
dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

ART. 7.

(Casi di
doppia punibilità).

1. L’Italia darà esecuzione al
mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia
previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei
casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge
italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte
ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di
imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.
Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano
assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana
prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata
massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito
dalla legge dello Stato membro di emissione con una
pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della
durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o
della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione
di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere
una durata non inferiore a quattro mesi.

ART. 8.

(Consegna
obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in
base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia
incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse
le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza
privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla
commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia
contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di
uno Stato, di una istituzione od organismo
internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato
ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali
nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o
più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità,
a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a
trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al
lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione
ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di
un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo,
materiale pornografico; fare commercio, distribuire,

divulgare
o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere,
distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o
procurare ad altri sostanze che, secondo le
legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o
psicotrope;

f) commerciare,
acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in
violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la
promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in
relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad
un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il
percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima
di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle
Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale
relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi
sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a
danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire
denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o
straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso
o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto
diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto

da
misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici
o telematici, dati, informazioni o programmi
in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l’ambiente
mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi,
oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di
sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il
trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di
rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica;
possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o)
compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso
illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare
volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità
di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per
scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque
commercio;

r) privare una persona della
libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di
ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo,
sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale
tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone
fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla
violenza, come manifestazione di odio razziale nei
confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa
del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero
dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini
contro l’umanità;

t) impossessarsi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attività di un gruppo
organizzato;

u) operare traffico illecito di
beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e
le opere d’arte;

v) indurre
taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso
della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione,
beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
obbligo, un’alienazione o una quietanza;

aa)
imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne
profitto;

bb)
falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc)
falsificare mezzi di pagamento;

dd)
operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della
crescita;

ee)
operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff)
acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel
farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto;

gg)
costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità;

hh)
cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;

ii)
commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte
penale internazionale;

ll)
impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm)
provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali,
altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre
infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.

2. L’autorità giudiziaria
italiana accerta quale sia la definizione dei reati
per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di
emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto
come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino
italiano se risulta che lo stesso non era a
conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di
emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

ART. 9.

(Ricezione
del mandato d’arresto.

Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti
dall’articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d’arresto
europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza
ritardo al presidente della corte di appello,
competente ai sensi dell’articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore
generale del mandato d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite
delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il
presidente della corte di appello procede con le
stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa
documentazione di cui all’articolo 6 sono stati trasmessi direttamente
dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui
insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla
autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera, prende
contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui
sia manifestamente competente altra corte di appello
ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla
trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli
adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che,
sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di
nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria,
tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della
quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta
eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c),
e 280.

6. Le misure coercitive non
possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause
ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

ART. 10.

(Inizio
del procedimento).

1. Entro cinque giorni
dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 9, e alla presenza di un
difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97
del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il
presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire
la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola,
in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto
europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire
alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al
beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere
condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori
alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della
data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso
al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza
di cui all’articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona
arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente
autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con
decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di
venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente
il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui
all’articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato
alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima
dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.

ART. 11.

(Arresto
ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l’autorità
competente dello Stato membro ha effettuato
segnalazione nel Sistema di informazione
Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede
all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non
oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello
nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del
relativo verbale, e dando immediata informazione
al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia
comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai
fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 6.

ART. 12.

(Adempimenti
conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L’ufficiale di polizia
giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 11 informa la persona, in
una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto,
della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità
giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di
fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui
l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la
polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di
ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.

3. Il verbale di
arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi
1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione
dell’arrestato.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo degli ordinari
stanziamenti del Ministero della giustizia.

ART. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale di arresto, il presidente della
corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato
il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se
necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con
la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di
fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti
ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto è stato eseguito, il
presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui
all’articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma
restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta
evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi
previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato
della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia
posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso,
si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli
articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal
presidente della corte di appello ai sensi del comma 2
perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato
d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata
dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché
contenga le indicazioni di cui all’articolo 6.

ART. 14.

(Consenso
alla consegna).

1. Quando procede
a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi
degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla
consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del
consenso e delle modalità con cui è stato prestato si
dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere
espresso anche successivamente mediante dichiarazione
indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente
trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero
con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte e fino alla
conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La
persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede
con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla
decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore
generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L’ordinanza emessa dal
presidente della corte di appello ai sensi del comma 4
è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al
difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale.
Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 15.

(Provvedimenti
provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d’arresto
europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della
corte di appello, su richiesta dell’autorità
giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa
ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in
consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di
emissione.

2. Quando concede
l’autorizzazione all’interrogatorio della persona richiesta in consegna, il
presidente della corte di appello informa
il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità
giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data
di assunzione dell’atto. L’interrogatorio è effettuato
da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con
l’assistenza della persona eventualmente designata dall’autorità richiedente in
conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell’interprete
eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per
l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4,
del codice di procedura penale. Dell’interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il
trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente
della corte di appello informa
il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità
giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle
condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della
necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle
udienze relative alla procedura di esecuzione del
mandato d’arresto.

ART. 16.

(Informazioni
e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione
la documentazione e le informazioni trasmesse
dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per
il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni
integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di
quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria
dello Stato membro di emissione non dà corso alla
richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 6.

2. La corte di appello,
d’ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresí ogni ulteriore
accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

ART. 17.

(Decisione
sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 14, la corte di appello decide con
sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per
l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il
difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se
presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere
emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura
cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia
ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei
motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato
richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere
prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona
ricercata benefici di una immunità riconosciuta
dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere
solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata
del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla
esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la
corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative
la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone
la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza
ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è
contraria alla consegna, la corte di appello con la
sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al
termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a
notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere
copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente
comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione
ed altresí, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia.

ART. 18.

(Rifiuto
della consegna).

1. La corte di appello
rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi
per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di
perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua
razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua

nazionalità,
della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di
tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con
il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il
fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è
stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione
della libertà di associazione, della libertà di stampa
o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato
membro di emissione non prevede i limiti massimi della
carcerazione preventiva;

f) se il mandato d’arresto
europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste
dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli
attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre
1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
dall’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato
d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel
rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione,
adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo
che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del
mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al
momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato
d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è
punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione
della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto,
o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze
di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o
quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non
imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione
non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di
volere;

l) se il reato contestato nel
mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana,
ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta
che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli
stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di
condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione,
ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro
che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il
mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e
si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se,
per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei
confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia,
esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di
una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione
europea;

p) se il mandato d’arresto
europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi
in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo
territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio
dello Stato membro di emissione, se la legge italiana
non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo
territorio;

q) se è stata pronunciata, in
Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti
di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale
per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d’arresto
europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello
disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia
conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in
consegna è una donna incinta o madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato
d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste
a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente
risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare
in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso risulta
mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in
consegna beneficia per la legge italiana di immunità
che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;

v) se la sentenza per la cui
esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai
princípi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

ART. 19.

(Garanzie
richieste allo Stato membro di emissione).

1. L’esecuzione del mandato
d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto
elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d’arresto
europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in
absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato
della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata
in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità
giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a
garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di
richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere
presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale
il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una
misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di
tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una
revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure
l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù
della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o
la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona
oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino
o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che
la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di
esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della
libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.

ART. 20.

(Concorso
di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri
hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona,
la corte di appello decide quale dei mandati d’arresto
deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e,
in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati
emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione
dei mandati d’arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono
stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una
pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui
al comma 1 la corte di appello può disporre ogni
necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust.

3. Quando, nei confronti della
stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di
appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della
giustizia, decide se va data precedenza al mandato d’arresto ovvero alla
richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di
presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

ART. 21.

(Termini
per la decisione).

1. Se non
interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona
ricercata è posta immediatamente in libertà.

ART. 22.

(Ricorso
per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che
decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il
procuratore generale presso la corte di appello
possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci
giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli
14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende
l’esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide
con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all’articolo 127 del codice di procedura penale.
L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni
prima dell’udienza.

4. La decisione è depositata a
conclusione dell’udienza con la contestuale
motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti
possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla
pronuncia.

5. Copia del provvedimento è
immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione
annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al
giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 23.

(Consegna
della persona.

Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in
consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione
entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al
mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 14, comma
4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro
della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di
forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma
1, il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne dà
immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa
l’autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi
umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo
la vita o la salute della persona, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato
sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata
comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e
3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva
comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorità dello
Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine
di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci
giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il
presidente della corte di appello, o il magistrato da
lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che
l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo. In tale
caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell’impedimento.

6. All’atto della consegna, la
corte di appello trasmette all’autorità giudiziaria
emittente le informazioni occorrenti a
consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in
esecuzione del mandato d’arresto europeo dalla durata complessiva della
detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la
determinazione della durata massima della custodia cautelare.

ART. 24.

(Rinvio
della consegna o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone
l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello
può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la
stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa
scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto
del mandato d’arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte
di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento
penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il
trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni
concordate.

