Penale
Le pronunce interpretative di rigetto della Corte Costituzionale hanno efficacia solo nel processo in relazione al quale sono state rese. Cassazione Su penali (cc) sentenza 31 marzo-17 maggio 2004, n. 23016
Le pronunce interpretative di rigetto della Corte Costituzionale hanno efficacia solo nel processo in relazione al quale sono state rese.
Cassazione – Su penali (cc) – sentenza 31 marzo-17 maggio 2004, n. 23016
Presidente Marvulli – Relatore Silvestri
Pg Palombarini – ricorrente Pezzella
Ritenuto in fatto
In data 4 agosto 2003 Pezzella Francesco presentava al Tribunale di Napoli, nel corso del dibattimento a suo carico, richiesta di scarcerazione per avvenuto decorso del doppio del termine di fase, previsto dall’articolo 304, comma 6, Cpp, deducendo che: 1) in data 23 gennaio 1999 era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli articoli 416bis Cp, 110 e 629, comma 1 e 2, Cp, aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 7 della legge 203/91, e 12, 14 della legge 497/74; 2) il 9 novembre 2000, all’esito dell’udienza preliminare, era stato rinviato a giudizio; 3) in data 14 marzo 2001 il Tribunale dibattimentale aveva dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari; 4) il 17 ottobre 2001 era stato emesso nuovo decreto di rinvio a giudizio. Ciò premesso, l’istante assumeva che, alla data della richiesta di scarcerazione, era ormai trascorso il termine massimo di durata della custodia cautelare per il giudizio di primo grado, la cui scadenza era avvenuta il 24 novembre 2002, dopo tre anni dall’applicazione della misura.
Il Tribunale di Napoli, quale giudice del dibattimento, il 9 settembre 2003 respingeva la richiesta di scarcerazione, ritenendo che non fosse decorso il termine triennale, la cui durata doveva essere computata a partire dal primo decreto di rinvio a giudizio.
Investito dell’impugnazione cautelare ex articolo 310 Cpp, il Tribunale della libertà, con ordinanza del 2 settembre 2003, rigettava l’appello, precisando che, secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 292/98, per il computo del doppio del termine di fase la custodia cautelare patita nella fase dibattimentale, prima del regresso, doveva essere sommata, in base ad una “fictio iuris” alla fase delle indagini preliminari e non, invece, alla durata del secondo dibattimento, validamente e definitivamente instauratosi. Pertanto, il Tribunale riteneva che, in applicazione delle linee della giurisprudenza costituzionale, la data di decorrenza del termine massimo relativo al giudizio di primo grado dovesse essere identificata, ai sensi dell’articolo 303, comma 1, lettera b) Cpp, in quella del 17 ottobre 2001, in cui era stato emesso il secondo decreto che aveva disposto il giudizio, e non già nella data del primo decreto, come aveva erroneamente ritenuto il giudice del procedimento principale col provvedimento di rigetto dell’istanza di scarcerazione, né in quella di inizio della custodia cautelare, come aveva sostenuto l’appellante. Una diversa soluzione ‑ aveva concluso il Tribunale ‑ avrebbe condotto «all’aberrante conclusione secondo cui il tempo trascorso dall’esecuzione della misura e fino alla data di emissione del nuovo decreto che dispone il giudizio sarebbe computato due volte, sia in relazione alla fase delle indagini preliminari, sia in relazione alla fase successiva».
Avverso l’anzidetta ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c) ed e), in relazione al combinato disposto degli articoli 303, comma 1, lettera b) e 304, comma 6, Cpp, sull’assunto che l’esatta ricostruzione della portata della citata sentenza 292/98 giustifica la conclusione che il limite massimo previsto per la fase dibattimentale, era iniziato a decorrere dalla data di esecuzione della custodia cautelare (cioè dal 24 novembre 1999, con scadenza al 24 novembre 2002); sicché l’opinione contraria doveva considerarsi basata sull’errata premessa dell’autonomia dei termini di fase, e quindi sulla non cumulabilità dei periodi di custodia relativi a fasi e gradi diversi, traducendosi in un’opzione difforme dall’interpretazione della Corte costituzionale. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente (che, con successiva memoria difensiva, ha ribadito le linee del dissenso), il Tribunale, col limitare l’operatività dell’articolo 304, comma 6, al cumulo delle soli fasi omogenee, aveva fatto ricadere sulla libertà personale dell’imputato gli effetti negativi di quegli errori od inconvenienti verificatisi nella gestione del processo, che costituiscono causa di nullità e determinano la regressione del procedimento.
Con ordinanza del 22 gennaio 2004, la Seconda sezione di questa Corte ha rimesso la questione alle Su, rilevando che il quesito relativo alle modalità di computo del termine massimo di fase in ipotesi di regressione del procedimento era stato oggetto di contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, sinora rimasto irrisolto. Il Collegio rimettente ha osservato che la soluzione del contrasto riveste effettiva e concreta rilevanza, posto che la durata della custodia cautelare subita dal Pezzella avrebbe già superato il doppio del termine interfasico relativo al giudizio di primo grado, se la decorrenza fosse fissata alla data del primo decreto di rinvio a giudizio, mentre, qualora dovesse seguirsi l’orientamento che ammette la possibilità di cumulo dei periodi di fase omogenea, il termine ad quem dovrebbe individuarsi nel 14 marzo 2004 (facendosi cioè decorrere i tre anni dal secondo decreto, ma tenendo conto del periodo intercorrente tra il primo decreto e il provvedimento in data 14 marzo 2001 che ne ha dichiarato la nullità); infine, se si dovesse seguire la tesi accolta nell’ordinanza impugnata, la decorrenza del termine massimo coinciderebbe con la data del secondo decreto di rinvio a giudizio e la scadenza avverrebbe soltanto il 17 ottobre 2004.
