Lavoro e Previdenza
LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 (in G.U. n. 260 dell’8 novembre 2007) – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonchè del prestatore d’opera e della presta
LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 (in
G.U. n. 260 dell’8 novembre 2007) – Disposizioni in materia di modalità per la
risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della
lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice
d’opera.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di
dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal
contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal
prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su
appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le
modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli
uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai
fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura
occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo
2549 del codice civile per cui l’associato fornisca
prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione
agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di
lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1,
realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da
compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della
lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice
d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende
recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I
moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per
evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente
articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, secondo
modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al
contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati
personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del
comma 3.
6. Con apposite convenzioni a
titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità
attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al
prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli
di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e i patronati.
7. All’attuazione della presente
legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre
2007.
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
1538):
Presentato dall’on. Nicchi ed
altri il 1° agosto 2006. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 15 novembre 2006 con pareri delle commissioni I
e II. Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo
2007; 3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007. Esaminato in aula il 22 giugno
2007 e approvato il 5 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n.
1695):
Assegnato alla 11ª commissione
(Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla commissione
il 18 – 24 e 25 luglio 2007; 1° agosto 2007. Relazione scritta annunciata il 14
settembre 2007 (atto n. 1695-A relatore sen. Mongiello). Esaminato in aula il
18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.