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Tuesday 04 October 2005

Le regioni non possono istituire nuovi albi o registri per le professioni. Il caso della legge abruzzese in tema di amministratori di condominio Corte costituzionale – sentenza 28- 30 settembre 2005, n.355

Le regioni non possono istituire nuovi albi o registri per le
professioni. Il caso della legge abruzzese in tema di amministratori
di condominio

Corte costituzionale – sentenza 28-
30 settembre 2005, n.355 – Presidente Capotosti – redattore Marini

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso ritualmente
notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato,
in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 17/2003 (Istituzione del registro
regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell’articolo
117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

La legge impugnata, nell’istituire
all’articolo 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (articolo 2, comma 2) che possano
chiedere l’iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio
e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all’articolo
3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo
che «la mancata iscrizione al registro regionale preclude l’esercizio
dell’attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore»
(articolo 2, comma 3).

Assume il Governo che le disposizioni
dettate dagli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale
limitazione all’esercizio di un’attività di prestazione di
servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera
circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la
Comunità europea).

L’articolo 2, comma 3, precludendo
l’attività di amministratore a chi non sia iscritto
nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso ancora del
ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento
civile e penale, con conseguente lesione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, infine,
l’incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l’istituzione del
registro ed i requisiti per l’iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via
consequenziale sull’intera legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilità.

2.– E’ intervenuta in giudizio la
Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando
diffusamente in ordine all’ammissibilità del proprio
intervento e concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 della
legge della Regione Abruzzo 17/2003 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), per violazione
dell’articolo 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della
Costituzione.

La legge regionale – nella parte in
cui fissa i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale degli
amministratori di condominio e di immobili, istituito
ai sensi dell’articolo 1, e dispone che l’attività di amministratore di
condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro
stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe in contrasto con i
principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese,
violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e
penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa
concorrente regionale in materia di professioni.

L’intera legge regionale sarebbe
infine illegittima per illegittimità consequenziale derivata.

2.– Va preliminarmente dichiarata
l’inammissibilità dell’intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti
Immobiliari e Professionali.

A prescindere dalla tardività dell’intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale
promossi in via principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal
titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si
vedano, tra le tante, le sentenze 166/04, 338,
315, 303 e 49/2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento
dell’interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo all’evidente
diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in
via principale.

3.– Nel merito la questione è
fondata.

Non vi è dubbio che la legge
regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla
sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di
condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla
competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.

E’ altrettanto pacifico che, in
siffatta materia, i principi fondamentali – non essendone stati, sino ad ora,
formulati dei nuovi – debbano essere ricavati dalla legislazione statale in
vigore (sentenza 353/03).

Al riguardo, pur mancando nella
legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa
vigente – e segnatamente dall’articolo 2229, primo comma, del codice civile,
oltre che dalle norme relative alle singole
professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa
Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione delle
professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo
Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Esula, pertanto, dai limiti della
competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni
l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi
statali) per l’esercizio di attività professionali,
avendo tali albi una funzione individuatrice delle
professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

Questa Corte non può, infine,
omettere di rilevare che l’intera legge regionale si pone in inscindibile
connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 27
della legge 87/1953, anche le restanti disposizioni della legge impugnata
devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal
ricorrente.

PQM

La
Corte
costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi
2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 17/2003 (Istituzione del registro
regionale degli amministratori di condominio); dichiara, ai sensi dell’articolo
27 della legge 87/1953, la illegittimità
costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima
legge.