Con provvedimento del 9 febbraio 2004, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Su e ne ha fissato la trattazione all’odierna udienza in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. Le Su sono chiamate nuovamente a risolvere la questione relativa alle modalità di calcolo del doppio del termine di fase in caso di regresso del procedimento, già decisa con la sentenza 19 gennaio 2000, ric. Musitano, con la quale è stato enunciato il principio di diritto per cui, al fine di accertare se sia stato o non superato il limite della custodia cautelare fissato dall’articolo 304, comma 6, Cpp, devono sommarsi soltanto i periodi di detenzione trascorsi in fasi o gradi omogenei, senza tenere conto del grado intermedio in cui è stato adottato il provvedimento che ha determinato il regresso.
Nel presente procedimento cautelare il tema è stato prospettato sotto il particolare profilo dell’individuazione della data di decorrenza del limite temporale massimo di fase. Pur muovendo dalla identica concezione del termine finale ex articolo 304, comma 6, Cpp e dalla comune accettazione della sua natura “interfasica” o “plurifasica”, l’opinione del ricorrente e quella del giudice dell’appello cautelare si presentano nettamente differenziate in ordine alla determinazione del “dies a quo”, dal momento che mentre il difensore del Pezzella ha sostenuto che il termine inizia a decorrere dal giorno di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, nell’ordinanza impugnata è stato, invece, ritenuto che il doppio del termine debba essere computato dalla data del secondo provvedimento di rinvio a giudizio, col quale, dopo il regresso del procedimento, si è conclusa la fase delle nuove indagini preliminari. La difformità e l’incertezza di opinioni sono accresciute dall’esistenza di una terza soluzione, seguita dal Tribunale quale giudice della cognizione, che ha rigettato la richiesta di scarcerazione fissando la decorrenza del termine dal giorno in cui è stato emesso il primo decreto di rinvio a giudizio, ossia da una data che, pur essendo anteriore alla regressione del procedimento, è successiva a quella di applicazione della misura limitativa della libertà personale.
Il problema della identificazione della decorrenza del, doppio del termine di fase rappresenta, però, un punto meramente consequenziale rispetto alla definizione della questione principale vertente sull’operatività dell’articolo 304, comma 6 Cpp e sul sistema di computo di detto termine, di talché la vera ragione per la quale il ricorso è tornato al vaglio delle Su è quella di stabilire «se, in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto, si debba tenere conto anche di periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo».
La necessità di un’approfondita riflessione sulla complessa e delicata questione nasce dall’esigenza di valutare, senza aprioristiche posizioni, i numerosi contributi, anche critici, della dottrina e della giurisprudenza, nella doverosa ponderazione dei contenuti delle numerose pronunce emesse sull’argomento dalla Corte costituzionale.
2. Da circa sei anni il tema ha formato oggetto di un nutrito dibattito, i cui approdi interpretativi risultano largamente dissonanti e rivelano una profonda disparità di vedute sul modo di concepire il ruolo del termine di cui all’articolo 304, comma 6, all’interno del vigente sistema cautelare e sulla reciproca interazione tra le norme che lo compongono.
È utile ricostruire i passaggi salienti della vicenda prendendo le mosse dall’esame dell’articolo 303, comma 2, Cpp, che disciplina, appunto, l’ipotesi della regressione del procedimento, stabilendo che «dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».
Sin dall’entrata in vigore del codice, in dottrina e in giurisprudenza mai è stato posto in dubbio che tale disposizione ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso di un nuovo termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile. Secondo la communis opinio, nel disegno del legislatore delegato la regola della nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare in tutti i casi di regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice è concepita come assoluto sbarramento e come totale isolamento della singola fase o grado, ciascuno di essi soggetto ad un distinto ed autonomo termine, sulla cui ampiezza non rilevano né la durata della custodia cautelare nelle precedenti fasi né le sospensioni in esse eventualmente intervenute, dovendo questi periodi cumularsi unicamente ai fini della durata massima complessiva stabilita dall’articolo 303, comma 4. Inoltre, è sempre esistita totale concordanza sul punto che la regola dettata dall’articolo 303, comma 2, costituisce piena esplicazione del principio di autonomia dei singoli termini di fase, in puntuale correlazione con la direttiva di cui all’articolo 2 n. 61 della legge-delega, in cui è contenuta la «previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione». In piena sintonia con la predetta direttiva nella Relazione al progetto preliminare risulta specificato che «in coerenza con questa scelta di segmentazione dei termini massimi di custodia, è stato altresì previsto (sempre in armonia con la legislazione vigente) che, nel caso di regresso del procedimento ad una diversa fase o di rinvio ad un diverso giudice, dalla data del relativo provvedimento, ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, decorrano nuovamente i termini stabiliti dal comma 1, in relazione a ciascun stato e grado del procedimento» (p. 76).
L’orizzonte interpretativo, contraddistinto da assoluta uniformità di posizioni, è stato profondamente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 292/98, con cui è stata dichiarata non fondata, “nei sensi di cui in motivazione”, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 303, comma quarto, nella parte in cui non prevede che, in caso di regressione del procedimento, possa essere causa di scarcerazione, oltre al termine complessivo di durata massima della custodia cautelare, anche il superamento del doppio del termine di fase. La ratio decidendi della sentenza interpretativa di rigetto è racchiusa nella proposizione secondo cui l’articolo 304, comma 6, Cpp sancisce un limite finale che non opera solo per i casi di sospensione (come potrebbe fare pensare la collocazione della disposizione), ma si estende anche all’ipotesi, regolata dall’articolo 303, comma 2, in cui il termine di fase sia iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del procedimento. Nella decisione interpretativa in esame, la mutata dimensione del sesto comma dell’articolo 304 è stata giustificata con il richiamo all’inquadramento storico e sistematico dell’evoluzione della disciplina dei termini di custodia cautelare, a partire dall’articolo 272 del codice abrogato fino alla legge 332/95, e ad argomenti testuali e logico-sistematici, che rivelano come tale conclusione sia «l’unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale», rappresentando una evidente attuazione del canone di proporzionalità, che reclama l’operatività di un «limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».
A fronte di tali nuove coordinate ‑ confermate con l’ordinanza 429/99 con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza di analoghe questioni sollevate con ben otto ordinanze di giudici di merito che dissentivano dall’interpretazione offerta dalla sentenza 292/98 ‑ la giurisprudenza di questa Corte, pur aderendo all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 304, comma 6, Cpp, si è divisa sul problema delle modalità di calcolo del termine di fase finale in caso di regressione del procedimento, dal momento che mentre alcune pronunce hanno ritenuto che, a tali fini, dovessero sommarsi solo i periodi di carcerazione subita in fasi omogenee e non anche quelli relativi alle fasi intermedie, altre pronunce, invece, hanno seguito un’opzione interpretativa favorevole al computo dell’intero periodo di carcerazione cautelare, ancorché riferito a fasi o gradi differenti e non omogenei.
Proprio per definire tale contrasto sono intervenute le Su con la citata sentenza Musitano, la cui motivazione si sviluppa attraverso i seguenti passaggi logico-giuridici: a) nel condividere l’interpretazione adeguatrice della sentenza 292/98, secondo cui, anche in ipotesi di regressione, la disposizione di cui all’articolo 304, comma 6, costituisce norma autonoma e di chiusura dell’intero sistema cautelare, si è, anzitutto, rilevato che nel testo della menzionata pronuncia non è contenuta alcuna indicazione sulle modalità di computo del termine finale di fase; b) in conseguenza dell’ampliato ambito di operatività della predetta norma, che ha assunto rilievo autonomo e non circoscritto alla disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, «l’effettività della garanzia inerente al termine finale di fase postula un affievolimento del rigore del meccanismo della decorrenza “ex novo”, stabilito dall’articolo 303, comma 2, Cpp, nel senso che, limitatamente al calcolo del termine finale di fase, il provvedimento di annullamento con rinvio o di regresso non può più avere l’effetto di assoluta sterilizzazione di tutti i periodi di carcerazione e di tutte le sospensioni intervenute nelle precedenti fasi»; e) tuttavia, la persistente vigenza dell’articolo 303, comma 2, la cui sfera applicativa è stata ridimensionata ma non dissolta dalla sentenza interpretativa, e i principi fondamentali del sistema cautelare, normativamente strutturato sulla sola distinzione tra termini di fase autonomi (articolo 303, comma 1) e termine complessivo (articolo 303, comma 4), portano univocamente ad escludere la possibilità di configurare un terzo termine finale “plurifasico”, risultante dal. cumulo e dalla combinazione indiscriminata di fasi e gradi diversi ed eterogenei, compreso quello intermedio in cui è stato adottato il provvedimento che ha determinato il regresso del procedimento;
d) di. conseguenza, con riguardo all’ipotesi dell’annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, la sola conclusione aderente all’interpretazione adeguatrice della normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice è quella che consente l’unificazione della durata della custodia cautelare sofferta in segmenti processuali omogenei, poiché essi risultano avvinti da una relazione di corrispondenza e di successione funzionale, tanto che il grado successivo può considerarsi come ripristino del primo, mentre resta intatta l’autonomia del grado intermedio, conclusosi con la pronuncia di annullamento.
La successiva giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno condiviso le linee della sentenza Musitano, ad eccezione di talune isolate pronunce di questa Corte, mentre il Giudice delle leggi ha continuato a dichiarare manifestamente infondati o manifestamente inammissibili i numerosi incidenti di legittimità costituzionale promossi in base alla premessa interpretativa secondo cui l’articolo 303, comma 2, Cpp non consente l’adesione all’interpretazione accolta nella sentenza 292/98. Peraltro, in una delle tante ordinanze della Corte costituzionale è stato esplicitamente giudicato erroneo il principio affermato dalle Su con la sentenza Musitano ed è stato negato che il termine previsto dall’articolo 304, comma 6, possa essere calcolato sommando la durata delle sole fasi omogenee (ordinanza 529/00).
Al fine di superare il conflitto interpretativo e la situazione di incertezza derivatane, le Su di questa Corte, con l’ordinanza del 10 luglio 2002, ric. D’Agostino, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 303, comma 2, Cpp «nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo articolo 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento é regredito».
Con tale provvedimento, le Su hanno richiamato la soluzione ermeneutica della sentenza Musitano, rilevando che l’interpretazione accolta nell’occasione (computo delle sole fasi omogenee) è da ritenere costituzionalmente adeguata alle norme fondamentali di cui agli articoli 3 e 13 Costituzione, dalle quali devono trarsi i principi di proporzionalità e del minor sacrificio possibile. Si è argomentato, mi particolare, che una più estesa dimensione del termine ex articolo ‑ 304, comma 6, tale da ricomprendere anche la durata della custodia cautelare subita in fasi o gradi eterogenei, trova un ostacolo invalicabile nell’articolo 303, comma 2, la cui perdurante presenza nell’ordinamento comporta la decorrenza ex novo dei termini di fase in caso di regressione del procedimento e impedisce di addizionare periodi di detenzione sofferti in fasi o in gradi non omogenei. Di talché il risultato interpretativo indicato nella sentenza 292/98, nella portata esplicitamente assunta con le successive ordinanze della Corte costituzionale, non è conseguibile se non dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 303, comma 2, ed eliminando, così questa disposizione dal sistema normativo che regola le misure cautelari personali.
Con ordinanza 243/03, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Su, ribadendo che la propria precedente interpretazione è costituzionalmente vincolata e precisando che non può essere ammesso «un simile approccio alla giustizia costituzionale ove si consideri che l’ordinanza delle Su, oltre ad apparire perplessa (in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce ad un laconico “forse”), si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se a questa Corte fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione».
Identiche dichiarazioni di manifesta inammissibilità sono contenute nelle successive ordinanze 335/03 e 59/2004, pronunciate dalla Corte costituzionale sulla medesima questione sollevata da giudici di merito.
3. Sul contrasto attualmente riscontrabile tra le posizioni della Corte costituzionale e quelle della Corte di cassazione mette conto osservare che le possibilità di conflitto sono connaturate alle scelte di fondo sottese all’ordinamento costituzionale e al modo in cui questo ha configurato i due distinti ordini di attribuzioni, seguendo un disegno nel quale l’ambito delle funzioni attribuite agli organi investiti di potestà giurisdizionale è connotato dall’inderogabile dovere di non abdicare all’autonomia e all’indipendenza delle quali sono direttamente investiti dalla Costituzione. Le interferenze e la possibile divergenza di decisioni sono ben spiegabili quando si tengano presenti la coesistenza e l’immanenza, nelle rispettive sfere di attribuzioni, del potere di interpretazione della legge, riconosciuto dalla Carta fondamentale ad entrambe le Corti: alla Corte costituzionale, quale organo costituzionale deputato al sindacato di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge (articolo 134 Costituzione), e alla Corte di cassazione, non solo per la sua posizione di giudice “soggetto soltanto alla legge” (articolo 10 1, comma 2, Costituzione), ma anche per quella di giudice che, quale “organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” (articolo 65, comma 1, ordinamento giudiziario).
La Corte costituzionale è titolare, infatti, del potere di «interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la norma costituzionale che si assume violata e la norma impugnata che si accusi di violazione» (sentenza 3/1956), onde «quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale» e la Corte, anche quando si avvale di una precedente interpretazione giurisprudenziale, lo fa a condizione che «a seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche la interpretazione propria» (sentenza 11/1965). E, d’altra parte, che la Corte costituzionale sia titolare di un autonomo ed insindacabile potere-dovere di interpretazione delle leggi non è in alcun modo contestabile se si pensa che, in caso contrario, dovrebbe dichiararsi incostituzionale ogni norma impugnata per il solo fatto che il giudice a quo ne abbia ricostruito il contenuto precettivo in modo non conforme alla Costituzione.
L’autonomia e l’indipendenza del giudice nell’interpretazione della legge sono presidiate, a loro volta, dalla garanzia apprestata dalla specifica previsione dell’articolo 101, comma 2, Costituzione, dalla quale direttamente deriva la rigida tutela di un tale potere da possibili interferenze e condizionamenti esterni. Per quanto riguarda la Corte di cassazione, la posizione di indipendenza è accompagnata dal riconoscimento del “ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione” (Corte costituzionale, sentenza 294/95) e dalla rilevanza costituzionale ex articolo 111, comma 7, Costituzione della funzione di nomofilachia, prevista dall’articolo 65 ordinamento giudiziario, e del peculiare ruolo della Corte di legittimità all’interno dell’ordinamento processuale (Corte costituzionale, sentenza 21/1982).
Deve sottolinearsi, altresì, che l’autonomia riconosciuta dalla Costituzione ad ogni giudice non riguarda soltanto le operazioni ermeneutiche aventi ad oggetto leggi ordinarie ed atti con forza di legge, ma si estende al contenuto e alla portata delle disposizioni costituzionali, che si inseriscono nell’ordinamento come norme-principio, conformando i lineamenti del sistema e ponendosi quali imprescindibili parametri di riferimento nell’interpretazione delle disposizioni che lo costituiscono.
A quest’ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha propugnato da sempre la teoria della interpretazione “adeguatrice”, sollecitando costantemente i giudici ad esercitare il potere-dovere di ricostruire il contenuto e la portata delle disposizioni di legge ordinaria alla stregua dei principi della Costituzione, in modo da attribuire alle disposizioni, tra i plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto con i valori costituzionali.
L’interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia possibile, norme compatibili con la Costituzione. Invero, il Giudice delle leggi ha precisato, a più riprese, che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dame interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenza 356/66), specificando che i giudici non possono abdicare all’interpretazione adeguatrice (ordinanza 451/94) e che, nell’adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, «di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme a Costituzione» (ordinanza 121/94).
Siffatto consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale è stato inteso in dottrina, non a torto, come una pressante sollecitazione rivolta dalla Corte costituzionale ai giudici per l’assunzione di maggiori poteri e responsabilità nell’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi e come accentuazione dei caratteri “diffusi” di tale sindacato, alla cui stregua i giudici sono investiti di un ruolo di “comprimario”.
Tali considerazioni meritano di essere condivise, purché non si dimentichi che l’interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere “polisenso” e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l’impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale: di talché, nell’impossibilità di conformare la norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio del Giudice delle leggi.
4. Le situazioni di conflitto interpretativo, potenzialmente insite nella presenza nell’ordinamento costituzionale di concorrenti ed autonome sfere di potestá giurisdizionali, sono emerse rispetto alle decisioni interpretative di rigetto, soprattutto quando queste hanno assunto valore “correttivo” o “manipolativo”.
Un tale tipo di decisioni ‑ adottate, in alcuni casi, non con la forma della sentenza ma con quella dell’ordinanza ‑ sono contraddistinte da una motivazione nella quale si chiarisce che la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, contenuta nel dispositivo, è condizionata all’attribuzione di un ceno significato alla disposizione di legge impugnata, nel senso che, pur riconoscendo che, se fosse interpretata conformemente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, essa sarebbe incostituzionale, la Corte decide di non procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma compie un’interpretazione alternativa traendo dalla disposizione una norma diversa, giudicata conforme, o la sola conforme, ai principi della Carta fondamentale. In altri termini, la contrarietà della legge alla Costituzione è affermata non in assoluto ma in quanto alla disposizione si dia un certo significato, ossia nei sensi e nei modi chiariti nella motivazione.
Il determinante rapporto di dipendenza della decisione di rigetto dalla scelta di una determinata interpretazione della norma denunciata è reso palese dall’inserimento nel dispositivo delle parole “nei sensi di cui in motivazione”, formula con la quale si intende esprimere il carattere condizionale della sentenza e la portata di “doppia pronuncia” che essa assume. E il rapporto anzidetto è cosi pregnante che quella specifica interpretazione della disposizione di legge non costituisce semplicemente motivo della decisione, ma acquista rilevanza esterna entrando a far parte del deciso, come suo elemento costitutivo.
Si è osservato che le decisioni interpretative rappresentano normalmente una forma di attività della Corte qualificabile come “maieutica”, per la ragione che tendono ad enucleare principi e regole che l’ordinamento già contiene e non ad introdurvene di nuovi. Esse sono state considerate «espressione del principio di unità sistematica dell’ordinamento, che richiede che alle leggi sia attribuito il significato che ne consenta l’armonica integrazione con i contenuti costituzionali, in funzione adeguatrice delle prime ai secondi»: con la conseguenza che soltanto l’impossibilità di operare un tale adeguamento rende inevitabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Le decisioni in esame costituiscono, perciò, una modalità della tecnica del sindacato di costituzionalità, attraverso la quale il Giudice delle leggi, nella sua insindacabile discrezionalità, ritiene preferibile reinterpretare la norma impugnata, plasmandone il contenuto in termini compatibili con la Carta costituzionale ed evitando, cosi, che una dichiarazione di incostituzionalità produca una lacuna nell’ordinamento.
5. È unanime in dottrina l’opinione che esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell’efficacia erga omnes attribuita dall’articolo 136, comma 1, della Costituzione alle sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma di legge. Per rendersi conto dell’incontrovertibilità dell’affermazione basta osservare che se a dette decisioni dovessero riconoscersi effetti vincolanti per i giudici, la Corte costituzionale sarebbe investita di un potere di interpretazione autentica che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al legislatore,
La stessa posizione è stata ripetutamente espressa dalle Su Penali di questa Corte.
Un primo intervento è segnato dalla sentenza 22/1995, ric. Clarke, con la quale, sulla scia del concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza penale e civile, è stato ritenuto che quelle decisioni sono prive dell’efficacia, erga omnes propria delle sentenze con le quali viene dichiarata l’incostituzionalità di una disposizione di legge, ai sensi degli articoli 136 Costituzione e 30 della legge 87/1953, di talché è innegabile che le predette pronunce hanno valore di mero precedente e non vincolano il giudice, al quale é consentito discostarsi dall’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale e sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della identica disposizione di legge. Nella sentenza Clarke è stato precisato, altresì, che soltanto nel giudizio a quo la sentenza interpretativa produce una preclusione endoprocessuale derivante «dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall’imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale»: con la conseguenza che la medesima questione non può essere riproposta nello stesso giudizio e che al giudice a quo è definitivamente inibita l’applicazione della norma nell’interpretazione ritenuta incostituzionale (Corte costituzionale, ordinanza 268/90). Per una precisa esigenza di coerenza interna del sistema, dalla pronuncia interpretativa scaturisce un “vincolo negativo” ai poteri interpretativi del giudice che ha sollevato la questione giudicata non fondata, nel senso che quest’ultimo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta incostituzionale dalla Consulta, pur essendogli consentito di scegliere differenti soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali.
Va considerato che la sentenza Clarke è stata emessa proprio nel processo in cui era insorto l’incidente di costituzionalità conclusosi con la sentenza interpretativa 470/91, relativa all’ammissibilità di acquisizioni probatorie nell’appello conseguente a giudizio abbreviato. Le Su hanno ritenuto, con quella pronuncia, di condividere la soluzione accolta nella citata decisione interpretativa, seguendo, però, proprie ed indipendenti linee argomentative, soprattutto di ordine sistematico.
Tali notazioni valgono a porre in luce un profilo di essenziale importanza: quello per cui, persino per il giudice a quo, le decisioni interpretative non producono vincoli, se non quello di carattere negativo che impedisce di applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale. Ne segue che l’allineamento alla soluzione accolta in tali decisioni postula da parte del giudice un’autonoma adesione, sì da giustificare l’applicazione della norma nella portata da essa assunta a seguito dell’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale.
Le Su intendono riaffermare tali principi, rilevando che tutti i propri reiterati interventi sono univocamente orientati nel senso dell’esclusione dell’efficacia vincolante delle sentenze interpretative (cfr. Cassazione, Su, 15 dicembre 1998, Alagni; 13 luglio 1999, Gallieri; 23 febbraio 2000, D’Amuri).
L’ordinamento vigente non permette, in definitiva, di configurare un limite più rigido di quello negativo o indiretto testé delineato, tanto più che sarebbe veramente incoerente ipotizzare nei confronti degli altri giudici condizionamenti più incisivi di quelli che sorgono a carico del giudice che ha sollevato l’incidente di costituzionalità.
In conclusione, in risposta al quesito relativo agli effetti delle decisioni interpretative di rigetto, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «Le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. In tuffi gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell’articolo 101, comma 2, Costituzione purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto».
6. Le decisioni interpretative di rigetto sono divenute sempre più frequenti ponendosi quale fattore di impulso delle dinamiche evolutive dell’ordinamento verso un sempre più completo adeguamento delle leggi alla Costituzione: in tale direzione la Corte costituzionale è stata seguita dalla giurisprudenza, tant’è che, in non poche occasioni, anche queste Su Penali hanno fatto propria l’interpretazione adeguatrice (cfr. Cassazione, Su, 24 gennaio 1996, Panigoni; 17 dicembre 1997, Pm in proc. Schillaci; Su, 23 febbraio 2000, D’Amuri; 30 ottobre 2002, Vottari).
Tuttavia, per preservare l’equilibrio del sistema e per salvaguardare fi valore della certezza del diritto, deve essere ben chiaro che quel tipo di decisioni richiede, da parte di entrambe le Corti e degli altri giudici, la piena consapevolezza dei rispettivi ruoli e il “rispetto delle reciproche attribuzioni”, al quale motivatamente si sono richiamate le Su nell’ordinanza del 15 luglio 2003, D’Agostino. E, non a caso, il presidente della Corte costituzionale dell’epoca, nell’illustrare l’attività svolta dalla Corte nell’anno 1999, ha segnalato i rischi insiti nelle decisioni interpretative di rigetto, le quali possono «far assumere alla Corte una funzione nomofilattica che non le appartiene».