ART. 25.

(Divieto
di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è
subordinata alla condizione che la stessa non venga
consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo
emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso della
corte di appello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto né
estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso all’estradizione successiva
accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dell’articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall’autorità
giudiziaria competente dello Stato membro di emissione,
la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad
altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà luogo a
consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso,
completa degli elementi di cui all’articolo 6, la corte di appello decide,
sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma
1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo
avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni
successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi
ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha
consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria competente
dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale,
alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in
consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 26,
comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

ART. 26.

(Principio
di specialità).

1. La consegna è sempre
subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso
da quello per il quale è stata concessa, la persona
non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti
assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato,
avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla
sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con
una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non
consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione
della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua
libertà personale;

e) il
ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al
principio di specialità con le forme di cui all’articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata,
la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di
specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale
rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate
all’articolo 14.

3. Successivamente
alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la
persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha
dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la
richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di
traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro.
La corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi
di cui all’articolo 18.

ART. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul
territorio dello Stato di una persona che deve essere
consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia
può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni
circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto
del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto europeo, la
natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle
circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino
italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta
di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia,
il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la
persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la
pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente
pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d’arresto europeo è
emesso:

a) dal giudice che ha applicato
la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso
il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale che ha
emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva di
cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di
durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione;

c) dal pubblico ministero
individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per
quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza
personali detentive.

2. Il mandato d’arresto europeo è
trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo
nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua
trasmissione all’autorità competente. Della emissione
del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.

ART. 29.

(Emissione
del mandato d’arresto europeo).

1. L’autorità giudiziaria
competente ai sensi dell’articolo 28 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è
residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.

2. Quando il luogo della
residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta
possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una
specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell’articolo
95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato
d’arresto europeo corredato delle informazioni
di cui all’articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona
ricercata benefíci di una immunità o di un privilegio
riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un
organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la
richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

ART. 30.

(Contenuto
del mandato d’arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d’arresto europeo
contiene le informazioni seguenti, nella
presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione
quadro:

a) identità e cittadinanza del
ricercato;

b) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell’autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell’esistenza dei
provvedimenti indicati dall’articolo 28;

d) natura e
qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2,
paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto
contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonché,
in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è
sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima
stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre
conseguenze del reato.

ART. 31.

(Perdita
di efficacia del mandato d’arresto europeo).

1. Il mandato d’arresto europeo
perde efficacia quando il provvedimento restrittivo
sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è
divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di
appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai
fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

ART. 32.

(Principio
di specialità).

1. La consegna della persona
ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni
previste, relativamente alla procedura passiva di
consegna, dall’articolo 26.

ART. 33.

(Computabilità
della custodia cautelare all’estero).

1. Il periodo di custodia
cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è
computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303,
comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

CAPO III

MISURE REALI

ART. 34.

(Richiesta
in caso di sequestro o di confisca di beni).

1. Con il mandato d’arresto
europeo emesso ai sensi dell’articolo 28 il procuratore generale presso la
corte di appello richiede all’autorità giudiziaria
dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento
di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente,
trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

ART. 35.

(Sequestro
e consegna di beni).

1. Su
richiesta dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo,
o d’ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari
ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e
nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1
contiene la precisazione se la consegna necessita ai
soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte
di appello invita l’autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello
provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256,
258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose
sequestrate all’autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e
le intese con la stessa intervenute tramite il
Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta
ai fini della prova, la corte di appello dispone che
la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una
volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta
ai fini della confisca, la corte di appello dispone il
sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze
dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 36. In ogni caso,
concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata
alla condizione che successivamente non risultino
diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono
consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo non può essere
eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre
fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1
dallo Stato italiano o da terzi.

ART. 36.

(Concorso
di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni
richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto
dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in
corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può
essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta
dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all’articolo
35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui
al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta
di beni già oggetto di sequestro disposto nell’ambito di un procedimento civile
a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato
italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese
sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il
mandato d’arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

(Obblighi
internazionali).

1. La presente legge non
pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona
ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia
tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute
nell’accordo in base al quale ha avuto luogo l’estradizione. In tale caso il
Ministro della giustizia richiede tempestivamente l’assenso allo Stato dal
quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato
membro.

2. Nel
caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo
II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

ART. 39.

(Norme
applicabili).

1. Per
quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del
codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le
disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni,
relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

ART. 40.

(Disposizioni
transitorie).

1. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle richieste di esecuzione di
mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in
vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto
2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le
disposizioni- vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui
all’articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli