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Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e, a volte, ci riescono
(Tribunale di Sorveglianza di Torino, ord. 31/1/17, Pres. Vignera, est. Di Domenico)
Il provvedimento in questione, con il quale la A.G. di sorveglianza concede la misura della liberazione condizionale di cui all’art. 176 cp a detenuto ergastolano, attraverso una argomentata motivazione fattuale e solido ancoraggio a riferimenti giurisprudenziali dà concretezza al principio costituzionale del finalismo rieducativo ex art. 27 Cost..
Nel merito. Il Tribunale Collegiale riconosce il beneficio de quo ad un soggetto con la seguente posizione giuridica: detenzione dal 1985 per omicidio, commesso all’età di 25 anni; ininterrotto corretto comportamento endocarcerario (che sono valsi la concessione dei “giorni” per tutto il periodo detentivo in esecuzione); progressivo accesso alla premialità penitenziaria (dapprima permessi premio, poi lavoro in art. 21 O.P., infine semilibertà), con ampia dimostrazione di affidabilità in ambiente esterno; positivi risultati dell’osservazione penitenziaria; attività di risarcimento sociale attraverso impegno nel volontariato a favore della collettività nel cui ambito territoriale era stato commesso il delitto in espiazione.
I Giudici torinesi procedono quindi a svolgere una ampia e penetrante valutazione della complessiva personalità del condannato, attraverso tutte le dimensioni nelle quali – istante all’età di 57 anni – si è espressa: condotta carceraria, atteggiamento interiore in relazione al fatto commesso, manifestazioni di reinserimento sociale, condotte riparatorie/restitutive a vantaggio della vittima.
Proprio alla luce del dedotto percorso infra ed extramurario, il Tribunale ritiene formulabile nei confronti del prevenuto “una seria ed affidabile prognosi” di sicuro ravvedimento in capo a costui, inteso non come mera presa di coscienza e revisione critica del proprio agito antigiuridico, ma come vero e definitivo abbandono dei valori ispiratori della originaria scelta delinquenziale.
La decisione in commento riconosce e sostanzia il valore secondo cui attraverso una pena “trattamentale” è possibile il riscatto morale della persona.
Avv. Fabio Fazio