Il meccanismo teso a prevenire contrasti interpretativi va identificato, anzitutto, nella collaudata dottrina del “diritto vivente”, applicata dalla Corte costituzionale nei casi nei quali l’effettività e la stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale sono tali da fare riconoscere che la norma vive ormai nell’ordinamento in modo cosi radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte” (sentenza 350/97). In presenza di un diritto vivente, pur potendo attribuire alla disposizione impugnata una diversa dimensione normativa, in varie occasioni
il Giudice delle leggi, nell’esercizio della propria insindacabile discrezionalità, ha ritenuto preferibile adottare una pronuncia di incostituzionalità anziché una decisione interpretativa di infondatezza, che avrebbe potuto non essere condivisa dai giudici a causa del rifiuto di abbandonare interpretazioni giurisprudenziali consolidate. È utile precisare che, in tali situazioni, la Corte costituzionale ha seguito non soltanto il criterio quantitativo legato alla costanza e all’uniformità della giurisprudenza, ma ha tenuto conto anche della posizione del giudice da cui promana la scelta interpretativa, privilegiando gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione, titolare della funzione di nomofilachia (cfr. sentenza 110/95 e 355/96), ed attribuendo particolare valenza alle decisioni delle Su, che hanno il compito di risolvere contrasti interni alla giurisprudenza di legittimità e di suggellare la prevalenza di una soluzione interpretativa sulle altre (sentenza 260/92, 292/85, 34/1977).
L’allineamento al diritto vivente è il risultato di una scelta di politica giudiziaria rimessa al prudente apprezzamento della stessa Corte costituzionale e corrisponde ad una linea di condotta che è stata qualificata in dottrina, di volta in volta, come “atteggiamento di self restraint”, “compromesso”, “autolimite” o “una sorta di inespresso patto istituzionale”.
Un ulteriore mezzo di prevenzione dei conflitti derivanti dalle decisioni interpretative di rigetto è rappresentato dalla via indicata dall’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui – conformemente ad una risalente e tuttora accreditata dottrina ‑ i giudici, pur non essendo vincolati da decisioni di questo tipo, non possono, però, applicare la norma nel significato ritenuto contrario alla Costituzione, sicché, in caso di dissenso, sono tenuti a ricercare una diversa soluzione ermeneutica o, se ciò sia impossibile, a sollevare incidente di costituzionalità, rimettendo nuovamente la questione alla Corte. Quest’ultima, poi, dovrà autonomamente scegliere se ribadire la precedente interpretazione o, re melius perpensa, modificarne la portata, ovvero dichiarare l’incostituzionalità della norma.
Proprio a tale regola di comportamento, più volte affermata da questa Corte, si sono attenute le Su allorché, con l’ordinanza D’Agostino, hanno ritenuto di dovere sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 303, comma 2, Cpp, al fine di trovare una forma di composizione del conflitto che investe una materia tanto delicata come quella relativa alla libertà personale dell’imputato.
7. Le tappe della lunga vicenda iniziata con la sentenza interpretativa 292/98, ripercorse attraverso l’esposizione dei passaggi più significativi (v. § 2.), rendono evidente che in questo caso non ha funzionato nessuno dei meccanismi idonei a prevenire o a superare il contrasto insorto sulla disposizione di cui all’articolo 304, comma 6, Cpp, intesa quale regola risolutrice del problema del calcolo del doppio del termine di fase nell’ipotesi di regressione del procedimento.
Anzitutto, è rimasto completamente inoperante il criterio legato all’osservanza del diritto vivente, sebbene fosse ben prevedibile la resistenza dei giudici ad accogliere un’interpretazione totalmente innovativa, asimmetrica, rispetto ad uno ius receptum saldamente radicato sull’uniforme giurisprudenza, di legittimità e di merito, e sulle posizioni unanimi della dottrina, entrambe concordi nel riconoscere che l’articolo 303, comma 2, Cpp, configura, ai fini del computo dei termini della custodia cautelare, ciascuna fase o ciascun grado come segmento autonomo ed isolato del procedimento, indipendente l’uno dall’altro.
In tale contesto, del tutto rispondente alla struttura del vigente sistema normativo delle misure cautelari personali, le Su hanno accolto, con la sentenza Musitano, le linee della decisione 292/98 nell’unica accezione interpretativa conseguibile dal giudice con l’uso degli strumenti letterali, logici e sistematici a lui consentiti dall’ordinamento. E, dunque, si è dovuto necessariamente ricostruire la portata della sentenza interpretativa ‑ compito, questo, spettante alla Corte di legittimità, come a ciascun giudice (Corte costituzionale, sentenza 40/1979) ‑ nel senso che il coordinamento degli articoli 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei termini di fase, siano cumulabili esclusivamente le fasi e i gradi omogenei, per la puntuale ragione che soltanto questi rappresentano segmenti processuali avvinti da una relazione di corrispondenza, di omogeneità e di successione funzionale, di talché, rispetto alla disposizione ex articolo 303, comma 2, il grado successivo può essere considerato come ripristino del primo.
Le ragioni della resistenza di questa Corte e dei giudici di merito ad aderire alla decisione interpretativa, nelle sue implicazioni estreme, risaltano inequivocamente dalle innumerevoli questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto proprio quest’ultima disposizione, giudicata come invalicabile norma di sbarramento che preclude il cumulo indiscriminato di fasi eterogenee, antecedenti, successive ed intermedie.
Il contrasto è divenuto ancora più netto a seguito dell’ordinanza 529/00, con la quale la Corte costituzionale ha reso esplicito, per la prima volta, che il calcolo del termine massimo di cui all’articolo 304, comma 6, non può essere limitato ai soli periodi di custodia cautelare subiti dall’imputato in fasi omogenee, come, invece, era stato ritenuto dalla Corte di cassazione a Su. Con tale ordinanza, dopo avere precisato che l’effettiva portata della soluzione interpretativa avrebbe dovuto ricavarsi dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza 292/98, il Giudice delle leggi ha ribadito che la propria interpretazione è costituzionalmente obbligata, perché la sola coerente con l’articolo 13 della Costituzione. E al richiamo a tale particolare valore interpretativo si riduce la motivazione di tutte le successive ordinanze di inammissibilità.
Orbene, considerato che il riferimento alla parte narrativa della decisione interpretativa rappresenta un argomento non trascurabile, ma sicuramente di peso non decisivo, va rilevato che l’ordinanza 529/00 ha inteso operare una sorta di interpretazione autentica della sentenza 292/98, dimenticando, cosi, che «siffatto compito non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessariamente tipici non si annovera né può annoverarsi l’accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento di secondo grado, del quale oggetto immediato non è la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza» (Corte costituzionale, sentenza 40/1979).
