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Thursday 26 June 2003

Le spese per le cure ai malati di mente sono sempre a carico dell’ A.S.L. Consiglio di Stato – Sezione quinta – sentenza 28 marzo-16 giugno 2003, n. 3377

Le spese per le cure ai malati di mente sono sempre a carico dellA.S.L.

Consiglio di Stato Sezione quinta sentenza 28 marzo-16 giugno 2003, n. 3377

Presidente Quaranta estensore Branca

Ricorrente Comune di Redondesco

Fatto

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dallIstituto Ospedaliero del Sospiro per laccertamento dellobbligo, in via principale, del Comune di Redondesco e, in via subordinata, della Asl di Mantova, del pagamento delle rette di degenza del paziente Aliprandi Franco, affetto da insufficienza mentale grave e degente presso il predetto Istituto.

Il Tar ha ritenuto che lobbligo in questione sussista a carico del Comune di Redondesco, il quale ha fatto appello per ottenere la riforma della decisione, sostenendo che lonere debba essere sostenuto dalla Asl di Mantova.

La Asl e lIstituto del Sospiro si sono costituiti per sostenere linfondatezza del gravame.

Con ordinanza 4807/02 la sezione ha accolto listanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2003 la causa era trattenuta per la decisione.

Diritto

La controversia concerne lindividuazione del soggetto pubblico, comunale o sanitario, tenuto a sostenere lonere della retta di degenza per un cittadino affetto da  grave insufficienza mentale, in stato di ricovero dal 1952.

E noto che, a norma dellarticolo 30 della legge 730/83, sono poste a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali, e che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, allarticolo 1, ha definito attività di rilievo sanitario quelle «che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dellattività sanitaria di …cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo».

In termini non sostanzialmente diversi si esprime il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, ricordato dalla difesa della Asl, allorché, allart. 3, propone una classificazione che pone a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, definendole come «prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite».

Sulla base di tali definizioni il Tar ha considerato accertato che, nella specie, il paziente, affetto da grave insufficienza mentale stabilizzata ed irreversibile, necessitasse soltanto dei meri interventi farmacologici destinati a contenere isolati episodi di agitazione psico-motoria, e che tali prestazioni fossero prive di rilievo sanitario «essendo totalmente assente la finalità riabilitativa e curativa».

Il collegio non condivide linterpretazione del quadro normativo seguita dai primi giudici.

La ricordata normativa ministeriale, sia nella formulazione del 1985 che in quella del 2001, attribuisce rilievo sanitario agli interventi con carattere di cura delle patologie in atto, ma non dispone che debbano definirsi tali solo i trattamenti che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente. A tale riguardo pare dirimente proprio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001, nella parte che considera di carattere sanitario i trattamenti volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite.

Nella specie è stato documentato, soprattutto con la perizia del dottor Benevelli prodotta dal comune, cui non sono state formulate osservazioni dalla controparte, ma anche secondo le relazioni dei medici dellIstituto di Sospiro, che la persona in questione è costantemente, e non in via saltuaria e occasionale, sotto farmaco neurolettico definito maggiore e, al bisogno, deve far ricorso ad altro farmaco, e ciò nonostante va soggetto ad episodi di agitazione psicomotoria, che talvolta richiedono limpiego di contenzioni meccaniche.

In tale situazione, appare evidente che nessun rilievo può annettersi alla circostanza, rappresentata dalla perizia prodotta dalla Asl, che non sarebbe praticabile sul paziente alcun intervento di tipo psichiatrico in quanto il medesimo, in base allapposito test clinico, risulta totalmente dipendente. Non è in discussione, infatti che, il paziente abbia necessità di assistenza continua per ligiene personale, per lalimentazione e per tutti i bisogni primari, e neppure che, verosimilmente, il suo stato sia cronico e irreversibile.

Conta invece che le forme di assistenza di cui necessita il soggetto non possano farsi rientrare tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001 definisce «attività del sistema sociale che hanno lobiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute».

Si tratta infatti, a tutti gli effetti, di vere e proprie cure, la cui costante somministrazione può rivelarsi pericolosa per il paziente e che, pertanto, deve essere affidata a personale sanitario, professionalmente in grado di valutare al momento le misure da prendere con efficacia e sicurezza.

In conclusione lappello deve essere accolto, affermando lobbligo della Asl della Provincia di Mantova di provvedere al pagamento delle rette di degenza in contestazione, e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie lappello in epigrafe, e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara lobbligo della Asl di Mantova di provvedere al pagamento delle rette di degenza in contestazione;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.