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Le regole per gli esami di stato del 2003 -parte prima- (art. 1-12)
Le regole per gli esami di stato del 2003 -parte prima- (art. 1-12)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI ORDINANZA MINISTERIALE N. 35. 4 aprile 2003. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.23/7/98, n.323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato “Regolamento”;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d’Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all’art.22, comma 7, introduce modifiche all’art. 4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M., concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2002-2003;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 “regolamento sulle modalità e i termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M. n.10 del 30/1/2003 ” Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni d’esame.”;
VISTO il D.M. 13-1-2003,n.3, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.11 del 30-1-2003 “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2002/2003;
VISTO il D.M.n.2 del 13-1-2003 con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M.n.4 del 14-1-2003 “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d’esame.”;
VISTA la C.M. n.22 del 19-2-2003, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2002-2003;
VISTA la C.M. n.261 del 22.11.2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n.300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n.347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica istruzione;
VISTO il D.M. 30-1-2001, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l’art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10-5-2002,n.51 sul calendario scolastico per l’anno scolastico 2002/2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l’altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento di organizzazione dell’istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot.n.9680 “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”
ORDINA
Articolo 1
Inizio della sessione di esame
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l’anno scolastico 2002/2003, ha inizio il giorno 18 giugno 2002.
Articolo 2
Candidati interni
1. Sono ammessi all’esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all’art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all’art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell’anno in cui chiedono di sostenere l’esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all’ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell’abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l’ammissione agli esami per merito.
Articolo 3
Candidati esterni
1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali – indirizzo dirigenti di comunità – , i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del regolamento.
5. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell’Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
7. È fatta salva l’ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
10. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art.4, comma 7.
Articolo 4
Sedi degli esami
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all’istituto statale un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all’istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M.n.261 del 22-11-2000.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell’istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell’indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell’ordine cronologico di acquisizione agli atti dell’Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell’indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all’applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell’istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all’attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell’art.6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell’art.10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze. In quest’ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell’esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell’istituto statale o dell’Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d’esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell’indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un’unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma – secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l’opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.
Articolo 5
Presentazione delle domande
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2002 previsto dal Regolamento, fatta salva, limitatamente al corrente anno scolastico, l’eccezione prevista dalla C.M. n.23 del 20-2-2003. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/00, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31.5. 2003.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2003, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all’art.2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2003.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2003.
8. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art.3 è di competenza del dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2002.
L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Articolo 6
Documento del consiglio di classe
1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
Articolo 7
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all’art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5. L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare.
11. L’esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
Articolo 8
Credito scolastico
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico [10] ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all’art.2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l’alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell’attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell’area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell’art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d’esame secondo le disposizioni dell’art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all’art.13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l’ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.
Articolo 9
Crediti formativi
1. Per l’anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi [11] deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15.05. 2003 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.
Articolo 10
Commissioni d’esame
1. Per l’anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n.104, integrato, in applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.10 del 30-1-2003 [12] , concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 19 febbraio 2003, n.22, sulla formazione delle commissioni.
Articolo 11
Sostituzione dei componenti le commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art.9 del citato D.M. n.10 del 30-1-2003.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.
Articolo 12
Diario delle operazioni e delle prove
1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d’esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto cui sono state assegnate, il 16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell’istituto statale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale se l’assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se l’assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l’ordine di successione tra le commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l’opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell’insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. 6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all’art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2002/2003 è il seguente:
– prima prova scritta: 18 giugno 2003, ore 8.30;
– seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 19 giugno 2003, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d’arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l’esame in detto giorno.
– terza prova scritta: 23 giugno 2003: ciascuna commissione, entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art.6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 23 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d’arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell’archivio nazionale permanente di cui all’art.14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall’art.15, comma 8.
10. Prima dell’inizio dei colloqui, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell’argomento o a presentare l’esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l’espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d’esame.