Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 13 June 2007

Le tabelle utilizzate dai Tribunali per la liquidazione del danno biologico devono essere prodotte in giudizio.

Le tabelle utilizzate dai
Tribunali per la liquidazione del danno biologico devono essere prodotte in
giudizio.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 8 marzo – 11 giugno 2007, n. 13676

Presidente Trifone – Relatore
Frasca

Pm Marinelli – conforme –
Ricorrente Carlini –Controricorrente Cesare Rizzato & C. Spa

Svolgimento del processo

§1. Nel febbraio del 1997 l’Avvocato Francesco
Carlini, in proprio, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di. Fermo, la
s.p.a. Cesare Rizzato & C., per sentirla condannare, a titolo di
responsabilità del produttore ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1988, al
risarcimento del danno sofferto in conseguenza della caduta da una bicicletta,
avvenuta il 18 giugno 1991 per il repentino afflosciamento dello pneumatico
della ruota anteriore sinistra.

Nel contraddittorio della società
convenuta, che si costituiva e contestava la propria responsabilità, il
Tribunale, con sentenza del 10 agosto 1999, all’esito dell’istruzione,
espletata anche con consulenze tecniche d’ufficio, riteneva la responsabilità
della società e ‑ dato atto che quest’ultima aveva corrisposto nelle more
del giudizio l’importo di lire 100.000.000 in data 29 gennaio 1997 –
determinava il danno a tale data in lire 94.207.313 e, quindi, dichiarava
infondata ogni altra pretesa dell’attore, condannando la convenuta alla
rifusione al medesimo di un quarto delle spese di lite e di un quarto delle
spese della consulenza tecnica.

Contro la sentenza proponeva
appello il Carlini, dolendosi: a) del mancato
riconoscimento del danno morale per il carattere oggettivo della responsabilità
del produttore e perché incompatibile con la responsabilità civile fondata su
presunzioni; b) dell’erronea liquidazione del danno biologico per la pedissequa
accettazione delle conclusioni del Ctu e la mancata considerazione dei rilievi
del consulente di parte; c) dell’erronea quantificazione del danno biologico
permanente e temporaneo e della cattiva valutazione e quantificazione delle
spese mediche documentate e non documentate; d) del mancato riconoscimento
dell’esistenza di un pregiudizio conseguente alla ripercussioni in ambito
lavorativo dell’accertato danno biologico, ancorché la propria attività
professionale avesse subito contrazione dopo il sinistro; e) dell’erronea
valutazione del danno patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale;
f) del mancato riconoscimento degli interessi, nonostante si fosse potuto fare
ricorso ad un criterio presuntivo. In forza di tali doglianze chiedeva
condannarsi la controparte al pagamento della somma di lire 218.000.000,
dedotto quanto già corrispostogli, oltre al danno specifico alla capacità
lavorativa ed a lire 2.005.000
a titolo di ristoro delle spese mediche, il tutto con
rivalutazione monetaria ed interessi dall’evento al saldo.

Nella resistenza all’appello
della società, la Corte
d’Appello di Ancona, all’esito di una nuova consulenza tecnica medica, con
sentenza del 18 giugno 2004,
ha rideterminato il danno all’attualità nella misura
complessiva di euro 137.724,15 (per quel che risulta in motivazione: il
dispositivo indica, invece, l’importo di euro 135.913,97), ha disposto la rivalutazione
dal l° gennaio 1992 dell’importo di euro 10.329,14 e dai singoli esborsi di
quello di euro 1.810,18, riconosciuti rispettivamente per il danno patrimoniale
da inabilità temporanea e per le spese mediche, ha condannato al pagamento di
quanto così liquidato, al netto della somma corrisposta dalla società, oltre
interessi legali dalla data della decisione al saldo.

§2. Contro questa sentenza ha
proposto ricorso per cassazione il Carlini, sulla base
di sei motivi.

Ha resistito al ricorso con
controricorso la Cesare Rizzato & C. s.p.a.

Entrambe le parti hanno
depositato memorie.

