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Le regole per gli esami di stato del 2003 -parte seconda- (art.13-25)
Le regole per gli esami di stato del 2003 -parte seconda- (art.13-25)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI ORDINANZA MINISTERIALE N. 35. 4 aprile 2003. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
Articolo 13
Riunione preliminare
1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l’altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall’intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare l’incarico o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all’ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all’ultima classe con l’indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all’ultima classe, esito dell’esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all’art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L’esito delle attribuzioni è pubblicato all’albo dell’istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art.12, comma 10 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art.16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11.Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
Articolo 14
Plichi prima e seconda prova scritta
1. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero.
Articolo 15
Prove scritte
1. Per l’anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di cui al D.M. relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2002/2003.
2. Per l’anno scolastico 2002/2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l’indirizzo “industria tintoria” degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova. 4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all’art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art.13 del Regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’Istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
Articolo 16
Colloquio
1. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d’esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art.13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art.15, comma 7.
Articolo 17
Esami dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell’art.6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Articolo 18
Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 dell’20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art.12,comma13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
Articolo 19
Verbalizzazione
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
Articolo 20
Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
1. Ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
6. Per l’anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n.3 del 13-1-2003.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento per il successivo invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell’esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame al rilascio dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III – semplificazione della documentazione amministrativa – del D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 21
Pubblicazione dei risultati
1. L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai sensi dell’art.12 – comma 4,della presente O.M., al termine dei lavori, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all’art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
Articolo 22
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
Articolo 23
Termini
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 [13] e dalle disposizioni attuative della stessa.
Articolo 24
Esami nella regione Valle d’Aosta
1. Per la Regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 [14] e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
25)
Articolo 25
Disposizioni organizzative
1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
Roma,04-04-2003
IL MINISTRO
MORATTI
ALLEGATO A)
Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.
DICHIARAZIONE
..l.. sottoscritt………………………………………………………………………………………………….
titolare-legale rappresentante [15]
della ditta
domiciliat in iscritt alla Camera di commercio di n………………………
Dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze m caso di dichiarazione mendace, che . I.. sig……………………………………………..
nat… a……….. (provincia di )
il ……………………………..residente a
(provincia di………………………………) è occupat…… presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di
…………………………………………………………………………………………………………..
L’assunzione è avvenuta il giorno …………………………………con:
1)nulla osta ………….. n. ………….in data …………………….dell’ufficio di collocamento di ……………………………………………………………………………………;
2) comunicazione di questa ditta inviata in data………………………………………….
all’ufficio di collocamento di ………………………………………
fino al giorno………………………………………………………………………………….
Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Il lavoratore è iscritto al n…….. del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n……
Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali. [16]
Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.
Data,
Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta
…………………………………………….
———–
ALLEGATO B)
Schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)
SCHEMA 1
l sottoscritt …………………………………..,
nat a ……………………………………………………………………………………….
il ………………., residente in…………………………………………………………….
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso…………………………..
con la qualifica di ………………….. per il periodo dal……………………………al……………..
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Data Firma
SCHEMA 2
l sottoscritt…………………………………..
nat a …………………………………….residente in …………………………….
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso …………………………….. ………..
con la qualifica di………………………per il periodo dal ………….al ………………………………
Tale formazione ha riguardato la seguente attività: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
……………………………………………………………………………………………………………….
Data Firma