Ambiente
Le regole antifumo in vigore dal 10 gennaio 2005.
Le regole antifumo in vigore dal
10 gennaio 2005.
MINISTERO DELLA SALUTE –
Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004
Tutela della salute dei non
fumatori: precisazione su entrata in vigore della legge
Decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004) –
Articolo 19
Legge 16 gennaio 2003, n. 3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
(G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n.
45) –
Articolo 51
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell’articolo
51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art.
7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei
non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003)
LEGGE 11 novembre 1975, n. 584
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975)
Articoli 1- 3
MINISTERO DELLA SALUTE –
Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004
Tutela della salute dei non
fumatori: precisazione su entrata in vigore della legge
In
riferimento alla nota diffusa dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi
(FIPE) sulla entrata in vigore della legge sulla tutela della salute dei non
fumatori prevista per il 10 gennaio 2004 si precisa che il decreto attuativo
del comma 7 dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal
Ministero dell’Economia e, pur non essendo indispensabile per l’applicazione
del divieto di fumo, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per
l’approvazione.
Il Provvedimento indica le
procedure per l’accertamento delle infrazioni, i soggetti legittimati a
contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare
le relative sanzioni.
Nelle strutture pubbliche e
private soggette al divieto di fumare le infrazioni al divieto
saranno accertate oltre che dal personale appositamente incaricato a norma
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995,
dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie giurate espressamente
adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli ufficiali ed agenti
delle Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi soggetti al divieto di
fumare.
Per quanto riguarda, invece, i
cartelli di divieto, non esistendo alcun modello definito dalla norma, coloro
cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità
di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è vietato
fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le
indicazioni richieste dalla legge.
Dalla data di entrata
in vigore del divieto di fumo, i Nas vigileranno sull’applicazione della legge.
Decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004)
Art. 19
Tutela della salute dei non
fumatori
1. Il termine previsto
dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ prorogato fino
al 10 gennaio 2005.
Legge 16 gennaio 2003, n. 3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
(G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n.
45)
Art. 51
Tutela della salute dei non
fumatori
1. È vietato fumare nei locali
chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di
lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute,
le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori
nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di
ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto
alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti
locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto
previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione,
da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2.
7. Entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni,
la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a
irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni
di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della
legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni
che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione
dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di
tutela della salute dei non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l’art.
51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Visto l’accordo
tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della
salute dei non fumatori, di cui all’art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto recepisce l’Accordo tra Stato, regioni e province autonome
di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2
1. Sono definiti nell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei
locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria
e dei
modelli
dei cartelli connessi al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell’economia e delle
finanze
Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER
FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D’ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI
AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai
fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b)
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e
realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti
limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono
rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a
tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in
posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non
rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono
essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d’aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi
dove è vietato fumare. L’aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare
minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere
ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un
indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è
indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata
dell’impianto.
3. I locali per fumatori devono
essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle
zone circostanti.
4. La superficie destinata ai
fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell’art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore
alla metà della superficie
complessiva
di somministrazione dell’esercizio.
5. L’aria proveniente dai locali
per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all’esterno attraverso
idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna,
nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione,
l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione
devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche
dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare
idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole
dell’arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del
necessario controllo, i certificati di installazione
comprensivi dell’idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di
verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere
conservati a disposizione dell’autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato
fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente
visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità
sul territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali
cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata
dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più
locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei
luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
9. I locali per fumatori sono
contrassegnati da appositi cartelli, con l’indicazione
luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta
"AREA PER FUMATORI".
10. I cartelli di cui al punto 9
sono comunque integrati da altri cartelli luminosi
recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione:
"VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si
accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli
impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione
della scritta indicativa dell’area riservata.
11. Il locale
non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di
cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazione della normativa di cui
all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
LEGGE 11 novembre 1975 n. 584
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975)
Art.1.
È vietato fumare:
A) nelle corsie degli ospedali;nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;negli
autoveicoli di proprietà dello stato,di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;nelle
metropolitane;nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie,
autofilotramviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti
ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio
viaggiatori delle ferrovie dello stato e nei convogli viaggiatori delle
ferrovie date in concessione ai privati;nei compartimenti a cuccette e in
quelli delle carrozze letto,occupati da più di una persona,durante il servizio
di notte;
B) nei locali chiusi che siano
adibiti a pubblica riunione,nelle sale chiuse di
spettacolo cinematografico o teatrale,nelle sale chiuse da ballo,nelle
sale-corse,nelle sale di riunione delle accademie,nei musei,nelle biblioteche e
nelle sale di lettura aperte al pubblico,nelle pinacoteche e nelle gallerie
d’arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art.2
Nelle carrozze non riservate ai
fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile,
avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il
pubblico va riportata anche la norma con l’indicazione della sanzione comminata
ai trasgressori.
Per l’accertamento
dell’infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le
norme vigenti in materia per le ferrovie dello stato, per le ferrovie
concesse all’industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai
quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per
le ferrovie dello stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni di autorità assicurare
l’ordine all’interno dei locali indicati al precedente articolo 1 ,lettere a) e
b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo,
curano l’osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai
trasgressori.
Art.3
Il conduttore di uno dei locali
indicati all’ articolo 1, lettera b),può ottenere
l’esenzione dall’osservanza del disposto dell’articolo 1 della presente legge
ove installi un impianto di condizionamento dell’aria o un impianto di
ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione
e classificazione determinate dall’ente nazionale italiano di unificazione
(UNI).
A tal fine deve essere presentata
al sindaco apposita domanda corredata del progetto
dell’impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di
funzionamento e di installazione.
L’esenzione dall’osservanza del
divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,sentito
l’ufficiale sanitario.
Il ministro per la sanità dovrà
emanare,entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge,sentito il consiglio superiore di
sanità,disposizioni in ordine ai limiti di temperatura,umidità
relativa,velocità e tempo di rinnovo dell’aria nei locali di cui all’articolo
1,lettera b),in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di
condizionamento o di ventilazione.