Motivi della decisione

§1. Con il primo motivo di
ricorso si deduce «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia ‑ violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ‑ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ‑ indicazione in
dispositivo dell’importo globale di risarcimento». Ci si duole che la Corte territoriale abbia
dapprima quantificato il danno complessivo in € 137.724,15 e, poi, in
dispositivo l’abbia indicato nel diverso importo di € 135.913,97, senza dare
alcuna spiegazione di tale discordante, onde
apparirebbe «verosimile che si sia trattato di mero errore di trascrizione nel
dispositivo, ipotesi avvalorata dal fatto che rivisitando tutti gli importi
indicati all’interno dei motivi la loro somma corrisponde precisamente
all’importo di € 137.724,15». Sulla base di tali deduzioni, fatte salve le
successive censure, il ricorrente domanda che questa parte della sentenza vada
“cassata/corretta sostituendo l’importo errato”.

Il motivo è inammissibile perché
si duole di un contrasto fra dispositivo e motivazione che appare riconducibile
esclusivamente ad un errore materiale nel primo della trascrizione dell’importo
indicato nella seconda. Errore che avrebbe potuto e potrebbe essere rimediato
con il procedimento di correzione degli errori materiali. Ciò, in ossequio ad
un principio di diritto che lo stesso ricorrente richiama ‑ del tutto
incomprensibilmente, perché evidenzia esso stesso l’inammissibilità del motivo ‑
nella sua memoria.

Si tratta del principio espresso
da Cass. n. 17392 del 2004, secondo cui: «Il contrasto tra motivazione e
dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere
configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla
idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle
sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione
giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto
sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova
rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle
impugnazioni ‑ distinguendosi, quindi, sia dall’”error in iudicando”,
deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di
fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ‑ ed è allo che si risolve in
una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale,
cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che,
come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di
alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta
individuabile ed individuato senza incertezza».

Nella specie il carattere
meramente materiale dell’errore compiuto dalla sentenza emerge sotto il profilo
che, sommando le varie poste risarcitorie indicate nella motivazione (cioè €
3615,50 + 1291,00 + 83.678,33 + 10.329,14 + 1810,18 + 35.000 + 1500,00 +
500,00) si ottiene esattamente l’importo indicato nella motivazione nella penultima
pagina in € 137.724,15, onde risulta palese che quello indicato in dispositivo
è erroneo per una mera svista nella riproduzione nel dispositivo del decisum
emergente dalla motivazione.

§2. Con il secondo motivo si
deduce «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. quantificazione e liquidazione della rivalutazione
monetaria».

Si imputa alla sentenza impugnata
di avere liquidato il danno biologico applicando le tabelle del Tribunale di
Milano rivalutate al gennaio 2003, senza disporre l’ulteriore rivalutazione
fino al deposito della sentenza, di modo che, essendo avvenuto tale deposito il
18 giugno 2004, mancherebbe il riconoscimento della rivalutazione per un anno e
mezzo. Il fatto che la Corte
territoriale abbia fatto riferimento ai valori di
dette tabelle rivalutati al gennaio del 2003 non sarebbe enunciato in motivazione,
ma lo si desumerebbe dagli importi indicati in sentenza quanto al punto
rivalutato relativo al danno biologico, individuato in relazione alla
percentuale di invalidità ed all’età, in € 3.238,66 per il 28% riconosciuto
come invalidità permanente, ed in € 3.482,97 per gli ulteriori tre punti di
danno biologico riconosciuto per la diminuzione della capacità lavorativa,
nonché nell’importo di € 25,82 al giorno per l’invalidità temporanea parziale.
Detti importi sarebbero riferiti alla tabella milanese rivalutata al gennaio
2003. Inoltre, anche gli importi liquidati a titolo di danno morale da
invalidità permanente, da inabilità temporanea totale e da inabilità temporanea
parziale sarebbero stati determinati in relazione alle dette tabelle rivalutate
al gennaio 2003.

Sulla base di tali argomenti,
fatte salve le censure di cui ai successivi tre motivi, si chiede che la
sentenza vada “cassata/integrata rivalutando gli importi dal giugno 1991 al
giugno 2004", devalutando i valori dal gennaio 2003 al
giugno 1991 (data del sinistro) e, quindi, rivalutandoli fino al giugno
2004 (data del deposito della sentenza).

§2.1. Il motivo è gradatamente
inammissibile e comunque infondato.

Va premesso che le argomentazioni
con cui viene supportata la censura non integrano in
alcun modo un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., poiché non si appuntano sulla omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, che
nemmeno viene indicato. Dette argomentazioni, invece, lamentano un errore in
cui il giudice d’appello sarebbe incorso nel procedere alla liquidazione del
danno e, quindi, si presterebbero ad essere ricondotte soltanto ad un vizio ai
sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. Senonché,
il ricorrente non ha in alcun modo indicato le norme di diritto che sarebbero
state violate e, conseguentemente, il motivo è inammissibile, giusta l’art.
366, n. 4 (nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 40 d.lgs.
2006).

Ove, poi, si volesse dare rilievo
al principio di diritto, secondo cui «mancata indicazione delle norme di
diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne
l’inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative
norme di riferimento siano desumibili dall’insieme degli argomenti addotti dal
ricorrente» (Cass. n. 1606 del 2005), o a quello, sostanzialmente di tenore
identico, per cui «la mancata indicazione delle norme
di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne
l’inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative
norme di riferimento siano comunque agevolmente desumibili dall’esposizione del
motivo del ricorso medesimo» (Cass. n. 2469 del 2003), e nella specie si
ipotizzasse che la censura di violazione di legge si debba identificare in
un’erronea applicazione da parte del giudice del criterio di liquidazione del
danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., per non
essersi attualizzato effettivamente il danno fino al momento della pronuncia,
si dovrebbe comunque rilevare che il motivo difetta di autosufficienza e si
presenta del tutto generico.

Invero, il ricorrente si limita
ad enunciare che il punto di invalidità preso in esame dalla sentenza sarebbe
quello del gennaio 2003, ma dà atto che la sentenza non lo dice espressamente e
non indica se tale dato risultava in atti e nemmeno, in caso negativo, da dove
dovrebbe questa Corte rilevarlo. Non solo: nemmeno indica quale sarebbe stato secondo le tabelle predette il valore del
Punto al giugno del 2004, data di pronuncia della sentenza.

Va ricordato che la
giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le tabelle in uso
presso gli uffici giudiziari non costituiscono fatto notorio. Esse possono
entrare nel giudizio di marito per il tramite di attività della parte, che ne
solleciti l’applicazione. Oppure possono essere sussunte direttamente dal
giudice che intenda assumerle come metro di
liquidazione equitativo. In tal caso, potendo il giudice procedere alla
liquidazione equitativa del danno direttamente nella decisione, il controllo dell’ applicazione delle tabelle per il tramite del mezzo di
impugnazione asperibile suppone che il giudice dell’impugnazione sia messo in
grado di conoscere le tabelle applicate dal giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. Se il giudice dell’impugnazione è quello d’appello sarà onere della
parte che svolge il motivo di impugnazione sul punto produrre la tabelle e tale produzione rientrerà nel novero di quella
nuova prove documentali indispensabili, cui alludono gli artt. 345 e 437 cod.
proc. civ. Con riferimento al procedimento per
cassazione, è da ritenere che la parte possa produrre le tabelle ai sensi
dell’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di
documenti su cui si fonda il ricorso.

È stato, del resto, già affermato
da questa Corte:

a) che «nel procedimento per
cassazione, che non consente alcuna forma d’istruzione probatoria, è preclusa
la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come
mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni
delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle
riguardanti la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o,del controricorso. Tale divieto, peraltro, non sussiste per
la produzione di raccolte di norme giuridiche e di documenti, già prodotti
dalle parti o acquisiti d’ufficio nei gradi precedenti, sui quali il ricorso
per cassazione si fondi e dei quali, peraltro, la
norma dell’art. 369, comma secondo, cod. proc. civ.
impone il deposito. (Nella specie, la S.C. nell’enunciare il
principio sopracitato, ha ritenuto che non fosse stato violato il disposto
dell’art. 372 cod. cit. dalla parte che aveva prodotto
nel giudizio di legittimità le tabelle dei cosiddetti punti d’invalidità
esistenti presso l’ufficio giudiziario del merito, anche se le stesse non hanno
l’efficacia vincolante di norme giuridiche in senso lato, né costituiscono
fatto notorio o norme di comune esperienza» (così Cass. n. 6396 del 2001).

b) «In tema di danno biologico,
laddove il giudice di primo grado abbia provveduto alla liquidazione equitativa
utilizzando una delle tabelle elaborate presso i vari uffici giudiziari ‑
che non assurgono al livello del fatto notorio ma
abbia fatto riferimento erroneamente ad una tabella previgente, riconoscendo
per tale ragione una somma inferiore, l’appellante ha l’onere ‑ nel
rispetto del principio della specificità dei motivi di impugnazione posto
dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. ‑ di
rappresentarlo puntualmente al giudice dell’appello, producendo, se del caso,
la documentazione necessaria a dimostrare l’erroneità della liquidazione, non
potendo altrimenti fondatamente dolersi col ricorso per cassazione ex art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., dell’errore in cui sia incorso
anche il giudice di appello, giacché il vizio in questione attiene alla
motivazione sul fatto e non può che essere apprezzato in relazione ai fatti
specificamente dedotti» (Cass. n. 21369 del 2004).

c) «in tema di danno biologico e
morale la liquidazione per punto d’invalidità effettuata sulla scorta delle
cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari, si fonda sul
potere del giudice di fare ricorso al criterio equitativo previsto dall’art.
1226 cod. civ.. Peraltro, poiché dette tabelle non costituiscono
norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di
cui all’art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede
di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza ‑
consistente nell’incongrua applicazione delle tabelle ‑ non può limitarsi
ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in
considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale
atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente
applicate dal giudice di merito (Cass. n. 27723 del 2005).

Il motivo, dunque, sarebbe in
ogni caso infondato sulla base del principio di diritto innanzi affermato, che
trova giustificazione nei precedenti appena richiamati.

§3. Con il terzo motivo si deduce
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art.
360 n. 3 e 5 c.p.c. ‑ quantificazione e liquidazione del danno
patrimoniale da invalidità permanente».

Il motivo critica la sentenza
impugnata perché avrebbe riconosciuto l’esistenza di
un danno patrimoniale sulla scorta della Ctu neurologica espletata in appello,
senza però liquidarlo, perché non sarebbe stata data la prova della riduzione
della capacità di guadagno, in quanto essa non si desumeva dalla documentazione
prodotta, rappresentata dalle dichiarazioni dei redditi.

L’illustrazione del motivo
sviluppa in una prima parte, nella quale si critica la sentenza impugnata per
avere condiviso senza particolarmente motivare la valutazione espressa dalla
Ctu nel senso della configurabilità di una modesta ripercussione sfavorevole
dell’invalidità accertata sull’attività professionale del
Carlini, sotto il profilo dell’esistenza di un deficit di
concentrazione, ed avere invece disatteso totalmente le conclusioni della Ctp,
che erano state nel senso dell’esistenza di un riflesso rilevante su detta
attività.

Tuttavia, dopo tale
argomentare, il motivo, contraddicendo l’iniziale enunciazione, assume che per
la quantificazione del danno la
Corte territoriale avrebbe dato rilievo alla modestia delle
ripercussioni riscontrata dal Ctu, cosi incorrendo tra l’altro in un’ulteriore
contraddizione con una sua stessa affermazione, quella che la ripercussioni sulla
professione di avvocato si tradurrebbero «in un rallentamento dei ritmi di
esecuzione, in un più gravoso impegno, in maggiore concentrazione ed
affaticabilità».

In una seconda parte il motivo,
invece, si duole che la Corte
territoriale avrebbe ritenuto che le dichiarazioni dei
redditi prodotte non rivelerebbero alcuna sostanziale riduzione di capacità di
guadagno, di modo che l’onere della prova non sarebbe assolto. Si tratterebbe
di valutazione «errata, contraddittoria e quantomeno frutto di valutazione
superficiale». Infatti, il confronto fra le dichiarazioni del reddito dal
maggio 1986 al giugno 1991 paleserebbe un incremento medio del 205%, mentre
quello degli anni dal 1992 al 1999 sarebbe stato del 27%. Inoltre, andrebbe
considerato che il D.M. n. 392 del 24 novembre 1990 aveva stabilito un
incremento delle tariffe forensi del 46%. Dunque, sarebbe innegabile un
decremento dell’attività, una volta che non si proceda al mero confronto del
fatturato. Donde l’idoneità della documentazione a dimostrare la riduzione
della capacità di guadagno.

§3.1. Il motivo è infondato in
entrambe le sue parti.

Quanto alla prima parte, è priva
di corrispondenza con la sentenza impugnata e contraddetta – come si è detto ‑
dalle stesse deduzioni del ricorrente la doglianza di mancato riconoscimento di
un danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno in conseguenza
della invalidità permanente.

È sufficiente osservare che la
sentenza impugnata, pur dando atto che la documentazione prodotta (costituita
dalle dichiarazioni dei redditi) non dimostrava una riduzione della capacità di
guadagno, quale conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica
accertata dal Ctu come modesta, ha tuttavia, nella seconda
parte della pagina dieci, riconosciuto il danno suddetto, scegliendo di
liquidarlo con un aumento della percentuale di invalidità permanente ai fini
del danno biologico. Questa parte della motivazione non viene
criticata in alcun modo dal ricorrente, che, disinteressandosene, critica,
invece ‑ contraddicendo la deduzione della mancata liquidazione del danno
‑ soltanto la sua premessa, cioè la valutazione fatta dal Ctu su quella
che la sentenza (alla pagina nove, in fine) chiama «modesta ripercussione
sfavorevole sull’attività professionale».

Con riguardo a questa critica il
motivo difetta, però, palesemente di autosufficienza, poiché (pagina cinque del
ricorso) si articola con il richiamare quelle che sarebbero state le
valutazioni espresse dal Ctp senza riprodurle, senza indicare dove la relativa
relazione sarebbe stata prodotta e senza nemmeno prospettare dove come quelle
valutazioni sarebbero state fatte valere nel giudizio di appello, chiedendosi a
detto giudice di considerarle.

Quanto alla seconda parte, il
motivo ‑ una volta constatato che non è stata criticata la parte della
motivazione della sentenza che comunque ha liquidato nel modo su indicato il
danno in discorso ‑ è inconferente, perché si duole della mancata
considerazione delle dichiarazioni dei redditi come documentazione idonea a
provare la riduzione della capacità di guadagno, come se essa avesse
determinato la mancata liquidazione di un danno, che, invece, risulta
liquidato. A tutto voler concedere il ricorrente avrebbe dovuto lamentarsi che
la mancata attribuzione di valore probatorio alle dette dichiarazioni ha comportato l’inadeguatezza del danno cosi liquidato,
mentre quello sofferto e dimostrato dalle emergenze delle stesse sarebbe stato
maggiore.

In ogni caso, si osserva ancora
che per tale parte il motivo sarebbe ancora una volta carente di
autosufficienza, perché evoca il contenuto dei documenti relativi alle
dichiarazioni dei redditi senza riprodurli e senza indicare dove sarebbero
prodotti in atti.

§4. Il quarto motivo deduce
ancora «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia ‑ violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ‑ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.;
quantificazione e liquidazione del danno patrimoniale da inabilità temporanea
totale e parziale».

Vi si critica la sentenza impugnata
per avere confermato la liquidazione del danno da inabilità temporanea nella
misura riconosciuta dal primo giudice in relazione allo sviamento di clientela,
e negato, invece, l’esistenza di un danno per mancata produzione del reddito, a
cagione della mancata dimostrazione della diminuzione dello stesso. Viceversa,
poiché nello svolgimento dell’attività di libero professionista come avvocato i tempi di lavoro sarebbero soggetti «a varie e
molteplici variabili d’impossibile parametrazione in specifiche e
predeterminate casistiche», essendo la tariffazione non a tempo ma a
prestazione e la redditività legata non all’immediatezza della prestazione,
bensì al suo esaurimento, che avviene in periodi di solito pluriennali, si
avrebbe che il lavoro di produzione sarebbe condizionato da un’organizzazione
in continua evoluzione e da un insieme di fattori materiali ed umani che non
permetterebbero una corretta comparazione tra periodi annuali molto estesi nel
tempo e, quindi, non renderebbero possibile la reale individuazione di una
perdita reddituale. Ne deriverebbe che «subordinare la liquidazione del danno
patrimoniale da inabilità alla dimostrazione della perdita di guadagno come per
il riconoscimento di quello patrimoniale da invalidità renderebbe la prova diabolica,
impossibile da raggiungere, e quindi il danno mai liquidabile». Inoltre, mentre
avrebbe senso esigere la perdita di redditività per l’invalidità permanente,
non avrebbe senso esigerne la prova per l’inabilità, dato che essa per quanto
lunga si sviluppa in mesi.

Sulla base di tali argomentazioni
si sostiene che il danno da inabilità per la diminuzione reddituale andrebbe
liquidato automaticamente senza bisogno di prove, ricorrendo al criterio
dell’art. 4, primo comma, della l. n. 39 del 1977,
cioè in riferimento al reddito netto risultante più
elevato nell’ultimo triennio, per come dichiarato ai fini dell’imposta sul
redito delle persone fisiche.

§4.1. Il motivo, ancora una volta
carente di indicazione della norma di diritto che si assume violata quanto alla
deduzione della violazione di legge, si dovrebbe ritenere inammissibile sotto
tale profilo, mentre le sue argomentazioni appaiono del tutto
inidonee ad evidenziare anche un vizio di motivazione ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., risolvendosi in sostanza solo nell’impugnare alla sentenza
impugnata di avere male applicato la disciplina giuridica – non indicata – che
sarebbe adeguata alla liquidazione del relativo danno e che, evidentemente,
sarebbe da individuare nell’applicazione dell’art. 1226 cod. civ.

Se si superasse la ragione di
inammissibilità ed appunto in tale norma si ravvisasse quella di cui si
denuncia violazione, si dovrebbe comunque prendere atto che la critica rivolta
alla sentenza impugnata è assolutamente immeritata, atteso
che lo stesso ricorrente ipotizza solo una difficoltà di prova del danno in
discorso e non un’impossibilità.

§5. Con il quinto motivo si
deduce «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ‑ quantificazione e liquidazione del danno morale
da invalidità permanente e da inabilità temporanea totale e parziale». Con tale
motivo si deduce che, per il caso di accoglimento del secondo motivo, anche gli
importi riconosciuti dalla sentenza a titolo di danno morale ‑ in €
35.000.000 per l’invalidità permanente, in € 1.500,00 per l’inabilità
temporanea totale ed in € 500,00 per l’inabilità temporanea parziale ‑
dovendosi presumere, in mancanza di indicazione specifica del metodo di
liquidazione da parte della sentenza impugnata – che siano stati liquidati
secondo il metodo di cui alle tabelle milanesi, non sarebbero stati rivalutati
fino alla data del deposito della sentenza.

Si tratta di motivo dipendente
dal secondo. Rigettato quest’ultimo, ne diventa impossibile per ciò solo
l’accoglimento.

§6. Con il sesto motivo si deduce
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360
n. 3 e 5 c.p.c. ‑ quantificazione e liquidazione degli interessi».

Si censura il fatto che la
sentenza impugnata abbia confermato la sentenza di primo grado, là dove essa
aveva escluso ‑ invocando la sentenza di questa Corte n. 1712 del 1995
‑ il riconoscimento degli interessi sulla somma rivalutata, in difetto di
prova del lucro cessante. La motivazione sarebbe insufficiente ed errata, «in
quanto di fronte ad una generica richiesta di rivalutazione ed interessi il
Giudice del gravame avrebbe dovuto correttamente prendere in esame e motivare
sia l’ipotesi degli interessi sulla somma rivalutata sia quella degli interessi
sulla somma via via rivalutata e solo dopo motivare la propria scelta».

D’altro canto, la citata sentenza
sarebbe stata superata da altre e particolermente dalla sentenza n. 15411 del
2004 e dalle sentenze n. 6590 del 2002 e n. 2796 del 2000. Previo richiamo alle
motivazioni di tali precedenti si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare il danno (sia per le voci
liquidate, sia per le voci non liquidate ed oggetto dei precedenti motivi di
ricorso) devalutando i valori rivalutati al gennaio 2003 fino al giugno 1991
(data del sinistro) e quindi rivalutarli periodo per periodo, calcolandovi
volta per volta gli interessi e cosi fino al giugno 2004 (data del deposito
della sentenza).

§6.1. Il motivo ‑ a parte
l’erroneità dell’assunto che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe superato
l’arresto contenuto nella sentenza n. 1712 del 1995 (è sufficiente, per
convincersene, proprio leggere la motivazione della sentenza n. 15411 del 2004,
che il ricorrente riporta ampiamente nell’esposizione del motivo e, se del caso
in aggiunta, le massime di Cass. n. 3747 del 2005, n. 18490 del 2006, n. 5234
del 2006, n. 18445 del 2005, n. 12452 del 2003, n. 20591 del 2004) ‑ è
incomprensibile, in quanto trascura completamente il rilievo che la Corte territoriale ha svolto
in ordine alla mancata prova del lucro cessante. Invero, non è dato comprendere
come si possa discutere del criterio di liquidazione nei termini prospettati
dal motivo senza prima farsi carico di tale decisivo rilievo che è la vera
ratio decidendi sul punto della sentenza impugnata e senza metterlo in
discussione.

Il motivo è, pertanto, rigettato.

§7. Conclusivamente, il ricorso
è, dunque, rigettato.

In ordine alle spese del giudizio
di cassazione ritiene il Collegio che esse possano
essere compensate per giusti motivi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.