Civile
Le multe elevate dal vigile urbano fuori servizio sono nulle.
Le multe elevate dal vigile
urbano fuori servizio sono nulle.
Cassazione – Sezione seconda –
sentenza 5 luglio 2007 – 03 marzo 2008, n. 5771
Presidente Pontorieri – Relatore
Mazziotti Di Celso
Pm Apice – difforme – Ricorrente
Comune di Reggio Emilia
Svolgimento del processo
Sezzi Sandra proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto
dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia e notificato ad essa opponente quale
proprietaria del veicolo, per violazione dell’articolo 158 c.d.s. La Sezzi eccepiva tra l’altro che
l’infrazione non era stata immediatamente contestata e che l’agente accertatore
si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi.
La Polizia Municipale
di Reggio Emilia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione
sostenendone l’infondatezza.
Con sentenza 29/10/2003 il
giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l’opposizione ed annullava il
verbale impugnato osservando: che, a norma dell’articolo 183 del regolamento al
c.d.s., gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice
quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l’uso di
appositi capi di vestiario o dell’uniforme; che, ai sensi dell’articolo 1 della
legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento
comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni
intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile
solo se necessario per l’espletamento del servizio e previa autorizzazione; che
nella specie la contravvenzione era stata accertata da un agente in abiti
civili, fuori dal servizio di vigilanza e che si trovava a bordo della propria
autovettura; che pertanto la contravvenzione era stata elevata in violazione
delle citate norme per cui doveva ritenersi illegittima.
La cassazione della sentenza del
giudice di pace è stata chiesta dal Comune di Reggio Emilia con ricorso
affidato a due motivi. L’intimata Sezzi Sandra non ha svolto attività difensiva
in sede di legittimità
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il
Comune di Reggio Emilia denuncia violazione dell’articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell’articolo 4 della legge n. 65 del 1986, nonché
vizi di motivazione, deducendo che l’utilizzo dell’uniforme da parte degli
agenti e degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 c.d.s. è
richiesto solo durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi previsti
dall’articolo 11 c.d.s. Nella specie al momento della contestazione in
questione l’agente accertatore e verbalizzante si trovava a bordo della propria
autovettura e non era impegnato nella regolamentazione del traffico per cui è
del tutto insussistente l’asserita violazione del citato articolo 183 reg.
esec. c.d.s. Infatti occorre distinguere le differenti
funzioni che gli appartenenti alla polizia municipale rivestono in quanto
differente è la relativa disciplina normativa. In particolare la disciplina per
l’espletamento della funzione di polizia locale è dettata dal
citato articolo 4 legge 65/1965 che prescrive determinati limiti ( tra i
quali l’obbligo dell’uniforme nello svolgimento della funzione di polizia
locale ). Il detto articolo nulla dispone in merito alle differenti funzioni di
polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza svolte dagli
appartenenti alla polizia municipale previste
dall’articolo 5 legge 65/1986. Gli agenti di polizia municipale sono quindi
sempre in servizio senza limiti di tempo quando svolgono le indicate altre
funzioni indipendentemente dal fatto che indossino o meno
l’uniforme. Di conseguenza al momento dell’accertamento dell’infrazione in questione l’agente
era legittimato alla redazione del verbale opposto in quanto rivestiva la
qualifica di agente di polizia stradale e non aveva l’obbligo di indossare la
divisa.
Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che
effettivamente, in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge
n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia
municipale sono competenti all’accertamento di tutte le violazioni punite con
sanzioni amministrative: alla polizia municipale sono altresì attribuite, in
virtù dell’art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di
polizia giudiziaria
Gli agenti ed ufficiali di
polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita
dalla L. n. 689 del 1981, art. 13,
in tema di accertamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa
all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in
materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie
in tutto tale territorio.
Va aggiunto che l’art. 57 c.p.p.
indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei
comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza".
Quanto alle
specifiche disposizioni del codice della strada, l’art. 11, al comma 1, elenca
così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti
stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo
dell’uso della strada.
Lo stesso art. 11, al comma 3,
dispone che "ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell’interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri
abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati".
Il successivo art. 12, al primo
comma demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri,
"ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio
di competenza" il quale, come si è detto, ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 65 del 1986 è costituito dall’intero territorio comunale.
Ciò posto va osservato che, come
questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia
Municipale, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. civ.,
hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in
servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio
nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è
quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza
ed alla condizione che siano effettivamente in servizio ( sentenza 13/4/2001 n.
5538 ).
Nella specie, come risulta in
fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo
stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato
redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti
civili e fuori dal servizio di vigilanza che si
trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Quindi
l’agente di polizia municipale nel momento dell’accertamento dell’infrazione
contestata alla Sezzi non rivestiva la qualifica di agente della P.G. come
invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in
esame che deve di conseguenza essere disatteso.
Con il secondo motivo il Comune
ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace non ha
esaminato nel merito la fondatezza della contestazione e la sussistenza dei
fatti posti a base di tale contestazione.
Dal rigetto del primo motivo
deriva logicamente l’infondatezza del secondo posto che correttamente il
giudice di pace – annullato il verbale di contestazione impugnato per le
ragioni sopra esposte – non ha esaminato nel merito i motivi di opposizione
relativi alla sussistenza o meno dei fatti contestati nel verbale in questione.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l’intimata Sezzi Sandra
non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso.