Lavoro e Previdenza

Monday 28 July 2003

Le nuove modalità per ottenere il riconoscimento dell’ abilitazione alla professioni di avvocato conseguita all’ estero. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 maggio 2003, n.191(G.U. n. 171 del 25.07.2003)

Le nuove modalità per ottenere il riconoscimento dellabilitazione alla professioni di avvocato conseguita allestero.

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 maggio 2003, n.191(G.U. n. 171 del 25.07.2003)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

e

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto…

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. – Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

       a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

       b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

       c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio della professione.

Art. 2. – Contenuto della prova attitudinale

     1. La prova attitudinale prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l’anno, presso il Consiglio nazionale forense. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.

     2. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente regolamento.

     3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell’interessato.

     4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

     5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, l’esame consiste nell’unica prova orale.

Art. 3. – Commissione d’esame

     1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

     2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all’albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un’università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

     3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.

     4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.

Art. 4. – Vigilanza sugli esami

     1. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all’articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.

Art. 5. – Svolgimento dell’esame

     1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all’esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d’esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.

Art. 6. – Valutazione della prova attitudinale

     1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

     2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

     3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’albo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (art. 2)

ELENCO DELLE MATERIE

1. Diritto costituzionale.

2. Diritto civile.

3. Diritto commerciale.

4. Diritto del lavoro.

5. Diritto penale.

6. Diritto amministrativo.

7. Diritto processuale penale.

8. Diritto processuale civile.

9. Diritto internazionale privato.

10. Ordinamento e deontologia professionale.

Allegato B (art. 5)

Il/la sottoscritto/a …………………………………….

nato/a il………………. a……………; cittadino/a ………

residente in ………………………………………………

in possesso dei titolo professionale di ………………………

; rilasciato da ……………………………………………;

a compimento di un corso di studi di…………………….. anni,

comprendente le materie sostenute presso l’Università ………….

con sede in……………………………………………….,

iscritto nell’albo professionale di …. dal ….ed in possesso del

decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo

professionale emesso in data ……………..

domanda

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova

attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di

riconoscimento di cui sopra.

A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di

riconoscimento – indica quale materia su cui svolgere la prova

scritta: ….

e quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

allega:

copia di un documento di identità;

copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento. La

copia del decreto di riconoscimento può essere effettuata anche

avvalendosi delle modalità alternative all’autenticazione di copie

previste dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445.

Data ……………

Firma ………………