In ogni caso, di fronte alla laconica perentorietà dei dicta contenuti nelle decisioni succedutesi sugli articoli 304, comma 6, e 303, comma 2, Cpp, potrebbe sembrare non ingiustificato pensare che la Corte costituzionale abbia ritenuto la propria interpretazione assolutamente vincolante, quasi che ai giudici non spetti altro compito che quello di adeguarsi alla soluzione additata come l’unica compatibile con l’articolo 13 Costituzione. Che una simile notazione sia non del tutto implausibile è confermato, del resto, dal fatto che le predette ordinanze di inammissibilità appaiono contrassegnate da assiomatica autoreferenzialità, distinguendosi per il rifiuto del confronto dialettico e per il diniego di valutare il merito degli argomenti sviluppati nelle ordinanze di rimessione per dimostrare l’impraticabilità interpretativa della soluzione favorevole al cumulo indiscriminato di tutte le fasi.
Ma se le decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia erga omnes e non vincolano i giudici, deve necessariamente concludersi che all’interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio di un precedente autorevole, sempreché, ovviamente, questo sia sorretto da argomentazioni persuasive, tali da indurre i giudici, nell’esercizio delle loro autonome funzioni, a condividerlo e a farlo proprio.
In definitiva, non basta che il Giudice delle leggi definisca una corta interpretazione come costituzionalmente obbligata e la sola compatibile con le norme della Costituzione perché questa possa imporsi all’osservanza dei giudici, essendo questi tenuti autonomamente a verificare, con l’uso di tutti gli strumenti ermeneutici dei quali dispongono, se la norma possa realmente assumere quel significato e quella portata. E, qualora le premesse ermeneutiche della soluzione proclamata costituzionalmente obbligata travalichino i limiti dell’interpretazione letterale-logico-sistematica, i giudici hanno il dovere di non attenersi a quella soluzione, per la decisiva ragione che, in caso contrario, disapplicherebbero una norma vigente e arrecherebbero un vulnus ai principi di legalità e di soggezione alla legge.
8. Le considerazioni testé svolte riflettono pienamente le linee giustificative della scelta compiuta da queste Su con la sentenza 19 gennaio 2000, ric. Musitano, e con l’ordinanza 10 luglio 2002, ric. D’Agostino, e, nel contempo, danno pienamente conto delle ragioni per le quali la giurisprudenza di legittimità pressoché unanime non ha condiviso le posizioni espresse dalla Corte costituzionale, non già rispetto al punto concernente il ruolo da attribuire all’articolo 304, comma 6, Cpp quale disposizione di chiusura o di garanzia (che è stato, anzi, immediatamente condiviso e recepito), ma con specifico riguardo al problema delle modalità di computo del doppio del termine di fase nell’ipotesi di regressione del procedimento.
Escludere che questo termine possa risultare dalla somma delle soli fase omogenee e sostenere che in esso debbano cumularsi tutti i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi diverse (antecedenti, intermedie e successive) equivale, da un canto, ad eliminare dall’ordinamento la disposizione dell’articolo 303, comma 2, che è uno dei cardini principali della disciplina delle misure cautelari personali fondata sull’autonomia delle fasi, e, dall’altro, significa sconvolgere l’assetto complessivo dell’impianto codicistico che non
conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termini complessi:vi di durata. L’orientamento del Giudice delle leggi, favorevole alla somma indiscriminata di fasi non omogenee, introduce un termine “interfasico” o “plurifasico” che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un’operazione manipolatrice della normativa, il cui reale significato consiste nella piena cancellazione dell’articolo 303, comma 2, senza un’espressa declaratoria di illegittimità costituzionale, e nella radicale riperimtrazione del sistema vigente in materia di termini della custodia cautelare.
Con queste osservazioni le Su non intendono affatto sindacare il modo in cui la Corte costituzionale ha esercitato le proprie attribuzioni, ma intendono, invece, semplicemente chiarire che, in mancanza di una dichiarazione di incostituzionalità, la soluzione favorevole al cumulo di fasi non omogenee non può essere raggiunta con gli strumenti ermeneutici ai quali il giudice è vincolato dalla legge, giacché l’uso di questi strumenti non permette di giustificare la totale disapplicazione dell’articolo 303, comma 2, né, simmetricamente, può fare attribuire all’articolo 304, comma 6, una capacità espansiva che ‑ fino a quando resta vigente la prima delle disposizioni indicate ‑ possa travalicare i limiti che segnano i risultati massimi conseguibili con l’interpretazione logica e sistematica.
A conferma della persistente vigenza dell’articolo 303, comma 2, è opportuno rilevare che, nell’ordinanza D’Agostino del 10 luglio 2002, le Su hanno segnalato che le recenti modifiche normative dell’articolo 303 Cpp, intervenute con le leggi 144/00, e 4/2001, di conversione del Dl 341/00, rivelano la voluntas legis di mantenere intatto il dettato della predetta disposizione, considerato come regola tuttora viva ed operante. Infatti, con la legge 4/2001 è stato inserito nel primo comma dell’articolo 303 il numero 3bis), riguardante il termine di durata della fase dibattimentale, stabilendo che, ove si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi e che tale termine é imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato ovvero ai termini. di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua, che devono essere sono proporzionalmente ridotti. Se si considera che, ammettendo una limitata interconnessione tra fasi diverse e prescrivendo in ogni caso il recupero, il numero 3bis del primo comma dell’articolo 303 ha indubbiamente valore eccezionale ed è motivato dall’esigenza di evitare scarcerazioni in relazione a processi per reati di particolare gravità, non può non riconoscersi che la nuova disciplina, in quanto di portata eccezionale, è confermativa della regola generale dell’autonomia delle fasi processuali, suscettibile di deroghe soltanto nei casi stabiliti dalla legge. Aggiungasi che l’articolo 8, comma 3, della legge 4/2001 dispone che “si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 303 del codice di procedura penale” in caso di revoca della richiesta di giudizio abbreviato per i processi in corso e, dunque, equipara l’ipotesi della trasformazione del rito a quella di regressione o di rinvio del procedimento.
