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Le novità in tema di responsabilità medica. La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli)
La Legge Gelli ha apportato importanti novità sul tema della responsabilità medica in ambito amministrativo, penale e civile.
In questa sede analizzeremo, seppure brevemente, gli articoli che compongono la legge di riforma.
L’articolo 1 precisa che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e con ciò assume un vero e proprio valore costituzionale alla luce dell’art. 32 Cost.
Le norme da 2 a 5 istituiscono una serie di nuovi organi: il Garante del diritto alla salute, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità.
In particolare l’art. 5 stabilisce che gli esercenti la professione sanitaria debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).
L’art. 6 si occupa della responsabilità penale del medico: è stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 590 sexies rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Recita l’articolo citato: “ (…) qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge (…)”.
L’art. 7 si occupa della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.
Le novità introdotte dalla legge in commento sono rilevanti e costituiscono una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla tradizionale impostazione giurisprudenziale.
L’art. 7 stabilisce una netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti.
La struttura sanitaria assume una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.. Dal punto di vista dell’onere probatorio il paziente danneggiato deve provare esclusivamente il titolo (l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale) ed allegare l’inadempimento. Il termine di prescrizione dell’azione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Dal punto di vista dell’onere probatorio l’attore deve fornire prova rigorosa sia dell’elemento oggettivo (condotta, evento, nesso di causa) sia di quello soggettivo, consistente nella colpa. Il termine di prescrizione dell’azione è quello quinquennale ex art. 2947 c.c.
L’articolo 8 prevede e disciplina, al fine di ridurre il contenzioso, il tentativo obbligatorio di conciliazione.
L’articolo 9 disciplina l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria; gli articoli 10 e 11 prevedono obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria; l’articolo 12 disciplina l’azione diretta del soggetto danneggiato, il quale ha diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie; l’articolo 13 stabilisce l’obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità; l’articolo 14 prevede l’istituzione di un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria; l’articolo 15 disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
Le novità introdotte dalla legge di riforma determinano una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla tradizionale impostazione sul tema fino ad oggi data dalla giurisprudenza.
La legge entrerà in vigore il 1 aprile 2017.
(avv. Alessandra Castorio)