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Friday 27 November 2020

Le vittime del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. hanno diritto al risarcimento del danno per tardiva trasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2004/80/CE

Il caso esaminato. Una cittadina italiana, di origini rumene, residente stabile in Italia, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2015 fu aggredita e costretta, con violenze e minacce, a praticare e subire atti sessuali da parte di due cittadini rumeni. Per tali fatti i due cittadini rumeni vennero condannati in sede penale, in via definitiva, alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione, in favore della vittima di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000,00, che tuttavia la vittima non riuscì ad ottenere a causa della latitanza dei rei.
La vittima evocò in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito P.C.M.) avanti il Tribunale di Torino affinchè ne venisse dichiarata la responsabilità civile per la mancata attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 “relativa all’indennizzo delle vittime del reato” e, in particolare, dell’obbligo, previsto dall’art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1 luglio 2005, un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti.

Con sentenza 26 maggio 2010 il Tribunale di Torino accertò l’inadempimento della P.C.M. per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE e condannò la medesima al pagamento a favore della vittima del reato della somma di euro 90.000,00.
Avverso tale sentenza interponeva gravame la P.C.M.
Con sentenza 23 gennaio 2012 la Corte d’Appello di Torino accoglieva solo in parte il gravame della P.C.M., riformando unicamente sulla misura del risarcimento che riduceva ad euro 50.000,00.
La P.C.M. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 12 maggio 2015 e, con ordinanza interlocutoria, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana per omessa adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio.
A seguito della definizione dei giudizi dinanzi alla Corte di Lussemburgo, la causa è stata fissata per la discussione.

All’esito della camera di consiglio, è stata emessa ordinanza interlocutoria con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale su due quesiti: il primo avente ad oggetto la configurabilità, in relazione alla situazione di intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE, della responsabilità dello Stato membro anche nei confronti dei soggetti non transfrontalieri; il secondo avente ad oggetto la possibilità di ritenere “equo ed adeguato” l’indennizzo alle vittime di reato intenzionale violento – e segnatamente del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. – stabilito in misura fissa dal d.m. 31 agosto 2017 nell’importo di euro 4.800,00.

A seguito della definizione del giudizio di rinvio pregiudiziale, avutasi con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 16 luglio 2020, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26757/2020 ha affermato i seguenti principi:

– alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime;
– il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti;
– l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità;
– dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”.

Indennizzo che con d.m. 23 novembre 2019 è stato elevato per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., alla misura fissa di euro 25.000,00.

Avv. Alessandra Castorio