Tributario e Fiscale
Le variabili oggettive e soggettive che possono influire sul redditometro.
Le variabili oggettive e
soggettive che possono influire sul “redditometro”.
Cassazione – Sezione quinta
civile – sentenza 1 – 21 marzo, n. 6758
Presidente Paolini – Relatore
Genovese
Ricorrente Agenzia delle entrate
– Controricorrente Sbano
Rilevato
che il
contribuente in epigrafe, di professione geometra, ha proposto ricorso contro
un avviso di accertamento, relativo alla maggior determinazione del suo reddito
eseguita in base ai parametri di cui al Dpcm 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997;
che la C.T.P. di Potenza ha accolto
il ricorso;
che
l’Agenzia ha proposto appello;
che la C.T.R. ha respinto il gravame
in base alla considerazione secondo la quale, «trattasi di professionista
anziano, abitante in un comune di meno di 2000 abitanti, situato in un territorio
disagiato e lontano da poli macroeconomici bensi caratterizzato da un modesto
livello reddituale complessivo. Peraltro il contribuente, nell’anno
d’imposta 1997, ha
dichiarato un reddito sensibilmente superiore a quello del 1996 … a
dimostrazione che le fluttuazioni reddituali tipiche delle libere
professioni sono ‑ di fatto ‑ in contrasto con i criteri sottesi
all’accertamento parametrico e richiedono ‑ che questo si uniformi ai
dati contingenti mercè un adattamento soggettivo…»;
che
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, contro il quale resiste il contribuente,con controricorso;
che con
il ricorso l’Agenzia ricorrente assume la violazione dell’articolo 57 D.Lgs
546/92, 181 e 183 legge 549/95 e del Dpcm del 1996 e 1997, 2697 e 2727 Cc
nonché omessa o comunque insufficiente e illogica motivazione e deduce che la
motivazione della sentenza di appello sarebbe erronea ed illegittima:
a) nella postulazione di mancanza
di un novum nel gravame proposto dall’Agenzia, atteso che tale difetto sarebbe
in re ipsa;
b) nella negazione che i
parametri sarebbero comunque applicabili per legge e di per sé sufficienti a
far presumere l’entità del reddito senza necessità di riscontri esterni;
c) nel mancato rilievo che
l’accertamento parametrico avrebbe tenuto conto delle variabili territoriali e
concrete;
d) nel mancato rilievo della
carenza di una prova contraria da parte del contribuente;
e) nella
irragionevolezza dell’affermazione secondo cui la concreta fluttuazione del
reddito professionale sia incompatibile con i presupposti statistici dei
parametri; che, rispetto a tali doglianze, il Pg ha chiesto che la Corte, ai sensi
dell’articolo 375 Cpc, respinga il ricorso per essere manifestamente infondato;
che tale conclusione deve essere condivisa;
Considerato
che è
manifestamente irrilevante, ed ininfluente, l’affermazione secondo cui
l’appello dell’Ufficio sarebbe mancante di novità, perché tale constatazione,
evidenziata nella sentenza del giudice del gravame, non ha incidenza causale ai
fini della decisione, trattandosi di un argomento inteso solo a sminuire la
portata dell’impugnazione; che è inammissibile, per violazione del principio di
autosufficienza regolante la struttura e la forma del ricorso per cassazíone,
l’argomentazione secondo cui la
C.T.R. non avrebbe tenuto conto della portata, anche
territoriale e concreta, dei parametri, atteso che gli atti sono stati indicati
in modo del tutto generico e senza far riferimento al loro contenuto e senza
riportare le parti testuali che si assumono trascurate dal giudice di appello;
che, al contrario di quanto affermato nel ricorso, la sentenza ha
specificamente indicato i fatti riportati dalla parte e valorizzati dal giudice
di appello; che le prove fornite dal contribuente sono state valutate dal
giudice di merito, e reputate idonee a discostarsi dai criteri astratti e
generali di tali parametri;
che tale
ragionamento non è affatto irragionevole ove sorretto ‑ come nella specie
‑ da motivazione logica e congrua, riferita ad una serie di altri
parametri o variabili (quali l’età del contribuente, la professione, il
territorio e l’economia locale, il periodo temporale preso in considerazione,
ecc.) che, da parte dell’Ente impositore, non hanno formato oggetto di contestazione
specifica, ma solo di inidoneità metodologica;
che,
infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella sola ipotesi di dati
certi ed incontestati, può essere esclusa la necessità di una motivazione
specifica sui criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito
fissate in via sintetica (come nel cosiddetto redditometro), in quanto esse,
proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono
all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’articolo 3,
secondo comma, della legge 241/90, in presenza di mancata contestazione
(sentenza 327/06);
che, al
contrario, quando, come nel caso qui esaminato, il quadro considerato da
giudice risulti corredato solo dagli indizi offerti dai parametri astratti, e
questo sia stato contestato e sminuito, proprio in ragione dell’allegazione e
della prova (non specificamente contestata dall’Agenzia) di ulteriori
circostanze e di variabili (di età, di professione, di economia locale più
arretrata rispetto a quella nazionale, di tempo, ecc..), a fronte delle quali
nessuna contestazione specifica sia stata formulata dall’Agenzia, il peso
probatorio degli elementi astratti viene a scemare e a rivelarsi inidoneo
all’accertamento operato solo in via sintetica;
che il
ragionamento contenuto nella sentenza impugnata non è, pertanto, illogico o
contradditorio;
che,
pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata;
che le
spese di questa fase vanno regolate secondo principio di soccombenza e
secondo quanto analiticamente riportato
in dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna
l’Agenzia ricorrente nel pagamento delle spese di questa fase, che liquida in
euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, ed euro 1.500,00, per onorari,
oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.