Civile

Saturday 17 May 2003

Le nuove regole per gli esami da avvocato.

Le nuove regole per gli esami da avvocato.

Decreto Legge 16.5.2003 Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di avvocato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, gli articoli 15, 17-bis e 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, nonché l’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, concernenti lo svolgimento della pratica forense e dell’esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare svolgimento e contenuti della prova d’esame e di evitare, altresì fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra i dati riguardanti le percentuali di promossi nelle diverse sedi d’esame, disomogeneità legata alla facoltà, riconosciuta in atto ai praticanti, di determinare la sede d’esame attraverso la scelta, iniziale o successiva, del distretto presso il quale compiere la prescritta pratica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del……;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101)

1. L’articolo 9 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:

“1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, viene rilasciato dal consiglio dell’Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’Ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d’appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d’esame, secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi 6 e 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

1. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti;

“Con successivo decreto, il Ministro per la giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d’appello e i candidati, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d’appello di appartenenza dei candidati, la prova orale ha luogo presso la sede d’istituzione della commissione esaminatrice.

“Il sorteggio di cui al comma che precede è effettuato previo raggruppamento delle sedi di corte d’Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.”.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

1. All’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: “anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza”.

b) Al secondo comma, dopo la parola: “scritti”, sono inserite le seguenti: “codici commentati”.

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

1 All’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, al comma 3, lettera a), la parola, “ecclesiastico”, è sostituita dalla parola: “comunitario”.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578)

1. All’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’Ordine.”

b) al comma 6 nel primo e nel secondo periodo, le parole: “duecentocinquanta” sono sostituite dalle parole “trecento”.

Articolo 6

(Norma di copertura)

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, pari a euro 654.150,00 a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente provvedimento, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a