9. Con la determinazione delle modalità di computo del termine ex articolo 304, comma 6, Cpp limitata al cumulo delle fasi omogenee, le Su non hanno fatto altro che riaffermare il primato della legge, da cui discende che il giudice, quando non gli sia consentito dalle regole del metodo interpretativo, non può esorbitare dai limiti connaturati all’esercizio della giurisdizione (articolo 101, comma 2, Costituzione), né può disapplicare, attraverso operazioni adeguatrici o manipolatrici, una disposizione tuttora vigente, neppure in nome di una più completa realizzazione dei principi e dei valori della Carta fondamentale, essendo riservato tale compito alla Corte costituzionale mediante l’impiego degli appropriati poteri dei quali questa dispone.
L’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte non trova ostacolo, peraltro, nel limite negativo, o indiretto, che impedisce al giudice di applicare la norma nel significato ritenuto incostituzionale dalla sentenza 292/98, perché il risultato ermeneutico, senza sconvolgere la razionalità e l’equilibrio del sistema, appare adeguato ai valori espressi dagli articoli 3 e 13 della Costituzione. Infatti, la tesi del cumulo delle fasi omogenee permette di sommare, nel rispetto della natura monofasica o endofasica dei termini, anche la durata delle sospensioni o delle proroghe dei termini di custodia cautelare verificatesi nella fase in cui il procedimento è regredito: risultato, questo, indubbiamente inibito dalla disposizione di cui all’articolo 303, comma 2, Cpp, nella portata che ad essa era pacificamente attribuita prima dell’adozione dell’interpretazione adeguatrice.
Riguardo al riconosciuto ampliamento della tutela della libertà personale è opportuno rilevare che il periodo di detenzione trascorso nella fase intermedia, pur non essendo cumulabile a quello delle fasi omogenee a cagione dell’impossibilità di creare un termine plurifasico o interfasico, non resta definitivamente perduto, in quanto esso. dovrà essere calcolato allorquando il procedimento sia tornato alla fase corrispondente. Il punto è stato superato dalla Corte costituzionale, nell’ordinanza 243/03, per il motivo che si tratterebbe di una sorta di “credito di libertà” spendibile nelle eventuali fasi successive. L’argomento, però, è tutt’altro che irrilevante, tanté che nella vicenda cautelare relativa al ricorrente Pezzella l’applicazione del principio del computo delle fasi omogenee fa ritenere che, ai fini del termine ex articolo 304, comma 6, debba essere sommata alla fase dibattimentale in corso la durata del precedente dibattimento a conclusione del quale è stato disposto il regresso, contrariamente all’opinione accolta nell’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale della libertà, che ha seguito integralmente le linee della sentenza interpretativa 292/98 e ha fatto decorrere il termine finale di fase dalla data del secondo decreto che ha disposto il giudizio. Con la conseguenza che, a volere applicare i principi enunciati in detta decisione interpretativa, la scadenza del termine ex articolo 304, comma 6, avverrebbe in data 17 ottobre 2004, mentre con il criterio del cumulo delle fasi omogenee lo stesso termine scade il 12 giugno 2004. Risultano, con ciò, confermate le osservazioni contenute nell’ordinanza D’Agostino, nella quale era stato posto in luce che il sistema di calcolo propugnato dalla Corte costituzionale non rappresenta in realtà, sempre e comunque, un vantaggio per l’imputato in stato di custodia cautelare, né corrisponde, quindi, all’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
Alla luce di tutti i precedenti rilievi, considerato altresì che la Corte costituzionale ha più volte rifiutato di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 303, comma 2, e che, perciò, appare superfluo promuovere un ennesimo incidente di costituzionalità, le Su ritengono di risolvere la questione sottoposta a scrutinio dall’ordinanza di rimessione enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli articoli 303, comma 2, e 304, comma 6, Cpp».
10. In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere rigettato perché destituito di fondamento.
Invero, tenuto conto delle specifiche vicende del procedimento esposte nella parte narrativa, va riconosciuto che, per accertare la maturazione del termine finale di fase previsto dall’articolo 304, comma 6, deve fissarsi come data di decorrenza quella del primo decreto di rinvio a giudizio (9 novembre 2000) e calcolarsi la durata del primo dibattimento fino alla dichiarazione di nullità del predetto decreto (14 marzo 2001), dalla quale è derivata la regressione del procedimento, per poi sommare al periodo cosi determinato quello del segmento processuale omogeneo, ossia il periodo della nuova fase dibattimentale, a partire dalla data del secondo decreto di rinvio a giudizio (17 ottobre 2001) sino alla presentazione della richiesta di scarcerazione (4 agosto 2003).
Il criterio del cumulo delle fasi omogenee fa escludere, dunque, che nel computo possa essere compresa anche la fase delle indagini preliminari conseguente al regresso del procedimento, la cui durata, in applicazione del medesimo principio, può essere sommata soltanto a quella riferibile alle precedenti indagini preliminari. Ed in proposito va precisato che una precedente richiesta di scarcerazione presentata dal Pezzella prima del secondo giudizio è stata già respinta, dato che il cumulo delle due fasi di indagini preliminari, pur calcolando il grado intermedio del primo giudizio, non ha oltrepassato il limite fissato dall’articolo 304, comma 6, Cpp (v. Cassazione, Sezione sesta, 20 maggio 2003, Pezzella).
In conclusione, poiché nel caso di specie non risulta superato il termine finale pari a tre anni in relazione al titolo del reato contestato, il ricorso deve essere rigettato, previa rettifica della motivazione dell’ordinanza impugnata, nei sensi sopra indicati, a norma dell’articolo 619, comma 1, Cpp. Alla pronuncia di rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’articolo 94, comma 1ter, disp. att. del Cpp
PQM
La Corte suprema di cassazione, a Su, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l’adempimento di cui all’articolo 94, comma 1ter, disp. att. del Cpp.