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Thursday 09 June 2005

Le ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire devono essere preventivamente comunicate

Le ragioni ostative al rilascio
del permesso di costruire devono essere preventivamente comunicate

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza
18.05.2005 n° 3921 (Giuseppe Mommo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Sentenze:/

Registro Generale: 3175/2005

nelle
persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente

FRANCESCO GIORDANO Cons.

SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. ,
relatore

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella
Camera di Consiglio del 28 Aprile 2005

Visto il ricorso 3175/2005
proposto da:

SOC ACQUARIO 2001 SRL

rappresentato
e difeso dall’avv.

DI IENNO ENRICO

con
domicilio eletto in ROMA

VIA PIAN DI SCO 23

Presso il suo studio

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

rappresentato
e difeso da:

CAPUTO AVV. FRANCESCO

con
domicilio eletto in ROMA

VIA SEBINO, 11

presso
il suo studio

per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– del provvedimento 4 marzo 2005-
pr. 14775 – con cui il responsabile del –settore urbanistica del Comune di
Guidonia Montecelio ha comunicato alla ricorrente il rigetto della richiesta di
permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato aduso abitazione e
commerciale in Villalba di Guidonia con la seguente motivazione “la richiesta è
stata rigettata in fase preistruttoria, ai sensi del DPR 380/2001 e successive,
in quanto non ricorrono i presupposti per l’edificazione, essendo il lotto 936,
foglio 28, sezione Le Fosse, vincolato a verde pubblico attrezzato, come
previsto dal PP di Villalba e normato dall’art. 9 delle N.T.”

– nonché
di ogni altro provvedimento annesso, connesso consequenziale.

Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio di:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Udito il relatore Primo Ref.
SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati
nel verbale d’udienza, anche in ordine alla decisione in forma semplificata, ai
sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000;

Considerato in fatto e diritto
quanto segue:

Considerato che con il ricorso
indicato in epigrafe, la società ricorrente deduceva l’illegittimità del
provvedimento di rigetto della richiesta di permesso
di costruire in primo luogo per violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, dell’art. 10bis della stessa legge, come introdotto
dalla l. n. 15 del 2005, per violazione del principio del giusto
procedimento, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo da
parte del privato e per difetto di istruttoria,
eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia
manifesta ed infine, per violazione dell’art. 97 Cost.; nonché, da ultimo,
censurava la violazione della l. n. 1150 del 1942 e dei principi della
pianificazione urbanistica;

Considerato che l’amministrazione
si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare eccependo
la mancanza del presupposto del pericolo di danno
grave ed irreparabile ai fini della concessione del provvedimento cautelare;

Ritenuto che la causa può essere
decisa i forma semplificata in considerazione delle
censure svolte in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa in
materia di procedimento amministrativo, nonché sulla base della costante
giurisprudenza, anche di questo Tribunale in materia di effetti della decadenza
del vincolo per decorso dei termini;

Rilevato, pertanto, che può
procedersi alla decisione nel merito;

Considerato,infatti,
che dagli atti emerge chiaramente che l’amministrazione ha disatteso la
disposizione di cui al nuovo art. 10 bis della legge sul procedimento che
dispone che “ nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del
procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…”;

Ritenuto, pertanto, che è risultata preclusa per la parte interessata, la
partecipazione al procedimento;

Considerato, altresì, che il
vincolo a verde pubblico attrezzato di cui al p.p. del 1985, addotto dal Comune
a giustificazione del diniego, deve ritenersi inefficace per l’intervenuta
scadenza del termine decennale di efficacia del paino
stesso;

Considerato, inoltre, che secondo
il prevalente indirizzo della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa
motivi per discostarsi, la decadenza dello strumento attuativo non determina di
per sé l’inedificabilità dell’area interessata del vincolo e nemmeno
l’applicazione del regime delle zone bianche ex art. 4 l. 28.1.1977, n. 10,
dovendo considerarsi se sussista comunque una
disciplina urbanistica sufficientemente dettagliata, desumibile dallo strumento
pianificatorio generale, tale da escludere la necessità di una rinnovata
pianificazione attuativa per l’utilizzazione dell’area (cfr., da ultimo, Cons.
stato, Sez. V, 16.11.2004, n. 7488).

Ritenuto, per quanto sopra
argomentato, che il ricorso deve essere accolto, in relazione
alle censure sopra esaminate e che per l’effetto, il provvedimento
impugnato deve essere annullato;

Considerato, che sussistono
giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione
anche dell’evoluzione normativa;

P.Q.M.

ACCOGLIE il ricorso e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità Amm.va.

Così deciso in
Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione II bis), in
Camera di Consiglio.

Patrizio Giulia Presidente

Solveig Cogliani Primo
referendario